Il 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act (Regolamento Ue 2024/1689 sull’Intelligenza artificiale), obblighi che coinvolgono anche gli enti del Terzo settore che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento delle proprie attività.
Cos’è l’AI Act
Con il Regolamento Ue 2024/1689 l’Unione europea ha introdotto una disciplina in organica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) negli Stati membri stabilendo un quadro comune di regole per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Essendo un regolamento europeo, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una legge nazionale che lo recepisca.
Il regolamento è entrato in vigore ufficialmente già il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione avviene in modo graduale con diverse tempistiche per l’entrata in vigore.
Per quanto riguarda le principali tappe operative in Italia e nell’Unione europea:
- 1° agosto 2024: entrata in vigore formale;
- 2 febbraio 2025: applicazione dei primi divieti sui sistemi a rischio inaccettabile e obblighi di alfabetizzazione (AI literacy);
- 2 agosto 2025: attivazione delle norme di governance e degli obblighi per i modelli di IA generale (Gpai);
- 2 agosto 2026: piena operatività della maggior parte delle disposizioni, inclusi gli obblighi di trasparenza e l’avvio ufficiale dei poteri di controllo e sanzione;
- scadenze successive: sono previste ulteriori proroghe dell’entrata in vigore fino al 2027 e al 2028 per specifici sistemi ad alto rischio inseriti in prodotti regolamentati o in particolari settori sensibili.
Contenuti generali del Regolamento europeo
Elemento caratterizzante della normativa europea in questione è l’approccio basato sul rischio.
In particolare, non tutti i sistemi di IA vengono considerati allo stesso modo dal regolamento: il legislatore europeo parte, infatti, dall’idea che gli obblighi debbano essere proporzionati al possibile impatto della tecnologia sulle persone.
Dunque, il principio su cui si basa il regolamento si sostanzia nell’assunto che più un sistema di IA può incidere sui diritti delle persone, più stringenti sono gli obblighi per chi lo sviluppa o lo utilizza.
La ratio è quindi sia quella di fornire un quadro di regole chiare e uguali per tutti gli Stati membri sia quella di tutelare le persone da usi dannosi o discriminatori dell’IA.
Per questo il regolamento individua quindi diverse categorie di rischio.
- I sistemi a rischio inaccettabile
Si tratta delle pratiche di IA vietate in quanto considerate particolarmente pericolose per i diritti fondamentali, come alcune forme di manipolazione del comportamento delle persone, determinate pratiche di social scoring e specifici utilizzi del riconoscimento delle emozioni.
Per un ente del Terzo settore (Ets) il rischio di rientrare direttamente in questa categoria dipenderà naturalmente dalle attività svolte.
- I sistemi ad alto rischio
Sono sistemi che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza, sui diritti o sulle opportunità delle persone. Possono rientrare in questa categoria, a seconda del concreto utilizzo e delle caratteristiche del sistema, alcune applicazioni relative all’occupazione, alla selezione del personale, all’istruzione, all’accesso a determinati servizi e ad altri ambiti particolarmente sensibili.
Per gli Ets questa è probabilmente una delle aree da osservare con maggiore attenzione: un’organizzazione che utilizza l’IA per supportare, ad esempio, la selezione di lavoratori o per valutare l’accesso di una persona a determinate prestazioni deve infatti interrogarsi non solo sull’efficienza dello strumento, ma anche sui suoi possibili effetti discriminatori e sulla possibilità di mantenere un controllo umano effettivo.
- I sistemi a rischio limitato
In questa categoria rientrano sistemi per i quali il regolamento prevede soprattutto obblighi di trasparenza.
Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dalle chatbots. Quando una persona interagisce con un sistema di IA, in determinate circostanze deve essere messa nelle condizioni di sapere che sta interagendo con una macchina e non con una persona.
- I sistemi a rischio minimo
Comprendono numerose applicazioni di uso quotidiano che presentano rischi limitati e sono casi per i quali il regolamento prevede meno obblighi specifici.
