Quando la sanzione è illegittima: regole su cartelli, distanze e decreti del prefetto per annullare la multa per eccesso di velocità.
Guidare sulle strade italiane comporta il dovere di rispettare i limiti di velocità per garantire la sicurezza di tutti. Tuttavia, l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine non può trasformarsi in una trappola per l’automobilista. La legge impone regole severe sulla trasparenza dei controlli: la presenza degli strumenti di rilevazione elettronica deve essere ben visibile e comunicata per tempo. Quando si riceve un verbale, la prima domanda che ci si pone riguarda la regolarità della contestazione: il cartello c’era? Era alla distanza giusta? L’autorizzazione era corretta? In questo articolo analizzeremo la multa con autovelox e scopriremo quando è nulla per mancata segnalazione. Vedremo come la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini tra un accertamento legittimo e uno nullo. Vedremo che l’obiettivo delle norme non è fare cassa, ma educare il conducente a moderare l’andatura prima di incontrare la postazione.
A cosa serve la segnalazione preventiva dell’autovelox?
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l’obbligo di informare gli automobilisti della presenza di controlli elettronici non è una semplice regola burocratica interna all’amministrazione. Si tratta, al contrario, di una norma di garanzia per il cittadino. Lo scopo dei cartelli non è avvisare della multa imminente, ma orientare la condotta di guida dell’utente, avvertendolo della necessità di rallentare.
La segnaletica deve preavvertire del possibile accertamento per garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza, evitando frenate improvvise. Se questa preventiva segnalazione manca o è inadeguata, la violazione di legge non resta priva di conseguenze, ma determina la nullità della sanzione (Cass., sez. II civile, sent. 26 marzo 2009 n. 7419).
Per esempio: se un autovelox è nascosto dietro una curva senza alcun cartello precedente, la multa è nulla perché l’automobilista non è stato messo in condizione di adeguare il proprio comportamento in modo consapevole.
Quanto prima deve essere posizionato il cartello di avviso?
Una delle domande più comuni riguarda la distanza esatta tra il cartello di avviso e la macchinetta rilevatrice. La normativa (D.M. 15 agosto 2007) non stabilisce una distanza minima fissa in metri validi per tutte le strade. La legge parla di adeguato anticipo.
Questo significa che la distanza deve essere valutata caso per caso, in relazione allo stato dei luoghi, per garantire il tempestivo avvistamento del segnale (Cass., sez. II civile, sent. 12 maggio 2016 n. 9770).
Bisogna considerare la velocità di scorrimento della strada e la visibilità. Inoltre, se si prosegue sulla stessa strada senza svoltare, non è sempre necessario che il segnale venga ripetuto dopo ogni piccola intersezione, a patto che la segnaletica iniziale sia ancora valida e comprensibile per chi è già su quel tratto.
Cosa succede se mi immetto da una strada laterale?
Il discorso cambia se l’automobilista non percorre la strada principale fin dall’inizio, ma vi si immette da una via laterale che si interseca con essa poco prima dell’autovelox. In questo caso, chi entra non può aver visto i cartelli posizionati chilometri prima.
I giudici hanno chiarito che, se la postazione si trova dopo un incrocio, è necessario che la preventiva segnalazione sia ripetuta. Il cartello deve trovarsi a giusta distanza tra il punto in cui le strade si intersecano e la postazione fissa di rilevazione.
Se questa segnaletica manca, l’avvertimento non è effettivo. In questa specifica situazione, se dal verbale non risulta la presenza del cartello dopo l’incrocio, l’onere di provare che la segnaletica c’era spetta alla Pubblica Amministrazione e non al cittadino (Cass., sez. VI civile, sent. 13 gennaio 2011 n. 680).
L’autovelox deve essere autorizzato per entrambi i sensi di marcia?
Non basta che l’autovelox sia segnalato; deve essere anche correttamente autorizzato dal Prefetto. Il decreto prefettizio individua i tratti di strada dove è possibile installare i dispositivi senza obbligo di fermare subito il veicolo.
Se il decreto autorizza l’installazione specificando un determinato senso di marcia, l’autovelox non può essere utilizzato per multare le auto che viaggiano nella direzione opposta.
Se la polizia posiziona l’apparecchio sulla carreggiata opposta a quella indicata nel decreto, il rilevamento è illegittimo (Cass., sez. VI civile, sent. 22 novembre 2018 n. 30323).
Facciamo un esempio pratico: se il decreto autorizza il controllo solo in direzione Roma, una multa elevata dallo stesso autovelox (o uno posizionato di fronte) alle auto che viaggiano verso Napoli è nulla, a meno che non esista un altro provvedimento che copra anche quella direzione.
A chi spetta provare che il cartello non era visibile?
Quando si fa ricorso contro una multa sostenendo che la segnaletica fosse inadeguata o invisibile, bisogna fare attenzione a chi spetta portare le prove in giudizio.
Secondo la Cassazione, in linea generale, l’onere della prova grava su colui che propone opposizione (il cittadino). Non è l’amministrazione a dover dimostrare ogni volta che il cartello era perfetto, ma è l’automobilista a dover documentare l’inidoneità concreta della segnaletica ad assolvere la sua funzione di avviso (Cass., sez. II civile, sent. 6 ottobre 2017 n. 23566).
L’unica eccezione rilevante, come abbiamo visto, riguarda il caso specifico dell’immissione da intersezioni laterali dove il verbale è carente di informazioni, ma di norma il principio è che il verbale dei vigili fa fede fino a querela di falso.
Dunque, per vincere il ricorso occorre portare fotografie, testimonianze o video che dimostrino:
- che il cartello era coperto da vegetazione;
- che il cartello era scolorito o divelto;
- che la distanza non era sufficiente per frenare in sicurezza.
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Paolo Florio
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