Circolare AE sovraindebitamento: il Fisco arriva in ritardo – Studio Legale MP


C’è un paradosso al centro della prassi fiscale sul sovraindebitamento in questo momento: la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 rappresenta solo il primo step di un percorso più ampio, e nei prossimi mesi saranno pubblicate le successive Parti II, III e IV, dedicate rispettivamente al sovraindebitamento, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Eppure il dibattito è già aperto, la giurisprudenza corre, e i debitori che oggi avviano una procedura non possono permettersi di aspettare. L’aggiornamento sulla circolare Agenzia Entrate sovraindebitamento esdebitazione è, in questo momento, una necessità operativa — non un esercizio accademico.

Il quadro di riferimento è cambiato più volte negli ultimi anni. La circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre una lettura sistematica delle disposizioni generali del Codice della crisi, confermandone l’impianto unitario e preventivo: il CCII estende la disciplina a quasi tutti i debitori, distingue crisi e insolvenza, valorizza gli adeguati assetti e i segnali d’allarme, e rafforza i principi di buona fede, correttezza e unitarietà del procedimento. Un’impostazione che segna una rottura netta rispetto alla stagione della legge n. 3/2012, dove il Fisco spesso si muoveva come un creditore qualsiasi, ignaro delle peculiarità della procedura.

La bozza Parte II: cosa già sappiamo sul sovraindebitamento e sull’esdebitazione

La Parte II della bozza di circolare, posta in consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, prende in esame il sovraindebitamento e l’esdebitazione, passando puntualmente in rassegna le disposizioni di carattere generale, nonché le disposizioni concernenti le tre procedure di sovraindebitamento, soffermandosi in particolare sulle condizioni e sulle modalità di accesso a queste ultime. Non è ancora testo definitivo, ma l’obiettivo dell’Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un’interpretazione omogenea.

Il punto più significativo che emerge dalla bozza riguarda il comportamento degli uffici dopo un decreto di esdebitazione. Il testo invita gli uffici — ricevuta la notifica di un decreto di esdebitazione — a verificare l’assenza di atti in frode, la mancanza di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell’indebitamento. È una direttiva interna di notevole peso pratico: introduce un vero e proprio protocollo di reazione del Fisco al decreto del giudice, che gli OCC e i difensori dei debitori devono conoscere e anticipare già in fase istruttoria.

La Parte II riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter, D.Lgs. n. 136/2024. La novità, rispetto al passato, è che l’Agenzia delle Entrate non si limita a commentare le norme, ma fornisce per la prima volta istruzioni operative ai propri uffici su come relazionarsi con le procedure concorsuali “minori”. È un cambio di passo culturale, prima ancora che normativo.

Come tratta il Fisco i debiti inclusi nel piano di sovraindebitamento? La bozza chiarisce come le procedure di sovraindebitamento si coordinano con la disciplina tributaria, dal trattamento dei crediti fiscali agli effetti della liberazione dai debiti. In sintesi: l’omologazione del piano o dell’accordo vincola l’ufficio tributario al pari di ogni altro creditore; le sanzioni e gli interessi seguono il trattamento del credito principale secondo quanto stabilito nell’accordo omologato; e — come confermato dalla giurisprudenza più recente — la riscossione separata non è ammissibile dopo l’omologa.

Su questo profilo è intervenuta un’ordinanza di grande interesse pratico. L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 23318 del 15 luglio 2026 (Pres. Iofrida, Rel. Leuzzi) affronta gli effetti dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sulla riscossione dei crediti erariali, chiarendo che il debitore deve adempiere secondo le prescrizioni omologate e che i pagamenti o gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Tradotto: dopo l’omologa, il Fisco non può pretendere più di quanto convenuto nel piano. La riscossione separata di sanzioni e interessi, spesso praticata dagli uffici in passato, viene definitivamente chiusa.

Il concordato minore e la questione della transazione fiscale: cosa cambia per gli OCC

La circolare Agenzia Entrate sul sovraindebitamento e sull’esdebitazione si intreccia con un’altra pronuncia di portata storica per gli Organismi di Composizione della Crisi. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2026, n. 14555, Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore, ha chiarito che in caso di mancata adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria al concordato minore, l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII non richiede le più rigide modalità previste per il concordato preventivo e, in particolare, non richiede che il voto sia espresso a seguito di parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha valorizzato l’autonomia del concordato minore, caratterizzato da una struttura semplificata e dal ruolo centrale dell’Organismo di composizione della crisi. Ne deriva che la presenza di debiti fiscali non richiede il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate né l’attivazione della disciplina della transazione tributaria. Allo stesso modo, non si applica automaticamente il cram down fiscale previsto per il concordato preventivo.

Questa pronuncia smentisce una prassi molto diffusa: molti OCC, e prima ancora molti difensori, ritenevano per prudenza di attivare la procedura di transazione fiscale ex art. 88 CCII anche nel concordato minore, temendo altrimenti la mancata omologazione. I giudici di legittimità hanno osservato che l’applicazione delle regole del concordato preventivo al concordato minore non è automatica, ma subordinata a un giudizio di compatibilità. Il risultato è una procedura più snella, meno esposta alle paralisi burocratiche degli uffici locali, e con un ruolo dell’OCC tornato centrale.

Vi è poi un ulteriore profilo da non sottovalutare, quello dell’accesso alla procedura in sé. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 880, Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla, ha affrontato la questione dell’imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa, chiarendo che tale soggetto — assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa — non può accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, a differenza dell’imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento. Una distinzione che incide direttamente sull’OCC chiamato a verificare i presupposti soggettivi di accesso: un errore in questa fase vanifica l’intero percorso procedurale.

Summum ius summa iniuria: il brocardo ciceroniano — il diritto portato all’estremo diventa somma ingiustizia — fotografa con precisione il rischio che si corre quando le norme fiscali vengono applicate alle procedure di sovraindebitamento senza il filtro dell’interpretazione sistematica. Un ufficio tributario che, ignorando l’omologa, notifichi una cartella per sanzioni già incluse nel piano compie un atto formalmente riconducibile a una norma, ma sostanzialmente distruttivo di un percorso che il legislatore ha voluto proteggere.

Come ha scritto Luigi Ferrajoli in Diritto e ragione, ogni sistema giuridico contiene tensioni irrisolte tra la lettera della norma e la sua funzione reale. Il sovraindebitamento è uno di questi punti di tensione: la circolare Agenzia Entrate sul trattamento fiscale delle procedure è, in questo senso, un tentativo di ricucire lo strappo tra la logica della riscossione e la logica del risanamento.

La domanda che OCC, professionisti e debitori devono porsi adesso non è “cosa dice la circolare definitiva”, perché quella — per il sovraindebitamento — non è ancora pubblicata. La domanda è: quali orientamenti già vigenti, tra giurisprudenza consolidata e bozza in consultazione, posso utilizzare oggi per impostare correttamente la procedura? La risposta, alla luce di quanto analizzato, è che il materiale c’è — e ignorarlo espone a rischi concreti e prevedibili. Seguiranno una seconda parte dedicata al sovraindebitamento, una terza relativa agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo e una quarta parte dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali; le diverse sezioni saranno pubblicate in momenti successivi e potranno essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni e revisioni, nella prospettiva di costruire un riferimento unitario e progressivamente aggiornato sulla disciplina della crisi e dell’insolvenza. Un cantiere aperto, dunque. E nei cantieri aperti chi entra senza aggiornamento rischia di farsi male.

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Autore: Redazione – Staff Studio Legale MP


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