Brevetti e altri asset di proprietà intellettuale potrebbero assumere un ruolo maggiore nell’accesso ai finanziamenti delle imprese innovative europee. È uno degli obiettivi dell’European Innovation Act, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026 per ridurre alcuni degli ostacoli che frenano la trasformazione della ricerca in prodotti, servizi e imprese capaci di crescere nel mercato unico.
Uno dei problemi individuati da Bruxelles riguarda la difficoltà di attribuire un valore comparabile e riconosciuto alla proprietà intellettuale. Per startup, scaleup e PMI innovative, spesso caratterizzate da una quota elevata di asset immateriali e da una disponibilità più limitata di beni materiali tradizionalmente utilizzabili nelle operazioni finanziarie, questa situazione può rappresentare un ostacolo nell’accesso al capitale.
La Commissione propone quindi di affidare all’European Union Intellectual Property Office, l’EUIPO, la creazione di un centro di competenza sull’IP-backed finance, lo sviluppo di un quadro europeo volontario per la valutazione degli asset di proprietà intellettuale e la realizzazione di una piattaforma digitale per facilitarne licenze e trasferimenti. La proposta non è ancora legge: dovrà essere esaminata e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Perché la proprietà intellettuale può incidere sull’accesso al credito
Alla base dell’intervento c’è una difficoltà strutturale individuata dalla Commissione: nell’Unione europea la proprietà intellettuale viene ancora utilizzata raramente come elemento a supporto delle operazioni di finanziamento. Tra le cause viene indicata l’assenza di una metodologia armonizzata per valutarne il valore economico.
Per una banca o un investitore, attribuire un valore attendibile a un brevetto, a un portafoglio di diritti o ad altri asset immateriali può essere più complesso rispetto alla valutazione di immobili, impianti o altre attività materiali. Metodologie differenti tra Paesi e operatori possono inoltre rendere più difficile confrontare le valutazioni e incorporarle nei processi decisionali.
È su questo punto che interviene l’European Innovation Act. L’obiettivo non è stabilire che un brevetto debba automaticamente essere accettato come garanzia, ma creare strumenti che consentano a imprese, finanziatori e investitori di disporre di informazioni più strutturate, comparabili e comprensibili sul valore degli asset IP.
La proposta fa espressamente riferimento all’IP-backed finance, cioè all’utilizzo della proprietà intellettuale nell’ambito delle decisioni di finanziamento. Gli asset IP possono assumere rilevanza, ad esempio, nelle operazioni di credito o nelle valutazioni degli investitori in capitale. La decisione finale di finanziare un’impresa continuerebbe comunque a dipendere dalla valutazione effettuata dal soggetto finanziatore.
Un quadro europeo volontario per valutare brevetti e altri asset IP
Il fulcro della proposta è l’istituzione presso EUIPO di un Competence Centre dedicato alla finanza basata sulla proprietà intellettuale e alla commercializzazione degli asset IP.
Il centro dovrebbe sviluppare un quadro volontario valido a livello europeo per la valutazione e la comunicazione del valore della proprietà intellettuale. Il sistema dovrebbe comprendere procedure digitali per disclosure, screening e valutazione degli asset, raccogliere le migliori pratiche disponibili e consentire alle imprese di presentare le informazioni sulla propria proprietà intellettuale in maniera maggiormente comparabile e strutturata ai fini del finanziamento.
Il campo di applicazione previsto è più ampio dei soli brevetti. La proposta fa riferimento alle diverse categorie di diritti di proprietà intellettuale e comprende anche specifiche esclusive regolamentari nel settore farmaceutico.
Tra i potenziali beneficiari vengono indicati ricercatori, imprese innovative, startup, scaleup e spin-off, oltre ad altre organizzazioni pubbliche e private interessate alla commercializzazione degli asset di proprietà intellettuale.
Il ricorso al framework sarebbe volontario. L’European Innovation Act prevede inoltre la possibilità di ricorrere a valutatori della proprietà intellettuale certificati secondo un sistema europeo amministrato dall’EUIPO. Anche questa certificazione sarebbe volontaria e avrebbe la funzione di attestare le competenze necessarie per applicare il framework europeo.
La proposta precisa però un aspetto particolarmente importante: la certificazione del valutatore non attribuirebbe alla singola valutazione un effetto giuridico vincolante o presuntivo. Il valore risultante dalla metodologia europea non obbligherebbe quindi una banca, un investitore o un’altra controparte a riconoscerlo automaticamente.
Un marketplace europeo per licenze e trasferimenti della proprietà intellettuale
Accanto al sistema di valutazione, EUIPO dovrebbe creare una piattaforma digitale europea di matching per facilitare, sempre su base volontaria, la concessione in licenza e il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale protetti nell’Unione.
L’obiettivo è affrontare un secondo problema individuato dalla Commissione: per un’impresa o un ricercatore non è sempre semplice individuare soggetti interessati ad acquistare, utilizzare o finanziare una determinata tecnologia. Allo stesso tempo, investitori e imprese possono incontrare difficoltà nell’individuare asset IP coerenti con le proprie strategie.
