Le quote di trattamento di fine rapporto – Tfr che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria dell’Inps mantengono natura retributiva. Perciò se l’azienda non effettua i versamenti e viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore potrà chiedere l’ammissione al passivo per recuperare le somme dovute.
Non solo. Se ne ricorrono i presupposti, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per coprire il credito rimasto insoddisfatto. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26356/2026, offrendo significativi chiarimenti sulla natura delle quote di Tfr destinate alla tesoreria.
Il caso del Tfr non pagato e l’intervento dell’Inps
Dopo la fine di un’attività lavorativa presso una cooperativa, un lavoratore non aveva ricevuto integralmente il proprio Tfr. Per recuperare le somme non pagate, l’uomo aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti del datore, senza però riuscire a ottenere l’intero importo dovuto.
Per il residuo di quasi 2mila euro si era rivolto al Fondo di garanzia dell’Inps, che tutela i lavoratori quando l’impresa insolvente non è in grado di pagare le somme spettanti. L’Istituto aveva tuttavia respinto la richiesta di pagamento, dando origine alla controversia giudiziaria.
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento del Tfr residuo dal Fondo di garanzia. L’Inps aveva impugnato la decisione, contestando che le quote non versate al Fondo di tesoreria potessero essere poste a carico dell’altro Fondo.
Come funziona il Fondo di tesoreria Inps
Il Fondo di tesoreria è previsto dalla legge n. 296/2006 e gestito dall’Inps per conto dello Stato. Riceve le quote di Tfr dei dipendenti non destinate alla previdenza complementare, versate dalle aziende soggette all’obbligo in base a una soglia dimensionale.
Per comprendere la portata pratica della sentenza occorre distinguere due situazioni:
- se il datore versa regolarmente le quote dovute, il Fondo di tesoreria provvede al pagamento del Tfr corrispondente agli importi effettivamente ricevuti;
- se, invece, il datore omette i versamenti, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto a corrispondere quelle somme al lavoratore quando il rapporto termina e l’impresa diventa insolvente.
È proprio su questo secondo scenario che sono intervenute le Sezioni Unite.
Perché il Tfr conserva natura retributiva
Con la sentenza 26356/2026, la Cassazione ha stabilito che, nelle grandi aziende, il Tfr mantiene natura di retribuzione differita quando le relative quote devono essere versate al Fondo di tesoreria.
Il riferimento fondamentale sta nelle norme di legge sul Tfr (art. 2120 c.c.). È una componente della retribuzione maturata durante il rapporto lavorativo, ma normalmente esigibile alla sua cessazione. La sua funzione è anche previdenziale in senso lato, perché consente al lavoratore di disporre di una somma quando termina l’attività lavorativa e non ha più possibilità di contare sul salario. Tuttavia questa finalità non trasforma il Tfr in una prestazione previdenziale autonoma.
Secondo la Corte la legge 296/2006 ha modificato le modalità di finanziamento e gestione delle quote, senza alterare la natura del diritto del lavoratore. Inoltre, il Fondo di tesoreria non è un ente previdenziale che garantisce una prestazione indipendentemente dai contributi o dai versamenti ricevuti: come visto, è gestito dall’Inps per conto dello Stato e corrisponde il Tfr nei limiti delle somme effettivamente trasferite.
La presenza di un soggetto diverso dal datore di lavoro nella fase del pagamento, dunque, non modifica la natura retributiva del credito Tfr. Di conseguenza, per le quote non versate, l’obbligo di pagamento resta a carico dell’impresa.
Che cosa cambia in caso di liquidazione giudiziale
La qualificazione del Tfr come retribuzione differita ha conseguenze concrete per i lavoratori delle imprese insolventi. Nella sentenza 26356/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che il dipendente può presentare domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per le quote maturate dal primo gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria.
L’ammissione al passivo consentirà al creditore di partecipare alla procedura concorsuale e concorrere alla distribuzione delle risorse disponibili. Per legge il credito per Tfr gode, inoltre, di una tutela privilegiata nella distribuzione del patrimonio del datore insolvente, rispetto ai crediti ordinari.
L’azienda, quindi, non può essere considerata una semplice intermediaria incaricata di trasferire denaro al Fondo. Conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il Tfr, anche per le somme che avrebbe dovuto versare alla tesoreria.
Le quote effettivamente trasferite al Fondo di tesoreria seguiranno invece il relativo canale di pagamento, nei limiti degli importi ricevuti.
Quando interviene il Fondo di garanzia Inps
La decisione delle Sezioni Unite è importante anche perché chiarisce il ruolo del Fondo di garanzia Inps, previsto dalla legge per tutelare chi ha un lavoro subordinato in caso di insolvenza dell’azienda.
Se l’impresa non paga il Tfr e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il Fondo di garanzia può intervenire anche per le quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria, ma che sono rimaste insolute. I due strumenti svolgono quindi funzioni differenti e complementari:
- il Fondo di tesoreria paga le quote effettivamente ricevute;
- il Fondo di garanzia protegge il lavoratore dal rischio che il credito rimanga insoddisfatto a causa dell’insolvenza aziendale.
L’intervento del Fondo di garanzia non comporta, tuttavia, un pagamento certo e integrale in qualsiasi circostanza. E l’ammissione alla procedura concorsuale non determina in automatico l’intervento del Fondo di garanzia. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge e occorre considerare quanto eventualmente recuperato attraverso la procedura di liquidazione giudiziale o già corrisposto dal Fondo di tesoreria.
Dopo aver pagato il lavoratore, l’Inps può inoltre surrogarsi nei suoi diritti, subentrando nella posizione creditoria per recuperare le somme anticipate nei confronti dell’impresa insolvente.
Che cosa cambia
La materia è molto delicata e non manca di certo a riguardo l’apporto della giurisprudenza, come ad esempio in riferimento ai rapporti tra quota di Tfr ed ex coniuge.
Con la sentenza 26356/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria Inps conservano natura retributiva e non previdenziale, anche quando il datore di lavoro non le ha effettivamente versate. Spetterà ora alla Sezione lavoro della Corte pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso e chiudere definitivamente la controversia.
Ma, al di là dell’esito del singolo caso, l’evidenziato principio giurisprudenziale smentisce, sul punto, la tesi dell’Inps e rafforza la tutela dei lavoratori delle imprese insolventi: le quote non trasferite al Fondo di tesoreria restano un debito retributivo dell’azienda e possono essere richieste attraverso l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale. Il Fondo di tesoreria risponderà soltanto delle somme effettivamente ricevute, mentre, se ricorrono i requisiti di legge, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per il pagamento del Tfr rimasto insoluto.
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