Controllo automatizzato dichiarazione: il Fisco deve provare


Se il contribuente nega di aver presentato la dichiarazione sulla quale è fondato il controllo automatizzato, spetta al Fisco provarne l’esistenza. La Cassazione n. 23922/2026 chiarisce che le sole indicazioni riportate nella cartella non bastano e che, in assenza del modello, occorre utilizzare l’ordinario procedimento di accertamento.

Se il contribuente nega di aver presentato la dichiarazione sulla quale sarebbe fondato il controllo automatizzato, spetta all’Amministrazione finanziaria o all’agente della riscossione dimostrarne l’effettiva presentazione: non può essere richiesta al contribuente la prova diretta di un fatto negativo.

Il Fisco deve provare che la dichiarazione è stata presentata

Controllo automatizzato dichiarazioneQualora il contribuente, impugnando la cartella emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis Dpr 600 del 1973, contesti non già la circostanza che sia stata presentata una dichiarazione diversa da quella presa in considerazione in sede di controllo (ipotesi nella quale è pacifico che l’onere di provare il fatto impeditivo spetta al contribuente), ma l’esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, l’onere della prova concernente l’effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo non può che gravare sull’amministrazione finanziaria (ovvero sull’agente della riscossione), venendo in rilievo la stessa possibilità di procedere al controllo automatizzato e non potendo il contribuente dare la prova di un fatto negativo.

Occorre distinguere due situazioni.

Dichiarazione presentata

Se il contribuente riconosce di aver presentato una dichiarazione, ma sostiene che il modello utilizzato dall’Ufficio sia diverso o incompleto, deve produrre la dichiarazione corretta e la relativa ricevuta.

Dichiarazione non presentata

Se invece nega radicalmente di aver presentato qualsiasi dichiarazione per quel periodo, spetta all’ente che fonda la pretesa su tale documento dimostrarne l’esistenza.

Ove, poi, il controllo non si fondi sulla dichiarazione, la circostanza deve essere oggetto di specifico rilievo da parte dell’ente procedente. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n . 23922 del 23/07/2026.

Tabella di confronto

Contestazione del contribuente Onere probatorio
La dichiarazione prodotta dall’Ufficio non è quella effettivamente trasmessa Il contribuente deve produrre il modello corretto e la ricevuta
La dichiarazione non è mai stata presentata Il Fisco deve dimostrarne l’esistenza
Gli importi indicati nella dichiarazione sono stati pagati Il contribuente deve documentare i versamenti
La cartella recupera dati non risultanti dalla dichiarazione Il Fisco deve ricorrere agli ordinari poteri di accertamento
Il controllo IVA è anticipato per pericolo della riscossione L’Ufficio deve indicare e dimostrare il presupposto speciale

La cartella emessa per imposte dichiarate e non versate

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis Dpr 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2009.

Esso ha prospettato, nel giudizio di primo grado, l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2009, con la conseguente impossibilità per il fisco di eseguire un controllo automatizzato degli omessi versamenti. Il giudice tributario di primo grado, nella contumacia dell’agente della riscossione, ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento impugnata.

La decisione del giudice di appello

Il giudice del gravame, viceversa, ha ritenuto che all’iscrizione a ruolo di eventuali omissioni di versamenti di imposte dichiarate ai sensi dell’art. 36-bis Dpr 600 del 1973 e 54-bis Dpr 633 del 1972, non è di ostacolo.

Il giudice di appello aveva escluso, in primo luogo, che l’omessa comunicazione preventiva (il cosiddetto avviso bonario) determinasse, nel caso concreto, l’illegittimità della cartella, ritenendo che non sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (ritenendo che l’avviso bonario rappresenta una semplice comunicazione finalizzata a consentire al contribuente di attenuare gli effetti sanzionatori conseguenti al tardivo versamento).

In secondo luogo, non viene il rilievo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, atteso che la norma trova applicazione in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie.

In terzo luogo, la cartella di pagamento è stata emessa in esito al controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e riporta l’indicazione della comunicazione consegnata in data 29/11/2011, con la quale l’Ufficio ha portato a conoscenza del contribuente dati ed elementi in suo possesso, tra i quali quelli indicati nel Modello Unico PF/2010, presentato per il periodo d’imposta 2009. La cartella cita la comunicazione d’esiti inviata il 29/11/2011 per informare il contribuente degli errori o dei dati mancanti.

I controlli si riferiscono ai redditi dichiarati nel Modello Unico dell’anno 2010 (anno d’imposta 2009). Il giudice del gravame ha affermato, quindi,  che la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis Dpr 600 del 1973 ed ex art. 54-bis Dpr 633 del 1972 e riporta l’indicazione con cui l’ufficio impositore ha portato a conoscenza del contribuente dati ed elementi in suo possesso, fra i quali quelli recati da


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