Nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Un focus di approfondimento dedicato agli adempimenti e alle disposizioni collegate
Dopo aver esaminato la struttura del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Dlgs n. 141/2026) e aver reso noto, per sommi capi, ciò che è confluito al suo interno (vedi “Approvato il nuovo Testo unico su adempimenti e accertamento), in questo primo focus di approfondimento si analizzeranno il tema degli adempimenti fiscali e le fattispecie connesse.
All’intero ambito degli adempimenti è dedicata l’intera Parte I del Dlgs n. 141/2026 (tre titoli suddivisi in capi, articoli da 1 a 88), in cui sono state recepite molte disposizioni già precedentemente in vigore, senza modifiche di natura sostanziale. Pertanto, sulla base della delega conferita, è stata effettuata un’opera di sistematizzazione organica e di attualizzazione delle norme all’interno di un unico testo di legge.
Di conseguenza, oggetto del presente focus saranno esclusivamente l’individuazione di alcune delle norme previgenti confluite nel nuovo Testo unico e la messa in evidenza di novità meritevoli di particolare attenzione. Tale analisi sarà compiuta seguendo lo stesso ordine di struttura seguito dal legislatore e, in larga parte, sulla base di quanto contenuto nella relazione illustrativa del Tu.
Cominciando, dunque, dal Titolo I “Adempimenti” (articoli da 1 a 48, suddivisi in cinque capi), si segnala che in esso sono confluite le disposizioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti, anagrafe dei rapporti, imposte sui redditi, ed opzioni concernenti tanto le imposte sui redditi quanto l’Iva, oltre che gli articoli 21, 22 e 23 del Dlgs n. 1/2024 riguardanti la semplificazione digitale degli adempimenti fiscali, a eccezione dei commi recanti disposizioni di natura finanziaria, non recepiti nel Tu e non abrogati.
Nello specifico, nel Capo I (articoli da 1 a 14) sull’anagrafe tributaria e sul codice fiscale dei contribuenti è stato recepito integralmente il Dpr n. 605/1973, con le uniche esclusioni costituite dalle disposizioni finali e transitorie, non più in vigore, e dalle norme relative alle sanzioni. L’unica disposizione estranea al suddetto decreto è costituita dall’articolo 11 del nuovo Tu, in cui è confluito l’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 461/1997 sugli obblighi per gli intermediari e per altre categorie di soggetti che intervengono in operazioni aventi rilievo fiscale.
I principali aggiornamenti normativi si registrano:
- all’articolo 6, con l’eliminazione dei non più attuali riferimenti alle dichiarazioni decennali ai fini Invim e ai non più ammessi allegati alle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, nonché con l’assenza della disposizione sulla non obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale nell’adempimento delle formalità di pubblicità immobiliare, in quanto la stessa sarebbe stata in contrasto con la versione attuale degli articoli 2659, 2674 e 2839 del codice civile
- all’articolo 7, che, recependo al suo interno i commi 25, 25-bis e 26, secondo periodo, dell’articolo 78 della legge n. 413/1991, amplia la platea dei soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione telematica dei dati e delle notizie rilevanti allo scopo di elaborare le dichiarazioni dei redditi, fissando al 16 marzo, e non più al 28 febbraio, il termine per la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi
- all’articolo 8, che, rinviando all’articolo 268 del Tu, ammette la facoltà di inviare questionari al domicilio digitale dei soggetti da cui si devono acquisire informazioni.
Peraltro, già nel Capo I si fa più volte riferimento ad aggiornamenti che sono stati ripetuti frequentemente nel corso dell’intero Testo unico, ossia quelli concernenti il riferimento ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate in luogo dei decreti del ministro delle Finanze (in seguito al passaggio di competenze all’Amministrazione finanziaria avvenuto con il Dlgs n. 300/1999) e l’eliminazione delle disposizioni sanzionatorie da far confluire nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali contenute nel Dlgs n. 173/2024.
Ulteriori novità degne di nota emergono anche tra le norme del Capo III (articoli da 19 a 43) a proposito degli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, in cui sono state trasfuse disposizioni originariamente poste nel Dpr n. 600/1973 e nel Dpr n. 689/1974.
In particolare, per ciò che è stato recepito dal precedente decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi, meritano anzitutto una menzione:
- l’articolo 21, in cui, rispetto all’articolo 15 del Dpr n. 600/1973 in materia di inventario e bilancio per società, enti ed imprenditori commerciali, è stato escluso il riferimento al conto dei profitti e delle perdite
- l’articolo 27, in cui al comma 3 sono state aggiunte, rispetto alla disposizione originale di cui all’articolo 20 del Dpr n. 600/1973, le modalità di assolvimento degli obblighi contabili per imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni che determinano forfetariamente il proprio reddito previste dall’articolo 3, comma 166 della legge n. 662/1996. Il regime speciale di determinazione forfetaria del reddito, infatti, sebbene formalmente abrogato, continua a spiegare i propri effetti sugli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali, come chiarito anche con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/2010
- l’articolo 29 in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili, che ai commi 5, 6 e 7 prevede disposizioni per coloro che si avvalgono di supporti meccanografici o elettronici.
