Riscossore, i conti esteri sono più sicuri


Dopo il periodo estivo il Riscossore ha ripreso la propria attività. ADER si stata attivando anche con i pignoramenti presso i conti correnti. Al fine di ben in quadrare la questione è utile fare una distinzione tra i conti italiani e quelli di Paesi esteri europei e quelli extra europei, per i pignoramenti del fisco.

IL CONTO ITALIANO

Sul rapporto acceso presso un intermediario nazionale, ADER dispone di due principali strumenti esecutivi: il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. oppure il più incisivo pignoramento ex art. 72Bis DPR 602/1973.

Tale ultimo pignoramento permette al Riscossore di poter ordinare alla banca di bloccare subito i soldi presenti nel conto e di farseli bonificare entro 60 giorni. Tutto senza il controllo di un Giudice (disposizione che sarà confluita nell’art. 170 del nuovo Testo Unico della Riscossione, D.Lgs. n. 33/2025, entrata in vigore prorogata al 01/01/2027).

ADER individua la presenza di conti correnti del debitore tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari, a cui può accedere il Riscossore ancor prima che inizi la procedura di pignoramento. Il Fisco, quindi, andrà a colpo sicuro.

PAESE ESTERO EUROPEO

Qui bisogna fare una distinzione tra un pignoramento di un soggetto privato (tipo società o banche, eccetera) verso il cittadino debitore italiano e pignoramento posto in essere dal Fisco sempre verso il cittadino debitore italiano.

Nel primo caso, se un cittadino italiano è titolare di un conto corrente in un Paese straniero dell’UE (ad esempio Francia), si applica il Reg. UE n. 655/2024 (l’art. 2 esclude espressamente la materia fiscale)che permette al creditore di pignorare il conto presente in un Paese straniero senza grossi limiti. Qui lo scambio di informazioni è rapido.

Il secondo, invece, quello di cui discutiamo qui, presenta grossi limiti. Se il Fisco italiano vuole pignorare un conto corrente di un connazionale acceso in un Paese straniero dell’UE (ad esempio Francia), non può usare i soliti pignoramenti che usa in Italia. Non può usare il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. oppure il più incisivo pignoramento ex art. 72Bis DPR 602/1973.

(Per i Paesi Extra-UE la distanza si allarga ancora di più, anche perché ogni Paese può stabilire deroghe o regole diverse)

La procedura del Fisco per pignorare conti esteri (Direttiva 2010/24 UE)

La procedura di assistenza al recupero crediti tra i Paesi dell’Unione Europea si articola in tre fasi principali, che collegano l’autorità dello Stato in cui è nato il debito (Stato richiedente) con l’autorità del Paese in cui il debitore risiede o possiede dei beni (Stato adito).

Ecco come si sviluppa l’intero iter burocratico ed esecutivo:

  1. La fase istruttoria: Domanda di informazioni (fase segreta)

Prima di attivare il recupero vero e proprio, lo Stato estero deve localizzare il debitore e il suo patrimonio.

  • L’autorità estera (tipo l’Italia) invia una richiesta telematica all’autorità nazionale (in Francia, l’Agenzia delle Entrate francese).
  • L’Agenzia delle Entrate francese effettua controlli nelle proprie banche dati (Anagrafe Tributaria, Registro dei rapporti finanziari) per individuare la residenza del debitore, il datore di lavoro o i conti correnti attivi.
  • Le informazioni raccolte vengono trasmesse allo Stato richiedente (l’Italia).
  1. La notifica degli atti (comunicazione obbligatoria al cittadino)

Una volta individuato il debitore in Francia, lo Stato estero (Italia) chiede che gli vengano notificati i documenti di debito.

  • Lo Stato estero (Italia) invia il titolo esecutivo uniforme e un modulo di notifica standardizzato.
  • L’Agenzia delle Entrate francese provvede a notificare questi atti al cittadino o all’impresa secondo le modalità previste dalla legge francese (solitamente tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).
  • La notifica serve a informare ufficialmente il debitore dell’esistenza del debito transfrontaliero e delle modalità per pagarlo o contestarlo.
  1. La riscossione e l’esecuzione forzata (Il Pignoramento, preavvisato)

Se il debitore non paga spontaneamente dopo la notifica, scatta la fase della riscossione coattiva.

  • Lo Stato estero (Italia) formula una formale domanda di recupero.
  • L’Agenzia delle Entrate francese (l’ente pubblico francese incaricato della riscossione) prende in carico il titolo uniforme e lo gestisce esattamente come se fosse una cartella esattoriale francese per tasse nazionali non pagate.
  • Vengono attivate le normali procedure esecutive previste dall’ordinamento francese.

Le somme recuperate dall’erario francese vengono successivamente trasferite interamente allo Stato estero (Italia) che aveva richiesto l’assistenza.

La procedura del Fisco per pignorare conti esteri e i SUOI LIMITI

Per recuperare tale somma depositata in conti esteri, ADER deve applicare la Direttiva 2010/24 UE, recepita nel D.Lgs. n. 149/2012.

Tale normativa, come sopra evidenziato, impone che il debitore italiano, titolare di conto corrente presente in banche estere, sia, obbligatoriamente avvisato prima di qualsiasi forma di pignoramento. Circostanza non presente nella procedura applicabile in caso di pignoramenti eseguito presso conti attivi in Italia (unico avvertimento potrebbe essere una intimazione di pagamento, ma il pignoramento potrebbe arrivare dopo mesi e prima comunicato alla banca e poi al debitore: in tal modo il cittadino italiano non avrebbe il tempo di attivarsi per salvare le somme).

In tale caso, il titolare del conto estero potrebbe spostare le somme e la procedura prevista dalla Direttiva 2010/24 UE dovrebbe ripartire.

Si precisa, però, che, in caso grave pericolo di “fuga dei capitali” ADER potrebbe applicare le misure cautelari di congelamento previste dalla Direttiva 2010/24/UE (e attuate in Italia dall’art. 8 del D.Lgs. 149/2012). Tali misure nascono proprio con l’obiettivo di neutralizzare l’effetto “fuga d’informazioni” ed evitare che il contribuente, una volta subodorato il pericolo, svuoti il proprio conto corrente all’estero.

Tuttavia, il Riscossore dovrà dare prova rigorosa di tale imminente pericolo di “travaso del conto corrente

Risvolti pratici per debitori e professionisti

Alla luce di quanto descritto, emergono alcune implicazioni concrete per chi si trova a gestire posizioni debitorie verso il fisco o assiste clienti in materia di riscossione.

Per il debitore persona fisica o impresa

  • Localizzazione del conto:

    • Su conti italiani, il blocco può essere immediato e il debitore può accorgersene solo a posteriori.
    • Su conti UE, il debitore ha almeno la garanzia di una notifica preventiva degli atti, che gli consente di valutare tempestivamente soluzioni (rateizzazione, ricorso, transazione).

In prospettiva, la distinzione tra conti italiani, UE ed extra‑UE non è solo teorica: condiziona la velocità dell’azione esecutiva, le tutele procedurali del debitore e, di conseguenza, le scelte strategiche di chi assiste il contribuente nella gestione del debito tributario.

Se hai subito o hai timore di subire un pignoramento del Fisco su un conto corrente acceso presso Paesi stranieri, CONTATTACI

 

*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

 




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