Scopri la procedura per il ritiro dei documenti di guida, le sanzioni per chi circola abusivamente e come fare ricorso per ottenere la restituzione.
Durante un controllo su strada, può capitare che le forze dell’ordine non si limitino a elevare una multa. Esistono situazioni in cui la legge prevede una misura più incisiva, che tocca materialmente la possibilità di continuare a guidare o di utilizzare il veicolo nell’immediato. Ci riferiamo alla sanzione accessoria del ritiro dei documenti, disciplinata dall’art. 216 del Codice della Strada (C.d.S.). Molti automobilisti entrano nel panico quando l’agente chiede di consegnare fisicamente la patente o la carta di circolazione, temendo di aver perso per sempre il diritto alla guida. È fondamentale capire che, nella maggior parte dei casi, questa misura non annulla la validità del titolo, ma ne sospende il possesso materiale fino a quando il cittadino non si mette in regola. L’obiettivo di questo articolo è spiegare con estrema chiarezza il tema della patente o libretto ritirati, cosa succede e come riaverli. Analizzeremo la procedura che va dal momento del controllo fino alla restituzione. Capiremo insieme quali sono i passi falsi da evitare, come ottenere un permesso provvisorio per tornare a casa e quali sono i rischi enormi, economici e legali, per chi decide di ignorare il divieto e mettersi comunque al volante.
In cosa consiste il ritiro dei documenti?
Il ritiro è definito come una sanzione accessoria. Significa che accompagna una sanzione principale (solitamente una multa in denaro) e consiste nel ritiro materiale del documento da parte dell’organo accertatore. Questa misura può colpire diversi titoli: la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, varie autorizzazioni o licenze, la targa, la patente di guida o la carta di qualificazione del conducente (CQC).
È importante sottolineare un concetto fondamentale: il ritiro non fa venir meno l’efficacia del documento. La patente o il libretto restano validi, ma vengono trattenuti dalla Pubblica Amministrazione.
La trattenuta non ha una durata temporale prestabilita (come accade invece per la sospensione a tempo determinato), ma dura fino a che il titolare non adempie a determinate formalità previste dalla legge. Possiamo distinguere due tipologie di ritiro:
Cosa accade durante il controllo di polizia?
La procedura inizia nel momento esatto in cui l’agente accerta la violazione. In questa fase, il poliziotto provvede a ritirare fisicamente il documento e scrive tutto nel verbale di contestazione. È obbligatorio specificare l’Ufficio a cui il documento sarà trasmesso (art. 399 del Regolamento di esecuzione).
Per non lasciare il cittadino a piedi in mezzo alla strada, l’agente rilascia contestualmente un permesso provvisorio di circolazione. Questo permesso può essere scritto direttamente sul retro del verbale e serve esclusivamente per consentire al conducente di portare il veicolo in un luogo di custodia o di deposito a sua scelta (come il garage di casa).
Attenzione però alle regole ferree di questo permesso:
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il tragitto deve essere compiuto seguendo la via più breve;
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il viaggio deve avvenire entro un lasso di tempo limitato;
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vengono specificate l’ora di inizio e l’ora presumibile di fine spostamento.
Esiste un’eccezione importante: in caso di ritiro della targa, la circolazione non è mai consentita. In questa ipotesi non viene rilasciato alcun permesso provvisorio; il veicolo viene immediatamente sottoposto a fermo amministrativo e sottratto alla disponibilità del titolare, seguendo le regole dell’art. 214 C.d.S.
Dove finisce il documento e come ottenerne la restituzione?
Una volta ritirato, l’agente ha 5 giorni di tempo per trasmettere il documento all’ufficio competente, che può essere il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT, ex Motorizzazione) o la Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione.
Per riavere il documento, il cittadino deve attivarsi. La restituzione può essere richiesta dall’interessato solo dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa. Facciamo un esempio pratico per capire il concetto: se il libretto è stato ritirato perché mancava l’aggiornamento di un dato tecnico o una revisione straordinaria, bisognerà prima effettuare l’operazione richiesta e poi presentare la prova all’ufficio.
L’Ufficio, verificato che tutto è in regola, farà un’annotazione sul documento stesso (questo vale per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica o patente) e lo restituirà. Se il trasgressore non si mette in regola, il documento rimarrà trattenuto a tempo indeterminato negli uffici pubblici.
Come posso difendermi se ritengo ingiusto il ritiro?
Il cittadino ha sempre il diritto di opporsi se ritiene che la sanzione sia stata applicata per errore. Lo strumento principale è il ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.).
È utile sapere che il ricorso contro la sanzione principale (la multa) si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria (il ritiro). Gli scenari possibili sono due:
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il ricorso viene accolto: vengono archiviate entrambe le sanzioni (multa e ritiro) e il documento deve essere immediatamente restituito al titolare;
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il ricorso viene respinto: il Prefetto intima il pagamento della sanzione principale e conferma la sanzione accessoria, dando atto della sua esecuzione.
In alternativa, o contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il primo ricorso, è ammessa l’opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria (il Giudice di Pace), ai sensi dell’art. 205 C.d.S.
Cosa rischio se guido nonostante il ritiro del documento?
Guidare un veicolo quando il documento di circolazione, la patente o la targa sono stati ritirati è un comportamento gravissimo. Si configura la cosiddetta circolazione abusiva.
La legge punisce questa condotta con una sanzione amministrativa pecuniaria molto pesante, che va dal pagamento di una somma da 2.050 euro a 8.202 euro.
Ma non finisce qui. Oltre alla multa, scatta il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (tranne nel caso in cui fosse già stata ritirata la targa, dove il fermo è già operante).
Se il cittadino commette nuovamente la stessa violazione (reiterazione), la conseguenza è definitiva: si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo, che diventa proprietà dello Stato.
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Paolo Florio
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