La legge di Bilancio 2026 introduce l’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti dal 1° luglio: le direttive COVIP del 19 giugno chiariscono chi è coinvolto, come individuare il fondo di destinazione, le regole per contratti a termine e periodo di prova, e le differenze tra lavoratori di prima assunzione e chi cambia azienda.
Dal 1° luglio 2026 chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente nel settore privato viene automaticamente iscritto a un fondo pensione complementare — salvo che decida di rinunciare entro 60 giorni. Non è più necessario scegliere attivamente: il silenzio equivale all’adesione. Il TFR e i contributi — sia del lavoratore sia del datore — vengono versati nel fondo indicato dal contratto collettivo applicabile.
A questo punto la domanda riguarda tutti i datori di lavoro che devono adeguare le proprie procedure, e tutti i lavoratori che vogliono capire cosa cambia per loro: dal 1° luglio 2026 i nuovi assunti vengono iscritti automaticamente al fondo pensione? La risposta è sì, ma con regole precise che dipendono dal tipo di lavoratore, dalla durata del contratto e dalla storia previdenziale del dipendente. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 hanno chiarito i dettagli applicativi della nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
Chi sono i “lavoratori di prima assunzione” e perché conta la distinzione?
La nuova disciplina distingue due categorie di lavoratori con regole diverse.
I lavoratori di prima assunzione sono coloro che vengono assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi i lavoratori domestici. Per questi soggetti l’adesione automatica opera dalla data di assunzione: il TFR e i contributi confluiscono nel fondo pensione indicato dal contratto collettivo, salvo che il lavoratore eserciti la rinuncia entro 60 giorni.
I lavoratori non di prima assunzione — cioè chi cambia azienda dopo il 30 giugno 2026 — sono soggetti a una disciplina più selettiva. L’automatismo opera solo se, al momento della nuova assunzione, il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare attiva con destinazione del TFR, anche parziale. Non basta essere iscritti a un fondo pensione: bisogna che il TFR vi sia effettivamente conferito.
Cosa deve fare il datore di lavoro al momento dell’assunzione?
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha un obbligo informativo preciso. Deve fornire a tutti i neoassunti un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare. Per coloro nei confronti dei quali opera l’adesione automatica, l’informativa deve riguardare anche il funzionamento del meccanismo, la forma pensionistica di destinazione, le alternative disponibili e i termini entro cui esercitare le proprie scelte.
Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore deve acquisire una dichiarazione sulla posizione previdenziale del dipendente: se è iscritto a un fondo e vi conferisce il TFR, l’automatismo scatta; se è iscritto ma non conferisce il TFR, l’automatismo non opera; se non ha alcuna posizione con TFR, il datore gestisce il TFR secondo le regole ordinarie, ferma la facoltà del lavoratore di aderire volontariamente.
Chi ha avuto in passato un fondo pensione ma ha riscattato integralmente la posizione resta fuori dall’automatismo.
Quale fondo pensione riceve i contributi?
La regola principale è che il TFR e i contributi confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi — nazionali, territoriali o aziendali — applicabili al rapporto di lavoro.
Se coesistono più forme pensionistiche previste da diversi livelli di contrattazione, prevale quella indicata da un accordo aziendale. In mancanza, prevale quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data di assunzione.
In assenza di qualsiasi accordo o contratto che individui un fondo, l’adesione automatica confluisce nella forma residuale indicata nel Fondo Cometa — il fondo pensione complementare del settore metalmeccanico che opera come destinazione di default a livello nazionale.
Cosa cambia rispetto al vecchio silenzio-assenso?
La differenza rispetto al precedente sistema del silenzio-assenso è rilevante. In precedenza, il silenzio del lavoratore comportava solo il trasferimento del TFR al fondo pensione. Con la nuova disciplina, l’adesione automatica comporta anche il versamento della contribuzione datoriale e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi. Non è più solo il TFR a confluire nel fondo: ci sono anche i contributi periodici.
Questo ampliamento degli effetti dell’automatismo rende ancora più importante che il lavoratore sia consapevole di cosa sta succedendo — e che il datore adempia correttamente all’obbligo informativo.
Resta una tutela specifica per i redditi più bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, la contribuzione del lavoratore non è obbligatoria e può essere esclusa con apposita dichiarazione entro 60 giorni dall’assunzione.
Come funziona la rinuncia e quali sono le alternative?
Il lavoratore che non vuole aderire automaticamente al fondo pensione ha 60 giorni dall’assunzione per esercitare la rinuncia. Le alternative sono due: mantenere il TFR in azienda — che nei casi previsti dalla legge viene trasferito all’INPS — oppure conferirlo a una diversa forma pensionistica complementare di propria scelta, diversa da quella indicata dagli accordi collettivi.
Il silenzio — cioè il non fare nulla entro i 60 giorni — equivale all’accettazione dell’adesione automatica alle condizioni previste.
Contratti a termine e periodo di prova: le regole specifiche
Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni, il meccanismo di adesione automatica non si applica. La ratio è che la finestra temporale per esercitare la rinuncia — 60 giorni — non avrebbe senso in un rapporto di lavoro destinato a concludersi prima. Se il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni, anche per un contratto a termine più lungo, l’adesione automatica non produce effetti.
Per il periodo di prova, la disciplina dipende da cosa prevede il contratto collettivo. Se il contratto collettivo esclude la contribuzione durante la prova, il datore versa comunque il TFR dalla data di assunzione — perché il TFR matura dall’inizio del rapporto — ma avvia la contribuzione al fondo solo dopo il superamento della prova.
Cosa devono fare concretamente le aziende?
Per le aziende si apre una fase di adeguamento delle procedure di gestione del personale. Le HR devono aggiornare i processi di onboarding per includere l’informativa obbligatoria, raccogliere le dichiarazioni sulla posizione previdenziale dei lavoratori non di prima assunzione, e gestire correttamente i flussi di versamento al fondo pensione di destinazione.
Le direttive COVIP suggeriscono anche di valutare l’opportunità di estendere la formazione sui temi previdenziali a tutti i dipendenti, non solo ai nuovi assunti soggetti all’obbligo. È una scelta che non è richiesta dalla legge ma che può ridurre i contenziosi e migliorare la consapevolezza dei lavoratori sulle proprie scelte previdenziali.
Per i lavoratori, la nuova disciplina trasforma l’assunzione — o il cambio di azienda — in un momento in cui è necessario prendere una decisione consapevole sul proprio futuro previdenziale. Non aderire automaticamente è una scelta; non fare nulla è anche quella una scelta, ma con conseguenze precise che vale la pena conoscere prima che i 60 giorni scadano.
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