Questo non significa, tuttavia, si possa utilizzare qualsiasi strumento senza precauzioni. Restano infatti rilevanti, tra gli altri, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e le corrette modalità di utilizzo dello strumento.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel Terzo settore
Gli strumenti dell’IA sono oggi facilmente accessibili e vengono utilizzati dal mondo del Terzo settore per attività molto diverse: dalla comunicazione alla raccolta fondi, dalla gestione dei dati all’assistenza agli utenti, fino alla selezione del personale e dei volontari.
Tale utilizzo offre sicuramente grandi opportunità, ma pone anche diverse responsabilità.
Quando l’IA viene utilizzata per prendere decisioni che possono incidere sulla vita delle persone, soprattutto se vulnerabili, diventa infatti necessario garantire trasparenza, correttezza e adeguate forme di controllo.
In questo contesto il regolamento in questione rappresenta oggi il principale quadro normativo europeo di riferimento, che si affianca alla normativa nazionale attualmente in vigore.
In Italia infatti è stata approvata la legge n. 132/2025, che prevede, tra l’altro, un preciso sistema di governance e attribuisce specifici compiti alle autorità competenti, tra cui l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il quadro normativo è tuttavia ancora in evoluzione e alcuni aspetti dovranno essere definiti attraverso provvedimenti attuativi.
Ciò considerato, per un Ets è certamente opportuno prestare particolare attenzione alle prescrizioni normative di riferimento, soprattutto quando l’IA viene utilizzata in attività che possono avere conseguenze concrete sulle persone.
Sul punto, l’adeguamento alla normativa vigente può essere affrontato gradualmente, partendo da alcuni passaggi essenziali (su cui, per un utile approfondimento, si rinvia a quanto prospettato all’articolo “AI Act: cosa cambia davvero per le piccole e medie no profit”).
A titolo esemplificativo, è sicuramente utile procedere anzitutto a mappare tutti gli strumenti di IA utilizzati dall’organizzazione, compresi quelli integrati in software già in uso, valutandone necessariamente il livello di rischio e verificare quali obblighi siano applicabili secondo le prescrizioni del regolamento europeo.
Un altro aspetto fondamentale è la formazione (e quindi l’alfabetizzazione) del personale in materia di IA. L’obiettivo è fare in modo che le persone che utilizzano sistemi di IA abbiano conoscenze e competenze adeguate a comprenderne caratteristiche, limiti e possibili rischi.
Ma anche la selezione del personale: se un sistema di IA analizza curricula, attribuisce punteggi ai candidati o contribuisce a decidere chi ammettere a un colloquio, l’organizzazione deve verificare attentamente il funzionamento e i rischi dello strumento.
Grande attenzione deve essere necessariamente riservata anche al trattamento di informazioni relative a minori, persone malate, persone con disabilità o soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
Vanno inoltre rispettati determinati obblighi di trasparenza, informando gli utenti quando stanno interagendo con un sistema di IA e, nei casi previsti, indicando quando un contenuto è stato generato o modificato artificialmente.
In concreto, le organizzazioni devono:
- informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA (chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini);
- segnalare quando un contenuto è stato generato o modificato tramite IA;
- dichiarare l’eventuale impiego di sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica.
La trasparenza diventa quindi parte integrante del rapporto tra l’organizzazione e i suoi interlocutori: beneficiari, utenti, volontari, lavoratori e donatori. Non si tratta soltanto di un adempimento burocratico, ma un elemento di responsabilità nei confronti delle persone che si affidano all’ente
Inoltre, deve rammentarsi che molti utilizzi dell’IA comportano il trattamento dei dati personali. Questo è particolarmente evidente quando l’IA viene utilizzata per gestire informazioni relative a utenti, dipendenti, volontari, donatori o beneficiari dei servizi. L’AI Act deve essere quindi applicato tenendo presente e in coerenza con il Gdpr (Regolamento UE 2016/679) in ordine alle proprie procedure interne in materia di privacy, sicurezza dei dati e gestione dei fornitori tecnologici.
In definitiva, maggiore è l’impatto dell’IA sulle persone, maggiore deve essere comunque la consapevolezza con cui essa viene utilizzata e la sua necessaria compatibilità con i principi che da sempre caratterizzano il Terzo settore: responsabilità, inclusione, trasparenza, tutela delle persone e attenzione al bene comune.
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