Sugli articoli derivanti dal Dpr n. 689/1974, poi, si rileva che all’articolo 30 è stato disciplinato il contenuto del prospetto delle attività e delle passività nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, in cui è stato anche inserito il rinvio all’articolo 1 del Dpr n. 126/2003. Al contempo, il Tu aggiorna, nel dettato degli articoli 32 e seguenti, tutti i riferimenti temporali previsti dal Dpr n. 689/1974 in relazione al suddetto prospetto.
Sul Titolo I si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’articolo 44 (Opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito, collocato nel Capo IV) è stato completamente riscritto per conformarsi a quanto disposto dal Dpr n. 447/1992 riguardo l’esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione (quadro VO della dichiarazione dell’Iva).
Proseguendo con l’analisi del Titolo II “Comunicazioni” (articoli da 49 a 51, suddivisi in due capi), si osserva che l’articolo 49, che recepisce la norma istitutiva degli Isa, al comma 19, riconosce nella Sogei Spa la società indicata a svolgere le mansioni già previste dall’articolo 9-bis, comma 15, del Dl n. 50/2017, mentre l’articolo 51 sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva, al comma 5, reca ora, rispetto allo stesso comma dell’articolo 21-bis del Dl n. 78/2010, un riferimento alla coerenza delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici come oggetto delle valutazioni che l’autorità fiscale mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario.
Nel Titolo III “Dichiarazioni” (articoli da 52 a 88, suddivisi in tre capi), invece, sono state recepite disposizioni relative alle dichiarazioni sulle imposte sui redditi non contenute nel Dpr n. 322/1998, alla sperimentazione della dichiarazione precompilata dell’Iva, ad alcune tipologie di comunicazioni e ai centri di assistenza fiscale.
Più nel dettaglio, nel Capo I (articoli da 52 a 75), in cui sono confluite norme sulle dichiarazioni presenti nel Dpr n. 600/1973 e nel Dl n. 167/1990, nonché disposizioni sulle dichiarazioni precompilate precedentemente inserite nel Dlgs n. 175/2014 e nel Dlgs n. 1/2024, importanti aggiornamenti si registrano:
- all’articolo 52 in materia di dichiarazione dei soggetti passivi, in cui, al comma 4, lettere c) e d) (in questa seconda lettera, così come avvenuto anche in altre norme, accanto ai riferimenti per la destinazione dell’otto per mille, sono stati aggiunti anche quelli per il cinque per mille e per il due per mille) con la mancata trasposizione dell’articolo 10, comma 3-bis del vecchio Tuir (Dpr n. 917/1986), ci si è conformati al principio in base al quale la deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze è pari al reddito fondiario afferente
- all’articolo 61, in cui, in merito al trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, è stato fatto rinvio all’articolo 3, comma 11, del Dpr n. 322/1998 sia riguardo al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni, sia con riferimento alle convenzioni per lo svolgimento del servizio di ricezione delle stesse da parte di banche e Poste italiane Spa
- all’articolo 64, che non prevede più il termine del 31 luglio per la trasmissione telematica (modalità obbligatoria) delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, essendo stato sostituito con la locuzione «secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente capo e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»
- all’articolo 67, in cui sono stati inseriti dei termini, rispettivamente ai commi 3 e 5, per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria di dati su spese sanitarie e per altri esborsi che danno diritto a deduzioni d’imposta o detrazioni dal reddito
- all’articolo 74, nel quale, rispetto all’articolo 28 del Dlgs n. 175/2014, sono stati aggiunti il coordinamento con l’Inps e lo scambio dei dati finalizzato al controllo sulle ritenute, disciplinato nel Tu versamenti e riscossione contenuto nel Dlgs n. 33/2025, nonché l’obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge che beneficia di assegno periodico, ove le somme siano dedotte dal reddito complessivo quale onere deducibile.
Nell’ambito del Capo III (articoli da 78 a 88), invece, merita anzitutto di essere sottolineato il dettato del comma 3 dell’articolo 79, in cui è stata riconosciuta la competenza dell’Agenzia delle entrate per il rilascio dell’autorizzazione che consente ai centri di assistenza fiscale di svolgere la propria attività (nello specifico, il rilascio spetta alle direzioni regionali, come specificato anche dall’articolo 1 del decreto del ministero delle Finanze del 12 luglio 1999).
Emerge altresì la mancata trasfusione nell’articolo 82 del Tu della lettera b) del comma 3 dell’articolo 36 del Dlgs n. 241/1997, relativa alla notificazione degli accertamenti basata sugli abrogati studi di settore, posta la loro non equiparabilità agli Isa. Infine, si registra che le disposizioni l’articolo 2 del Dlgs n. 1/2024 sull’estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificata delle persone fisiche ai non titolari di partita Iva sono ora confluite negli articoli 80 e 84 del Tu.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



