Grazie a una richiesta di parere alimentata da un quesito sorprendente e senza un vero fondamento, l’ANAC ha prodotto un parere che, oltre a collocarsi al di fuori del quadro normativo e giurisprudenziale, rischia di determinare una situazione di caos istituzionale che certamente non giova a chi dovrebbe contrastare la corruzione.
Il quesito, posto da chi, probabilmente, non gradiva la presenza e il ruolo del segretario comunale si esprime argomentando riguardo a una “possibile configurabilità di un conflitto di interessi o incompatibilità funzionale del Segretario Generale, nominato anche RPCT, in relazione alla presidenza della commissione di concorso per le progressioni verticali e per i posti dell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni”.
E l’Autorità, con il parere 4436/2026, dopo avere affermato che ” la fattispecie rappresentata non integra alcuna causa di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39//2013″, prova ad affrontare il caso del conflitto di interessi, forzando la mano e aggiungendo una pericolosa confusione.
L’Autorità richiama la giurisprudenza amministrativa che, in più occasioni, ha chiarito che “i semplici rapporti di colleganza o subordinazione non determinano incompatibilità, a meno che non sussista un “sodalizio professionale” di particolare intensità o interessi economici comuni. E prosegue citando l’articolo 101 del CCNL Funzioni Locali 17 dicembre 2020, rubricato “Funzioni
di sovraintendenza e coordinamento del Segretario”, che stabilisce la compatibilità ordinaria tra l’incarico di RPCT e la presidenza delle commissioni di concorso, “fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”.
Dunque la risposta al quesito poteva benissimo essere ricavata dai riferimenti prima richiamati. Invece no.
Nonostante quanto sopra, il parere prosegue affermando che “l’Autorità raccomanda alle amministrazioni di non attribuire al Segretario comunale, di norma RPCT, anche l’incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o di gara, in quanto lo svolgimento di tali funzioni rischia di pregiudicare l’autonomia e l’imparzialità dell’incarico di RPCT, generando anche potenziali situazioni di conflitto di interessi.”
Ebbene, fatte salve le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per le quali esiste un obbligo di astensione, non si comprende da quale argomentazione, degna di seria considerazione, l’Autorità deduca che il segretario comunale, in virtù della posizione rivestita si trovi, di per sé in conflitto di interessi, fino ad arrivare a chiedere all’ente la modifica del proprio regolamento che, giustamente, attribuisce a segretario la presidenza delle commissioni.
Tale presunto conflitto, a giudizio dell’ANAC, deriverebbe dal fatto che “il RPCT è chiamato a vigilare anche sulle procedure di reclutamento e progressione, e il cumulo con la presidenza della commissione può porlo nella posizione di controllore/controllato”.
Ebbene, non risulta che ciò sia vero, al punto che l’affermazione contraddice un precedente parere della stessa Autorità (840/2018) nel quale si afferma che “la legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell’assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull’attuazione delle misure. […] Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità.”
Certamente chi ha scritto il parere (e chi lo ha sottoscritto, se lo ha fatto consapevolmente) non hanno contezza delle gravi conseguenze che potrebbe determinare quanto affermato. Non perchè abbia valore, ma perchè quella “raccomandazione” rischia di essere presa sul serio, a dispetto dei diversi orientamenti giurisprudenziali e della normativa vigente. E ciò potrebbe causare situazione di confusione o di conflitto, in un ambito in cui il legislatore e la giurisprudenza aveva messo ordine, proprio per non causare gravi conseguenze.
Se passa il principio, infatti, per il quale, il segretario risulta incompatibile quale presidente di commissioni, si forniscono argomenti pericolosi a chi vuole affidare lo stesso ruolo a dirigenti “più vicini”. Ma se lo stesso principio si estende a ogni dirigente, solo perchè frequenta i propri collaboratori, si rischia di paralizzare tutti i concorsi.
E viene da chiedersi per quale ragione lo stesso principio non viene applicato alle Università, nelle quali, come ci raccontano le cronache, sono numerosi i casi in cui il vincitore del concorso è proprio (guarda caso!) il concorrente che ha collaborato con il docente che, nella circostanza (altro caso) è presidente della commissione.
Sarebbe il caso che l’ANAC dedicasse maggiori interesse e attenzione alla corruzione, là dove si annida realmente… e vive indisturbata e non scalfita dagli schemi e dai pareri dell’Autorità (mai nome fu così maldestramente attribuito).
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