Il D.Lgs. 148/2026 disciplina l’accertamento fondato sull’antieconomicità, collegando lo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato alla possibile carenza di inerenza del costo. La nuova regola richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, salvo che la difformità sia manifesta e rilevante. Restano però aperte questioni rilevanti sul rapporto tra congruità e inerenza, sulla libertà delle scelte imprenditoriali, sul divieto di doppia imposizione e sulla neutralità dell’IVA.
Il D.Lgs. 148/2026 disciplina per la prima volta l’accertamento fondato sull’antieconomicità dei costi: lo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato può indicare un difetto di inerenza solo se accompagnato da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, salvo che la difformità sia già manifesta e rilevante.
Antieconomicità dei costi: cosa prevede il D.Lgs. 148/2026
Il legislatore, con l’art 24 del decreto lgs. 148/2026, dà un’identità fiscale alla cd. “antieconomicità a cui dovranno coordinarsi i relativi accertamenti, definendola testualmente come “difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante”.
La disposizione riguarda gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Non contiene, invece, un’analoga previsione per l’IVA, la cui applicazione deve essere verificata alla luce dei principi di effettività e neutralità elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
| Profilo | Regola applicabile | Conseguenza |
|---|---|---|
| Imposte sui redditi e IRAP | Lo scostamento dal valore di mercato deve essere accompagnato da indizi gravi, precisi e concordanti | La sola difformità ordinaria non basta |
| Difformità manifesta e rilevante | Non sono richiesti ulteriori elementi indiziari | Lo scostamento può assumere autonoma rilevanza presuntiva |
| Inerenza | Riguarda il collegamento qualitativo del costo con l’attività | Non coincide con la convenienza economica |
| Congruità | Riguarda la misura quantitativa del costo | Può assumere valore indiziario, ma non coincide con l’inerenza |
| IVA | Opera il principio di neutralità | L’antieconomicità, da sola, non consente di negare la detrazione |
| Frode, abuso o inesistenza | Rilevano elementi oggettivi ulteriori | La detrazione può essere disconosciuta se ricorrono i relativi presupposti |
Il difficile rapporto tra congruità e inerenza
Preliminarmente va sottolineato come tale definizione venga ripresa dagli stereotipi comuni a molte sentenze della Corte di Cassazione (tra le tante si veda l’ordinanza n.
La Cassazione e, ora, anche il legislatore riconoscono, da una parte, che l’inerenza del costo non è raccordabile ad un giudizio utilitaristico – quantitativo, ma solo ad un esame di relazione funzionale con l’attività d’impresa nella sua dinamica generale, mentre dall’altra ritiene che l’inerenza di un costo possa essere contestata sulla base di un giudizio di non congruità ed antieconomicità della spesa, assumendo queste ultime significato di indici sintomatici della sua carenza, pur però non identificandosi nel principio dell’inerenza.
In tale caso, per la Cassazione, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali. In ordine a un tale passo (ora testo legislativo) appare possibile sottolineare come la Cassazione incorra in un insidioso ed incongruente giudizio rispetto all’ermeneutica intrapresa con la nota sentenza n. 450/2018, con la quale ha marcato che l’inerenza deve essere intesa alla sola stregua di un giudizio meramente qualitativo, di relazione solo funzionale tra il costo sostenuto e l’attività d’impresa, con esclusione di ogni scrutinio utilitaristico – quantitativo.
L’abituale passo della sentenza (ora tradotto in testo di legge) per cui “l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, assumono rilievo come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi con essa, appare essere del tutto equivoco, dal momento che se un fatto indice è sintomatico del mancato riscontro di un presupposto, esso non può non concorrere in qualche modo a strutturarlo nella sua identità legale.
Se, quindi, l’interazione funzionale tra un costo abnorme e la misura di sinergia utile che esso riversa nell’operatività dell’impresa, lo rende sintomaticamente non inerente, è perché il principio dell’inerenza nel suo paradigma concreto ritrae dalla congruità del rapporto costi – benefici la relativa configurazione strutturale. L’abnormità di un costo si misura necessariamente rispetto ad un parametro e tale parametro non può che essere rappresentato dall’utilità del suo concorso utilitaristico – quantitativo nell’attività economica, per cui prospettare sul piano sintomatico il sillogismo costo abnorme – possibile mancanza di inerenza, altro non può volere dire che l’inerenza di un costo si misura attraverso la verifica del quantum di funzioni utili che esso genera nelle dinamiche di mercato. Le parole hanno un senso preciso e se impiegate nel contesto di una sentenza (ed ora in una legge) non possono che rendersi intellegibili proprio in base al loro significato semantico.
Le criticità della presunzione di non inerenza
L’intentato sillogismo di sintomaticità concettuale tra la ritenuta antieconomicità e la mancanza dell’inerenza rivelerà la sua insidia proprio sul piano dell’accertamento. Se l’antieconomicità non partecipa delle prerogative dell’inerenza, allora la coerenza sillogistica dovrebbe portare a ben altra conclusione: l’antieconomicità, non contigua con l’inerenza, non è in grado di rivelarne la mancanza e non, al contrario, essere assunta ad asse sintomatico della sua mancanza.
Il ragionamento coordinato da logica porta a ritenere che un fattore non partecipe di un fenomeno non può rivelarne né la presenza, né la mancanza. La commistione equivoca, ora anche legiferata, tra antieconomicità ed inerenza, si rivelerà estremamente insidiosa proprio sul piano delle realistiche dinamiche dell’accertamento Se, e per ancora maggiore chiarezza, il Verificatore contesta la non congruità e l’antieconomicità di un costo in quanto il rapporto costi – benefici non appare coordinato da rigore di logica aziendalistica ed il contribuente dimostra o dalla sua stessa natura appare che il costo oltre ad essere stato effettivamente sostenuto, è del tutto qualitativamente coerente con le necessità di funzionamento dell’impresa e, quindi, inerente, tale costo verrà ritenuto deducibile o indeducibile?
Il costo, dal momento che l’inerenza si fonda sul solo giudizio qualitativo, dovrebbe essere in ogni caso considerato inerente e, quindi, deducibile. E allora la non congruità e l’antieconomicità con l’inerenza non centra nulla, E’ del tutto inutile innescare, ora persino a livello legislativo, un impulso rivelatore della non inerenza attraverso il ricorso ad una prerogativa del tutto estranea al suo paradigma fiscale.
L’inerenza del costo, come principio generale del reddito d’impresa, si risolve nella sola verifica (fermo restando che il contribuente deve dimostrare l’esistenza, l’effettività e il collegamento del costo con l’attività, mentre l’Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della specifica contestazione, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992) della sua coerenza d’uso con gli impieghi d’impresa, indipendentemente da un qualsiasi rapporto di costi e benefici.
Dal legiferato testo sull’antieconomicità appare invece del tutto realistico ip
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


