Chi possiede un testamento olografo ha l’obbligo di pubblicarlo. Se non lo fa, gli altri eredi possono ricorrere al giudice. Rischia anche conseguenze penali e l’indegnità. Ecco come agire.
Vostra madre è morta e aveva lasciato un testamento scritto di suo pugno. Prima di morire lo aveva consegnato a sua sorella — vostra zia — con il compito di custodirlo. Ora che la successione è aperta, la zia si rifiuta di portarlo dal notaio per la pubblicazione, adducendo come scusa i costi del verbale notarile che non vuole sostenere. Nel frattempo voi non sapete cosa c’è scritto nel testamento e non potete far valere le ultime volontà di vostra madre.
Questo comportamento non è legittimo. La legge italiana impone a chiunque sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena abbia notizia della morte del testatore. Non si tratta di una cortesia o di una scelta discrezionale: è un obbligo giuridico sancito dall’art. 620 cod. civ., e chi non vi adempie si espone a conseguenze sia civili sia penali.
La domanda su cosa fare quando l’erede non deposita il testamento dal notaio ha risposte precise, e chi ha interesse alla pubblicazione non è affatto privo di strumenti.
Perché la pubblicazione del testamento è obbligatoria?
Il testamento olografo — quello scritto di proprio pugno dal testatore, datato e firmato — è valido ed efficace già prima della pubblicazione. Ma senza la pubblicazione notarile, il beneficiario non ha strumenti per pretenderne l’esecuzione: non può dimostrare in modo formale l’esistenza delle ultime volontà del defunto né agire concretamente per far rispettare le sue disposizioni.
La pubblicazione serve a rendere il testamento eseguibile e a portarne il contenuto a conoscenza di tutti gli interessati. La Cassazione ha chiarito che la pubblicazione è “un atto preparatorio esterno necessario per la sua concreta esecuzione e, quindi, condizione di essa” (Cass. civ., sez. 2, n. 7679 del 30 marzo 2026).
Per questo motivo, il legislatore ha imposto l’obbligo di presentazione a chiunque sia in possesso del testamento: non solo agli eredi, ma a qualsiasi soggetto che lo detenga a qualunque titolo — perché glielo ha consegnato il testatore, perché lo ha trovato per caso, o per qualsiasi altra ragione.
Cosa può fare chi vuole che il testamento venga pubblicato?
Il rimedio principale è previsto direttamente dall’art. 620, comma 2, cod. civ.: chiunque ritenga di avere interesse può presentare un ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui si è aperta la successione — che corrisponde all’ultimo domicilio del defunto — chiedendo che sia fissato un termine perentorio entro cui il detentore del testamento dovrà obbligatoriamente presentarlo a un notaio per la pubblicazione.
Legittimato a proporre questo ricorso è qualsiasi soggetto con un interesse giuridicamente rilevante: un erede legittimo, un erede testamentario, un legatario, anche un creditore del defunto o dell’erede. In questo caso, voialtri figli — in qualità di eredi potenzialmente interessati — avete piena legittimazione ad agire.
Il procedimento è semplice e rapido: si deposita il ricorso, il giudice fissa un’udienza, e se accerta l’inadempimento dell’obbligo, ordina alla zia di presentare il testamento entro un termine preciso.
La zia rischia conseguenze penali?
Sì. Chi consapevolmente tiene nascosto un testamento non si espone solo a conseguenze civili, ma commette anche un illecito penalmente rilevante. L’art. 490 cod. pen. punisce la soppressione, la distruzione e l’occultamento di atti pubblici o privati: il testamento rientra tra questi atti, e chi lo cela deliberatamente risponde di questo reato.
Le scuse addotte dalla zia — i costi del notaio che non vuole sostenere — non costituiscono una giustificazione giuridicamente valida. L’obbligo di presentazione non ammette deroghe per ragioni economiche, e il rifiuto consapevole di adempiervi può configurare proprio la condotta prevista dall’art. 490 cod. pen. In pratica, la zia che non porta il testamento dal notaio rischia un procedimento penale.
E se la zia facesse sparire il testamento?
La conseguenza più grave riguarda proprio questo scenario. L’art. 463, n. 5, cod. civ. stabilisce che è escluso dalla successione come indegno chi ha soppresso, celato o alterato il testamento del defunto. Se la zia che ha ricevuto il testamento originale lo facesse scomparire, sarebbe per ciò stesso esclusa dalla successione — anche se fosse stata istituita erede dalla stessa madre.
In questo caso, spetterebbe agli altri eredi promuovere un’azione per far dichiarare l’indegnità, che una volta accertata dal giudice esclude il soggetto indegno da qualsiasi diritto successorio.
Come funziona la pubblicazione del testamento dal notaio?
Una volta che il testamento viene presentato, il notaio procede alla pubblicazione redigendo un verbale in forma di atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Nel verbale, il notaio descrive lo stato del testamento, ne trascrive il contenuto e menziona l’eventuale apertura se era sigillato. Al verbale vengono allegati la scheda testamentaria originale — vidimata in ogni sua pagina — e un estratto dell’atto di morte del testatore.
Solo dopo questa pubblicazione il testamento “ha esecuzione”, come prevede l’art. 620 cod. civ. Successivamente, il notaio ha l’obbligo di comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, ai sensi dell’art. 623 cod. civ.
Le spese del verbale notarile sono un costo della successione, non un onere personale del detentore del testamento. Non possono essere addotte come scusa per ritardare o rifiutare la pubblicazione.
Cosa succede se nel frattempo la successione è già stata aperta come legittima?
Se nel frattempo gli eredi avessero già avviato una divisione ereditaria sulla base della successione legittima — cioè senza testamento — la successiva pubblicazione del testamento olografo non rende inutile quanto fatto. La successione testamentaria prevale sempre su quella legittima ai sensi dell’art. 457, comma 2, cod. civ.
La Cassazione ha precisato che, anche se fosse già in corso un giudizio di divisione basato sulla successione legittima, la comparsa in giudizio di un testamento precedentemente non pubblicato non costituisce domanda nuova: è possibile modificare la domanda per ottenere la divisione secondo le volontà del testatore, anche in appello (Cass. civ., sez. 2, n. 7679/2026). L’inerzia della zia, quindi, non può impedire che il testamento diventi il titolo regolatore della successione.
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Angelo Greco
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