Sinistro con veicolo non identificato, il concorso di colpa opera anche senza contatto


Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 4413 del 10/09/2026, ha precisato che in caso di sinistro stradale provocato dalla condotta di un veicolo rimasto non identificato, la responsabilità del conducente danneggiato non può essere esclusa per il solo fatto che la turbativa sia stata determinata da un terzo: la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. opera anche quando tra i veicoli non vi sia stato un contatto materiale, purché sia provato che la condotta del veicolo ignoto abbia creato una situazione di pericolo causalmente collegata all’evento. In tale ipotesi, grava sul conducente che invoca il risarcimento l’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

La sentenza in commento affronta, inoltre, il tema della liquidazione equitativa del danno alla salute mediante le Tabelle Uniche Nazionali, ritenendone possibile l’applicazione, quale parametro di riferimento, anche a un sinistro verificatosi anteriormente alla loro formale entrata in vigore.

I fatti di causa

La vicenda traeva origine da un sinistro stradale verificatosi il 29 giugno 2019, quando l’attore, alla guida della propria autovettura, percorreva una strada provinciale e, in prossimità di una rotatoria, veniva improvvisamente ostacolato da un veicolo rimasto non identificato. Secondo la prospettazione attorea, il conducente del veicolo pirata avrebbe effettuato una manovra di sorpasso, tagliandogli la strada e costringendolo a una manovra d’emergenza verso destra. L’autovettura finiva così contro un muro di contenimento e il conducente del veicolo ignoto si allontanava senza prestare soccorso.

Le conseguenze dell’impatto risultavano molto gravi. L’attore riportava un politrauma, con frattura scomposta dell’acetabolo destro, fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari e trauma trimalleolare destro, rendendo necessari interventi chirurgici, ulteriori ricoveri e un percorso riabilitativo.

Egli domandava, pertanto, l’accertamento della responsabilità del veicolo rimasto ignoto e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 49.708,00 euro, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

La domanda veniva proposta nei confronti dell’impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, oltre che nei confronti dell’altra convenuta.

Le difese delle convenute e l’istruttoria

Costituitasi in giudizio, la prima convenuta contestava preliminarmente la procedibilità della domanda, sostenendo che la richiesta risarcitoria stragiudiziale non contenesse tutti gli elementi richiesti dalla disciplina del Codice delle assicurazioni e che non fosse stato rispettato lo spatium deliberandi di 90 giorni previsto per il danno da lesioni.

Nel merito, veniva contestata anche la stessa ricostruzione dell’incidente e, in particolare, la prova del coinvolgimento della vettura ignota.

Altresì, la convenuta prospettava una responsabilità esclusiva dell’attore, richiamando gli elementi risultanti dai rilievi delle autorità intervenute: l’assenza di tracce di frenata, la localizzazione dei danni sulla parte anteriore e laterale destra del veicolo e, soprattutto, gli accertamenti che avevano evidenziato l’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In subordine veniva invocato il concorso di colpa del danneggiato ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., anche con riferimento al presunto mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

La seconda convenuta, regolarmente citata, rimaneva invece contumace.

Il processo veniva istruito attraverso la documentazione prodotta dalle parti, l’escussione di una testimone indicata dall’attore e l’espletamento di una CTU medico-legale. All’esito dell’istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

La turbativa del veicolo ignoto non esclude il concorso del danneggiato

Nel merito, il Tribunale riteneva provata, attraverso la testimonianza raccolta, la turbativa provocata dal veicolo rimasto ignoto, che aveva costretto l’attore a una manovra d’emergenza, determinando l’impatto contro il muro.

Il giudice riaffermava consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la presunzione di pari concorso ex art. 2054, comma 2, c.c. opera anche in assenza di contatto materiale tra i veicoli, quando la condotta di uno abbia creato una situazione di pericolo per l’altro.

Nel caso de quo, l’attore non aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Il giudice esaltava, in particolare, l’assenza di tracce di frenata, la violenza dell’impatto e l’elevata velocità, cui si aggiungeva l’accertata assunzione contemporanea di sostanze alcoliche e stupefacenti, ritenuta incidente sulle capacità reattive del conducente.

Conseguentemente, veniva affermata una responsabilità paritaria del 50% tra il conducente del veicolo ignoto e l’attore, mentre veniva respinta, per carenza di prova, la contestazione concernente il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

La liquidazione del danno e il ricorso alle Tabelle Uniche Nazionali

Accertata la responsabilità concorsuale, il Tribunale recepiva le conclusioni del CTU, che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 25%, oltre a 122 giorni di inabilità temporanea totale, 25 giorni al 75% e 30 giorni al 50%.

Per la liquidazione, il giudice faceva riferimento alle Tabelle Uniche Nazionali, precisando che i valori in questione possano essere utilizzati anche per fatti anteriori alla loro entrata in vigore, quale parametro di liquidazione equitativa.

Il danno biologico permanente veniva così quantificato in 99.184,84 euro, cui si aggiungevano 37.491,86 euro per il danno morale e 12.687,55 euro per l’inabilità temporanea, per un totale di 149.364,25 euro.

In ragione del concorso di colpa del 50%, l’importo veniva dimezzato a 74.682,12 euro, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in sentenza. Le spese di lite venivano compensate per metà, mentre le spese di CTU venivano poste a carico delle convenute.

Conclusioni

La decisione si segnala per aver chiarito che la responsabilità del veicolo ignoto non esclude, di per sé, quella del conducente danneggiato, che deve provare di avere adottato ogni condotta concretamente esigibile al fine di evitare l’evento.

Particolarmente rilevante è anche il ricorso alle Tabelle Uniche Nazionali quale criterio di liquidazione equitativa anche per un sinistro anteriore alla loro entrata in vigore, in funzione di una maggiore uniformità nella monetizzazione del danno alla salute.

Infine, la pronuncia evidenzia come l’accertamento del concorso colposo del danneggiato incida direttamente sul quantum risarcitorio, determinandone nella fattispecie la riduzione del 50%, senza, tuttavia, precludere il riconoscimento del danno biologico e morale conseguente alle gravi lesioni subite.

Avv. Giusy Sgrò

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