Il Tribunale di Torino smonta la difesa delle società di delivery. La salute non è una scelta del dipendente, ma un obbligo del datore.
La rivoluzione digitale ha trasformato il mercato, ma i diritti fondamentali restano ancorati al passato. Dietro la retorica della flessibilità si nasconde un drammatico vuoto di tutele. Le piattaforme di consegna a domicilio considerano spesso la sicurezza sul lavoro come un lusso opzionale, un costo da tagliare per massimizzare i profitti. In questo scenario desolante, emerge una prassi aziendale inaccettabile: delegare la tutela della salute all’iniziativa del singolo fattorino. Se fa troppo caldo o piove a dirotto, le società si lavano le mani con un semplice avviso sull’app. L’azienda invita il dipendente a fermarsi, ma omette un dettaglio enorme: chi non lavora non guadagna. Questa dinamica perversa scarica i costi aziendali sulle spalle dei lavoratori più deboli e precari. Ora, una recente pronuncia giudiziaria smonta questo sistema ipocrita e riporta la piena responsabilità in capo al vero datore di lavoro.
Qual è il fondamento giuridico sancito dai giudici torinesi?
La pronuncia del Tribunale di Torino, sezione lavoro, emessa il 4 agosto con l’ordinanza 20490/2026, stabilisce un argine netto contro le derive della gig economy. Un lavoratore ha promosso un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile con il supporto della sigla sindacale Slang Usb. Il magistrato ha sancito che le misure di prevenzione gravano in via esclusiva sull’azienda. La società per cui il rider effettuava le consegne ha tentato di difendersi in modo ambiguo. Il sistema difensivo si basava sulla presunta facoltà del dipendente di interrompere l’attività o di rifiutare le consegne in caso di condizioni meteorologiche difficili.
Il giudice ha respinto con forza questa tesi. L’ordinanza chiarisce che la prevenzione dei rischi non ammette deleghe all’autovalutazione del dipendente. L’adempimento delle misure protettive sfugge alla scelta individuale del fattorino e, soprattutto, non tollera alcun onere finanziario a suo carico. Il richiamo all’articolo 15, comma 2, del Dlgs 81/2008 rappresenta il pilastro di questa architettura giuridica: la sicurezza sul lavoro non ha un prezzo che i dipendenti devono pagare di tasca propria.
In quale inquadramento contrattuale si colloca questa vicenda?
La complessa vicenda processuale trae origine da una lenta ma inesorabile evoluzione contrattuale. Il ricorrente ha iniziato la sua carriera di fattorino nel 2019 con un inquadramento fittizio da lavoratore autonomo. Successivamente, la Corte d’appello di Torino ha smascherato questa finzione giuridica. I giudici di secondo grado hanno accertato l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, tra le parti in causa.
L’azienda, in esecuzione della sentenza di appello, ha assunto formalmente il rider in data 19 maggio 2026. Questo dettaglio temporale e contrattuale definisce il perimetro dell’intero procedimento cautelare. L’ordinanza in esame non si applica agli obblighi di sicurezza verso un lavoratore autonomo generico. Il provvedimento si concentra in modo specifico sui doveri che l’azienda deve rispettare nei confronti di un dipendente a tutti gli effetti, già riconosciuto come tale da un precedente accertamento giudiziale.
Quali pericoli ha denunciato il lavoratore nel ricorso?
L’azione d’urgenza ha portato alla luce le condizioni estreme in cui operano quotidianamente i fattorini nelle nostre città. Il lavoratore ha evidenziato in tribunale i gravi pericoli legati alle alte temperature, all’esposizione prolungata allo smog e alle intemperie. La lista dei rischi prospettati include anche i danni fisici derivati dalla continua movimentazione dei carichi.
La denuncia ha messo nel mirino l’inadeguatezza degli strumenti logistici forniti dall’azienda per le consegne, con particolare attenzione alla bicicletta e allo zaino d’ordinanza. Il quadro tracciato dal ricorrente descrive modalità di svolgimento della prestazione logoranti e prive di tutele basilari. A fronte di questa situazione, il rider ha preteso un pacchetto di interventi salvavita: indumenti protettivi, acqua, sali minerali, rifugi sicuri e il diritto inalienabile di accedere a servizi igienici adeguati.
In che modo il Tribunale ha valutato la gravità e l’urgenza della situazione?
L’analisi del magistrato parte dal riconoscimento immediato di una reale situazione di emergenza quotidiana. Il giudice ha confermato la sussistenza del “periculum in mora”, un elemento processuale essenziale per l’accoglimento del ricorso cautelare. I rischi per l’incolumità fisica, moltiplicati in modo esponenziale dalle temperature elevate dell’estate, hanno giustificato un intervento tempestivo della macchina della giustizia.
Il provvedimento sottolinea la natura costituzionalmente protetta del diritto alla salute, un bene primario che nessuna necessità di profitto aziendale può comprimere. A supporto della decisione, l’ordinanza cita un atto amministrativo locale di enorme rilevanza. Si tratta dell’ordinanza della Regione Piemonte del 29 maggio 2026. Questo documento istituzionale vieta in modo esplicito il lavoro all’aperto nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16, a patto che la specifica mappa Worklimate segnali un livello di rischio “alto”.
Quali obblighi materiali ed economici ha imposto l’ordinanza all’azienda?
La ferma condanna del Tribunale si traduce in un elenco tassativo di imposizioni a carico della piattaforma di delivery. L’azienda subisce il divieto assoluto di impiegare il rider all’aperto durante le fasce orarie e nelle condizioni di rischio climatico individuate dalle autorità regionali. Oltre alle limitazioni di orario, la società ha l’obbligo ineludibile di fornire una dotazione materiale completa, idonea e del tutto gratuita.
Il corredo salvavita imposto dal giudice include vestiario traspirante, indumenti e calzature protettivi contro pioggia, vento e freddo, copricapo e occhiali dotati di filtri UV. L’azienda deve anche farsi carico di fornire crema solare, una borraccia, acqua e sali minerali per combattere la disidratazione, oltre a mascherine filtranti per proteggere l’apparato respiratorio dallo smog urbano. L’ordine giudiziale si estende alla gestione logistica ed impone l’individuazione di specifici luoghi di riparo, la consegna di un pacchetto di medicazione di primo soccorso e la garanzia di un accesso reale ed effettivo ai servizi igienici durante l’intero turno di lavoro.
Quali istanze del lavoratore non hanno trovato accoglimento?
Il magistrato ha delineato confini molto netti nell’accoglimento del ricorso ed ha respinto le pretese prive di sufficienti prove immediate. Il Tribunale ha negato la richiesta di obbligare l’azienda a fornire un mezzo di trasporto motorizzato o una bicicletta a pedalata assistita. La documentazione presentata, limitata in modo fisiologico dalla natura sommaria del procedimento cautelare, non ha permesso di accertare in modo inequivocabile la totale inidoneità della normale bicicletta e dello zaino in dotazione.
Il giudice ha inoltre rigettato la domanda relativa alla fornitura di un supporto da manubrio per lo smartphone, un accessorio che molti fattorini considerano indispensabile per orientarsi nel traffico. La stessa sorte ha toccato la richiesta di ottenere un kit per la riparazione rapida del veicolo. Il provvedimento cautelare ha limitato la propria efficacia alle sole misure ritenute strettamente necessarie per arginare i rischi accertabili in modo evidente e documentati con assoluta precisione nel corso dell’udienza.
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Raffaella Mari
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