Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura chiave che rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Introdotto dalla normativa europea e recepito in Italia con il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), il RLS ha il compito di garantire che le misure di prevenzione e protezione siano adeguate e rispettate in azienda.
La presenza del RLS è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dalle dimensioni. Questa figura partecipa attivamente alla gestione della sicurezza aziendale, collaborando con il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa vigente.
Come avviene l’elezione o la designazione del RLS
Il RLS è istituito a livello aziendale, territoriale, di comparto o di sito produttivo. Le modalità di elezione o designazione variano in base alle dimensioni dell’azienda e alla presenza di rappresentanze sindacali.
Aziende con un massimo di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. In alternativa, può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Aziende con più di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.
Numero minimo di rappresentanti
Il numero minimo di RLS da eleggere varia in base alle dimensioni aziendali:
– Fino a 200 lavoratori: un rappresentante
– Da 201 a 1.000 lavoratori: tre rappresentanti
– Oltre 1.000 lavoratori: sei rappresentanti (il numero può aumentare in base agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva)
Quando si svolgono le elezioni
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
RLS di sito produttivo
I RLS di sito produttivo sono individuati in contesti particolari, quali:
– Porti sedi di autorità portuale o marittima
– Centri intermodali di trasporto
– Impianti siderurgici
– Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno
– Contesti produttivi con complesse problematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e con un numero complessivo di addetti superiore a 500
Continuità del mandato
I RLS il cui mandato sia scaduto a causa della scadenza della contrattazione collettiva possono continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza fino all’elezione di nuovi rappresentanti.
Quali sono le attribuzioni del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza svolge un ruolo consultivo, propositivo e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sue attribuzioni principali, definite dall’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008, includono:
Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLS ha il diritto di accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per verificare le condizioni di sicurezza e l’applicazione delle misure di prevenzione.
Consultazione preventiva
Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente su:
– Valutazione dei rischi
– Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda
– Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione
– Nomina del medico competente
– Organizzazione della formazione dei lavoratori
Accesso a informazioni e documentazione
Il RLS riceve informazioni e documentazione inerenti a:
– Valutazione dei rischi e misure di prevenzione
– Sostanze e miscele pericolose
– Macchine, impianti e organizzazione del lavoro
– Infortuni e malattie professionali
– Risultati delle verifiche effettuate dai servizi di vigilanza
Partecipazione attiva
Il RLS:
– Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
– Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
– Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione
– Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
– Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga inadeguate le misure di prevenzione adottate
Tutele e riservatezza
Il RLS non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e gode delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. È inoltre tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
In che modo il RLS partecipa alla valutazione dei rischi
Il coinvolgimento del RLS nel processo di valutazione dei rischi è fondamentale per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza. Il datore di lavoro ha precisi obblighi nei confronti del RLS:
Verifica dell’applicazione delle misure
Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Su richiesta del RLS, il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente copia del DVR, anche su supporto informatico. Il documento può essere consultato esclusivamente in azienda, per tutto il tempo necessario, in relazione alla complessità del documento stesso.
Accesso al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Il datore di lavoro deve elaborare il DUVRI e, su richiesta del RLS, consegnarne tempestivamente copia. Anche questo documento è consultabile esclusivamente in azienda.
Quali sono i requisiti formativi per il RLS
La formazione è un elemento essenziale per consentire al RLS di svolgere efficacemente il proprio ruolo. Il rappresentante ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, che deve assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Formazione iniziale
Il corso di formazione per i RLS deve avere una durata minima di 32 ore, di cui:
– 20 ore dedicate ai principi generali in materia di salute e sicurezza
– 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione
I contenuti minimi della formazione, stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, includono:
– Principi giuridici comunitari e nazionali
– Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
– Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
– Definizione e individuazione dei fattori di rischio
– Valutazione dei rischi
– Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
– Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
– Nozioni di tecnica della comunicazione
Modalità di erogazione
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente la modalità e-learning per la formazione del RLS, a meno che non sia espressamente vietata dalla contrattazione collettiva.
Aggiornamento periodico obbligatorio
Il RLS deve partecipare a un aggiornamento annuale obbligatorio, la cui durata varia in base alle dimensioni aziendali:
– 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
– 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
– Per le aziende con meno di 15 dipendenti, la durata dell’aggiornamento è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della dimensione aziendale e del livello di rischio derivante dall’attività svolta (secondo quanto previsto dalla Legge n. 159 del 29 dicembre 2025)
Perché il ruolo del RLS è fondamentale per la sicurezza aziendale
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta un elemento chiave nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute nei luoghi di lavoro. La sua presenza garantisce che:
– I lavoratori siano coinvolti attivamente nella gestione della sicurezza
– Le misure di prevenzione siano adeguate e costantemente monitorate
– Il dialogo tra datori di lavoro e lavoratori sia costruttivo e orientato al miglioramento continuo
– Gli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza siano rispettati
Per le aziende, investire nella formazione e nel supporto del RLS significa non solo adempiere agli obblighi di legge, ma anche costruire una cultura della sicurezza che riduce i rischi, migliora il benessere organizzativo e aumenta la produttività.
Domande frequenti sul RLS
Cosa succede se in azienda non viene eletto il RLS?
Se in azienda non si procede all’elezione del RLS, le sue funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il datore di lavoro resta comunque obbligato a garantire la presenza di questa figura e può incorrere in sanzioni amministrative in caso di inadempienza.
Il RLS può essere licenziato per l’attività svolta?
No, il RLS gode di tutele specifiche analoghe a quelle previste per le rappresentanze sindacali. Non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e qualsiasi provvedimento discriminatorio o ritorsivo è illegittimo e può essere impugnato.
Chi sostiene i costi della formazione del RLS?
I costi della formazione del RLS sono a carico del datore di lavoro. Il rappresentante ha diritto di partecipare ai corsi di formazione iniziale e agli aggiornamenti periodici senza perdita di retribuzione, e il tempo dedicato alla formazione è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link










