Se l’appaltatore interviene per riparare i vizi segnalati, li riconosce tacitamente. Il committente non decade dalla garanzia anche senza denuncia formale. Lo conferma il Tribunale di Roma.
Un condominio affida a un’impresa i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. Finiti i lavori, emergono problemi seri: infiltrazioni, impermeabilizzazione del terrazzo difettosa, vetrate condominiali non a regola d’arte. L’impresa viene chiamata a fare un sopralluogo in contraddittorio, prende nota delle problematiche e torna a sistemarle. Mesi dopo chiede il pagamento del saldo. Il condominio si oppone e chiede i danni.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6612 del 27 aprile 2026, ha risolto la controversia valorizzando un principio apparentemente semplice ma con conseguenze molto rilevanti: l’appaltatore che interviene per riparare i vizi li riconosce tacitamente. E questo riconoscimento tacito produce un effetto preciso: il committente non decade dal diritto alla garanzia, anche se non ha rispettato i termini formali di denuncia previsti dalla legge.
La domanda su cosa succede quando l’appaltatore sistema i vizi segnalati tocca uno dei meccanismi più pratici e frequenti nelle controversie in materia di appalto, con conseguenze concrete sia per le imprese sia per i committenti.
La garanzia per vizi nell’appalto: la regola e le eccezioni
Il punto di partenza è l’art. 1667 cod. civ., che disciplina la garanzia dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera. La norma contiene due regole fondamentali.
La prima riguarda la denuncia: il committente deve segnalare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Si tratta di un termine perentorio: chi non denuncia in tempo perde il diritto alla garanzia.
La seconda è un’eccezione a quella regola: la denuncia non è necessaria “se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. In altre parole, se l’appaltatore sa già — o ha fatto di tutto per nascondere — l’esistenza dei vizi, il committente non è tenuto a denunciare formalmente entro sessanta giorni.
Il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore può avvenire in modo espresso — con una dichiarazione esplicita — oppure in modo tacito, attraverso comportamenti concludenti. Ed è proprio su questo punto che la sentenza del Tribunale di Roma ha preso posizione.
Il caso concreto: lavori difettosi, sopralluogo e interventi correttivi
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa appaltatrice per il pagamento del saldo dei lavori di manutenzione straordinaria. Il condominio si è opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai gravi vizi dell’opera, documentati da ordini di servizio e verbali di sopralluogo della direzione lavori.
I problemi riguardavano l’impermeabilizzazione del terrazzo, le infiltrazioni d’acqua e le vetrate condominiali. A seguito di un sopralluogo svolto in contraddittorio — cioè con la presenza di entrambe le parti — l’impresa appaltatrice si era impegnata a eliminare le problematiche riscontrate ed aveva eseguito successivi interventi correttivi.
Il Tribunale ha valorizzato proprio questo comportamento: l’impresa che torna a sistemare i vizi segnalati si comporta in modo incompatibile con la negazione della loro esistenza. Quella condotta è un riconoscimento tacito, anche se l’impresa non ha mai detto esplicitamente “sì, i vizi ci sono”.
Il riconoscimento tacito: cosa dice la giurisprudenza
Il Tribunale di Roma ha richiamato un orientamento consolidato della Cassazione. Con la sentenza n. 6263/2012, la Suprema Corte aveva affermato che “l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che — senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore — ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1667 cod. civ.”
Questo principio ha una duplice portata. Da un lato, il committente che ha già ottenuto il riconoscimento tacito non deve preoccuparsi di aver rispettato o meno il termine di sessanta giorni: quel termine non si applica. Dall’altro, il comportamento correttivo dell’appaltatore non estingue l’obbligazione originaria, ma la conferma.
La Cassazione ha chiarito anche un aspetto ulteriore con l’ordinanza n. 27948/2008, confermata dalla sentenza n. 2733/2013: il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore non richiede che l’impresa ammetta anche la propria responsabilità. L’appaltatore può riconoscere l’esistenza dei vizi e al contempo contestare di doverne rispondere — ad esempio sostenendo che dipendano da cause esterne o da scelte del committente — senza che questo elimini l’effetto del riconoscimento ai fini della decadenza. La denuncia formale del committente diventa superflua anche in questo caso.
L’esito della controversia: il condominio vince
La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio ha accertato l’effettiva sussistenza dei vizi: difetti nella pavimentazione impermeabilizzata del terrazzo, nei bocchettoni di scarico e nei giunti di dilatazione. Il costo degli interventi necessari al ripristino è stato quantificato in oltre quarantamila euro.
Il Tribunale ha quindi compensato il credito risarcitorio del condominio con il credito residuo dell’appaltatore per il saldo dei lavori, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l’impresa al pagamento della differenza residua in favore del condominio.
In sostanza: l’impresa che aveva chiesto i soldi si è trovata a dover pagare, perché i vizi che aveva tacitamente riconosciuto — intervenendo per correggerli — erano stati successivamente quantificati in un importo superiore a quanto ancora le era dovuto.
Cosa cambia nella pratica per committenti e appaltatori
Questa sentenza offre indicazioni operative utili per entrambe le parti di un contratto di appalto.
Per i committenti: se l’impresa torna a sistemare i difetti segnalati, quella condotta è già sufficiente a preservare il diritto alla garanzia, anche senza una denuncia formale nei sessanta giorni. È comunque opportuno documentare tutto — comunicazioni scritte, verbali di sopralluogo, ordini di servizio — per poter dimostrare in giudizio che i vizi erano stati segnalati e che l’impresa aveva risposto con interventi correttivi.
Per le imprese appaltatrici: intervenire per sistemare i vizi segnalati dal committente, pur essendo spesso la scelta corretta dal punto di vista commerciale e relazionale, produce un effetto giuridico preciso. Quel comportamento viene interpretato come riconoscimento tacito dei vizi, con la conseguenza di rendere inapplicabile la decadenza per mancata denuncia. Prima di procedere con interventi correttivi, è utile valutare se contestare l’origine dei vizi o specificare per iscritto i termini in cui si interviene — ad esempio precisando che l’intervento è effettuato a titolo di cortesia commerciale e non implica il riconoscimento di alcuna responsabilità — anche se la giurisprudenza ha chiarito che il riconoscimento dei vizi rimane valido anche quando l’appaltatore contesta di doverne rispondere.
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Angelo Greco
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