Con recente ordinanza del 25 Agosto 2026, il Tribunale di Napoli ha rimesso alla Cassazione una questione centrale per la tutela del consumatore: se l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sia esperibile anche quando il decreto ingiuntivo, privo del controllo sulla vessatorietà delle clausole, sia stato opposto e poi confermato da sentenza passata in giudicato. Questo il contesto in cui il giudice dell’esecuzione ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di individuare il rimedio idoneo a garantire la tutela consumeristica, anche in caso di opposizione.
Tribunale di Napoli, Sez. II, del 25 agosto 2026 (Cronol. 9682/2026 – R.G. 1582/2025): “Ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.”
Il caso: il passaggio in giudicato della sentenza e i limiti del rilievo officioso del giudice
La vicenda di causa muove le premesse dal passaggio in giudicato di una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il consumatore non aveva eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali, né tale circostanza era stata scrutinata dal Giudice designato.
Più in particolare, nel caso di specie il consumatore si era limitato a sollevare l’usurarietà dei tassi d’interesse, corrispettivi e di mora, applicati al contratto di prestito personale, nonché la loro indeterminatezza.
Nulla veniva quindi eccepito in ordine ad una (sola presunta) vessatorietà delle clausole contrattuali.
Ragione per cui, non essendo stata tale eccezione sollevata in giudizio né rilevata in via officiosa dal Giudice, il giudicatosi formatosi sulla sentenza intervenuta unicamente in punto di interessi avrebbe dovuto coprire anche tale circostanza, e ciò in ragione del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Sennonché, avviata l’esecuzione, il giudice designato in tale sede assegnava al debitore quaranta giorni per l’opposizione tardiva sull’erroneo presupposto che il decreto non fosse stato opposto, e ciò in forza del principio sancito dall’orami nota sentenza n. 9479 pubblicata in data 6 aprile 2023 dalle Sezioni Unite.
Da qui il successivo e nuovo giudizio ex art. 650 c.p.c., nel quale il consumatore ha denunciato, tra l’altro, l’abusività delle clausole relative agli interessi moratori, alle penali e alla decadenza dal beneficio del termine.
Questo, dunque, il terreno nel quale il Tribunale di Napoli ha rimesso la causa alla Suprema Corte per verificare la possibilità che le Sezioni Unite siano chiamate ad intervenire con un principio vincolante sulle seguenti questioni di diritto: “se sia ammissibile l’opposizione tardiva del consumatore ai sensi dell’art. 650 c.p.c. anche avverso il decreto ingiuntivo confermato da sentenza di merito passata in giudicato; qualora non si ammissibile, se ed entro che limiti posa riqualificarsi l’opposizione ex art. 650 c.p.c., e quale sia il rimedio tipico o di elaborazione giurisprudenziale per la tutela del consumatore nell’ipotesi in esame, da esperirsi nei confronti del decreto ingiuntivo o nei confronti della sentenza di conferma passata in giudicato e sulla base di quali presupposti”.
Il confine dell’opposizione tardiva
Le Sezioni Unite del 2023 hanno costruito, in chiave di conformazione al diritto UE, una tutela rafforzata per il consumatore destinatario di un decreto ingiuntivo non opposto, quando il giudice monitorio non abbia verificato d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole. L’art. 650 c.p.c. è stato quindi interpretato estensivamente, equiparando l’assenza di quel controllo a un’ipotesi riconducibile al “caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice partenopeo, la situazione appare del tutto diversa: (i) il decreto era stato opposto; (ii) vi era stato un giudizio a cognizione piena; (iii) la sentenza era passato in giudicato e, quindi, era da considerarsi definitiva. Il problema, allora, non è soltanto la mancata verifica nel procedimento monitorio, ma anche l’assenza di ogni scrutinio nel successivo giudizio ordinario di opposizione
Secondo il Tribunale adito, infatti, sulla vessatorietà delle clausole si sarebbe formato un giudicato implicito, posto che la validità del contratto costituiva il presupposto logico-giuridico della decisione che aveva confermato il decreto.
Tuttavia, proprio qui si apre la tensione tra due principi:
- da un lato, la regola interna per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- dall’altro, il diritto unionale, che pretende un controllo effettivo e reale sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
In tale contesto, governato da un’accesa diatriba, l’ordinanza segnala, però, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia tenda a riconoscere rilevanza decisiva non alla mera astratta possibilità di difesa del consumatore, ma al fatto che il controllo giudiziale sull’abusività sia stato effettivamente svolto, con adeguata motivazione e con informazione chiara sulle conseguenze della mancata reazione processuale.
Proprio per questa ragione, pur richiamando i precedenti giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’intervento nomofilattico, a tenore dei quali il rispetto principio del giudicato e l’inerzia colpevole del consumatore (il quale non ha censurato profili di vessatorietà delle clausole) impediscono il riconoscimento di una nuova chance di opposizione, il Giudice dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. ha rilevato la presenza di pronunce di segno opposto che ammetterebbero, anche in una simile fattispecie, la riapertura del contraddittorio sul titolo, sebbene circoscritto ai soli profili di vessatorietà delle pattuizioni contrattuali.
La parola passa alla Cassazione
L’ordinanza individua una zona d’ombra sulla quale non è stato possibile far luce nemmeno dopo le Sezioni Unite del 2023.
In estrema sintesi, il tema non è solo quello di garantire una tutela consumeristica in mancanza di scrutinio del Giudice sulle clausole vessatorie nel corso del procedimento monitorio, ma anche quello destinato ad affrontare le conseguenze che discendono dal mancato scrutinio della vessatorietà delle clausole nel successivo giudizio di opposizione, la cui sentenza sia poi passata in giudicato.
Delineato in questi termini il perimetro, la risposta della Cassazione sarà allora decisiva sia per definire i limiti del giudicato implicito sia per la scelta dello strumento processuale utilizzabile per riattivare il contraddittorio sulle clausole abusive.
Non resta dunque che attendere cosa dirà il primo presidente della Corte di Cassazione, il quale, potrebbe anche decidere di rimettere la questione alle Sezioni Unite per chiarire se, in tale contesto, l’opposizione tardiva sia ammissibile oppure, in caso contrario, quale sia il rimedio alternativo che consenta al consumatore di ottenere il controllo sulle clausole abusive, incidendo sul decreto o sulla sentenza passata in giudicato.
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