La piattaforma dovrebbe quindi agevolare l’incontro tra domanda e offerta, riducendo i costi di ricerca e favorendo la formazione di un mercato secondario degli asset di proprietà intellettuale. Non va però interpretata come una sorta di borsa europea dei brevetti nella quale le transazioni vengono automaticamente concluse: la funzione prevista è principalmente quella di facilitare l’incontro tra le parti, le licenze e i trasferimenti.
Il Competence Centre dovrebbe inoltre supportare soggetti finanziari pubblici e privati, comprese istituzioni finanziarie e banche commerciali, nello sviluppo di nuovi strumenti finanziari collegati agli asset IP, fornendo analisi, dati e assistenza tecnica.
Per startup e PMI fino a 10,2 miliardi di finanziamenti aggiuntivi stimati
Secondo la valutazione d’impatto elaborata dalla Commissione, una maggiore armonizzazione delle pratiche di valutazione della proprietà intellettuale potrebbe mobilitare fino a 10,2 miliardi di euro all’anno di finanziamenti aggiuntivi collegati agli asset IP.
Il dato va però interpretato correttamente. Non si tratta di un nuovo fondo europeo da 10,2 miliardi né di risorse già stanziate a favore delle imprese. È una stima dell’impatto economico potenziale contenuta nella valutazione della Commissione, basata sull’ipotesi che metodologie più armonizzate possano favorire un maggiore utilizzo della proprietà intellettuale nelle operazioni finanziarie.
Le imprese che potrebbero trarre maggiori benefici dal sistema sono quelle nelle quali il valore dipende in misura significativa da conoscenza, ricerca, tecnologie proprietarie e altri asset immateriali. Startup e PMI innovative possono infatti disporre di tecnologie o brevetti potenzialmente rilevanti pur non possedendo ancora una quantità significativa di asset materiali o una lunga storia finanziaria.
La possibilità di esprimere il valore della proprietà intellettuale attraverso metodologie condivise potrebbe quindi offrire a queste imprese uno strumento ulteriore nel confronto con banche e investitori. Rimangono tuttavia invariati i processi di valutazione del rischio e l’autonomia dei soggetti chiamati a decidere se concedere credito o investire capitale.
European Innovation Act, cambiano anche gli appalti pubblici di ricerca e sviluppo
Il secondo pilastro della proposta riguarda gli appalti pubblici di ricerca e sviluppo. La Commissione vuole creare un quadro europeo armonizzato per il cosiddetto R&D procurement, comprese le procedure svolte congiuntamente da amministrazioni di diversi Stati membri.
L’obiettivo è utilizzare maggiormente la domanda pubblica come strumento per favorire lo sviluppo e l’ingresso sul mercato di nuove tecnologie. Per una startup o un’impresa innovativa, una pubblica amministrazione può infatti rappresentare uno dei primi clienti in grado di finanziare lo sviluppo o la sperimentazione di una soluzione prima della sua piena commercializzazione.
La proposta stabilisce che, nelle procedure interessate, l’aggiudicazione debba essere fondata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Il peso complessivo dei criteri qualitativi dovrebbe essere pari ad almeno il 50% del totale, mentre i criteri specificamente collegati all’innovazione dovrebbero rappresentare almeno il 15%.
Il principio punta a evitare che nelle gare per servizi di ricerca e sviluppo il prezzo diventi l’elemento dominante, consentendo di attribuire maggiore rilevanza al contenuto tecnologico, alla qualità della soluzione e al potenziale innovativo delle proposte.
Secondo la valutazione d’impatto della Commissione, il nuovo quadro per gli appalti R&S potrebbe aumentare le opportunità di mercato per le imprese innovative e generare circa 25,9 miliardi di euro di profitti aggiuntivi all’anno. Anche in questo caso si tratta di una stima economica e non di risorse direttamente stanziate dal regolamento.
Quando potranno essere utilizzati i nuovi strumenti europei
Le misure previste dall’European Innovation Act non sono immediatamente disponibili. Quello presentato dalla Commissione il 9 settembre è una proposta di regolamento nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. Parlamento europeo e Consiglio potranno quindi modificarne il testo prima dell’eventuale approvazione definitiva.
Anche dopo l’entrata in vigore del regolamento sarebbe necessario attendere la costruzione di alcuni degli strumenti previsti. Nella proposta attuale, EUIPO avrebbe infatti fino a quattro anni dall’entrata in vigore per sviluppare il framework volontario europeo di valutazione della proprietà intellettuale e per istituire la piattaforma digitale destinata a facilitare licenze e trasferimenti.
Per le imprese, quindi, l’European Innovation Act non apre oggi un nuovo canale attraverso il quale presentare un brevetto e ottenere un finanziamento. Introduce piuttosto il progetto di una infrastruttura europea comune per rendere gli asset immateriali più facilmente valutabili, commercializzabili e utilizzabili nel rapporto con il sistema finanziario.
Se il regolamento sarà approvato mantenendo questa impostazione, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale potrebbero così acquisire un ruolo più strutturato nella capacità di startup, scaleup e PMI innovative di rappresentare il proprio valore a banche e investitori, affiancando agli indicatori finanziari tradizionali una valutazione maggiormente standardizzata degli asset che derivano dalla ricerca e dall’innovazione.
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