Una piattaforma unica collegherà Cup e sistemi regionali, con tempi certi per visite, esami e ricoveri programmati.

Chi ha atteso mesi per una visita specialistica, o ha rincorso diversi Cup regionali senza ottenere risposte chiare sui tempi, conosce bene il problema che il nuovo intervento normativo prova ad affrontare. Ci si chiede allora come funziona il nuovo piano nazionale sulle liste d’attesa in ospedale, e la risposta arriva dal decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2026, che introduce il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028, con l’obiettivo di garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie in tempi certi, rapidi e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Cosa cambia rispetto al piano precedente?

Il Pngla 2026-2028 segna un cambio di prospettiva rispetto al Piano 2019-2021. Non si punta più a una sanità concentrata sulla semplice produzione di prestazioni, ma a un sistema capace di calcolare il reale bisogno di salute della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo, il Piano introduce una trasformazione strutturale e digitale della governance sanitaria, incentivando l’integrazione tra i canali pubblici e quelli privati accreditati.

Lo strumento tecnico centrale di questa trasformazione è la Piattaforma nazionale per le liste di attesa, che avrà il compito di assicurare l’interoperabilità con i Cup e con le 21 piattaforme regionali esistenti, al fine di monitorare costantemente le agende di prenotazione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale, in cui i sistemi regionali operano spesso in modo scollegato tra loro.

Come cambia la prescrizione delle visite specialistiche ambulatoriali?

Il Piano parte da un presupposto preciso: la prescrizione di una prestazione sanitaria è l’atto che trasforma il bisogno sanitario in domanda di servizi, e rappresenta quindi un momento fondamentale del percorso di presa in carico del paziente. Nelle future procedure di prescrizione e prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali specialistiche garantite dal Ssn, diventeranno obbligatori alcuni dati: l’indicazione della tipologia di accesso, il quesito diagnostico, e l’indicazione della classe di priorità nel caso di primo accesso.

Le classi di priorità saranno quattro, ciascuna con un tempo massimo di attesa preciso: la classe U, urgente, da eseguire entro 72 ore; la classe B, breve, entro 10 giorni; la classe D, differibile, entro 30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti diagnostici; la classe P, programmata, entro 120 giorni.

Un paziente a cui il medico curante prescrive una visita cardiologica specificando la classe di priorità B, breve, dovrà ricevere un appuntamento entro dieci giorni dalla prescrizione, e il sistema dovrà essere in grado di monitorare se quel termine viene effettivamente rispettato, grazie proprio all’interoperabilità tra i diversi Cup regionali e la piattaforma nazionale.

Per le prestazioni con priorità U sono previsti quattro percorsi semplificati, calibrati sulla natura dell’urgenza: la classe U corrisponde a una prestazione di emergenza, la classe B a una prestazione di grande attenzione clinica, la classe D a una prestazione di routine, e la classe P a una prestazione che può essere programmata in un arco di tempo più ampio.

Chi garantirà concretamente l’offerta di prestazioni?

L’offerta sanitaria sarà garantita dagli ambulatori delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie, da quelli facenti capo agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e da tutte le strutture territoriali previste dal D.M. 77/2022. Rientrano in questo perimetro anche le prestazioni rese in regime libero-professionale intramurario, e l’attività dei nuovi Cup, che saranno deputati a gestire l’intera offerta sanitaria disponibile sul territorio.

Che ruolo avranno le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità?

Un ruolo strategico, secondo il Piano. Le Case della Comunità (CdC), le Farmacie dei Servizi e gli Ospedali di Comunità (OdC) sono considerati snodi fondamentali della rete assistenziale territoriale, proprio perché utili ad alleggerire il peso delle liste di attesa sugli ospedali e sui grandi centri specialistici.

Nelle Case della Comunità opererà un’equipe multidisciplinare, dotata di strumenti diagnostici propri. Nelle Farmacie dei Servizi sarà possibile effettuare prestazioni diagnostiche di primo e secondo livello, pagare il ticket e ritirare i relativi referti, senza dover necessariamente rivolgersi a una struttura ospedaliera. Gli Ospedali di Comunità saranno invece strutture sanitarie residenziali a breve termine, rivolte specificamente a pazienti fragili che necessitano di un’assistenza intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero vero e proprio.

A questo si aggiunge un potenziamento della telemedicina, delle televisite e dei teleconsulti, considerati un’evoluzione importante nel campo della medicina, capace di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa per determinate tipologie di prestazioni.

Come cambiano i tempi di attesa per i ricoveri programmati?

Il Pngla 2026-2028 disciplina anche i criteri di accesso e gestione per il ricovero programmato (RP), insieme al diritto del paziente di essere informato in ogni fase della propria degenza. Il percorso inizia con la visita specialistica che rileva la necessità del ricovero, prosegue con l’effettivo inserimento nella lista d’attesa, che decorre dal momento in cui il paziente accetta la presa in carico da parte della struttura sanitaria, e si conclude con l’assegnazione a una delle classi di priorità previste.

Le classi per i ricoveri programmati sono quattro: A, con tempo massimo di attesa di 30 giorni; B, entro 60 giorni; C, entro 180 giorni; D, entro 12 mesi. Si tratta di una scansione temporale distinta rispetto a quella prevista per le prestazioni ambulatoriali, coerente con la natura più complessa e organizzativamente impegnativa di un ricovero ospedaliero programmato.

Cosa devono fare le Regioni per attuare il Piano?

Le Regioni e le Province Autonome hanno l’obbligo di adottare i propri Piani regionali delle liste d’attesa entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale nazionale, con un aggiornamento previsto con cadenza annuale. All’interno di questi piani regionali dovranno essere previste alcune componenti specifiche: reti cliniche territorialiorganizzate secondo criteri di prossimità e appropriatezza, la figura di un Responsabile Unico Regionale per l’Assistenza Sanitaria, attività di dematerializzazione delle prescrizioni mediche, e percorsi di tutela del paziente per i casi in cui le strutture sanitarie non siano in grado di garantire le prestazioni entro i tempi massimi stabiliti dal Piano nazionale.

Questa articolazione tra livello nazionale e livello regionale riflette la struttura stessa del Servizio Sanitario Nazionale, in cui la programmazione centrale fissa obiettivi e strumenti comuni, mentre l’attuazione concreta, e la responsabilità di garantirne il rispetto sul territorio, resta affidata alle singole Regioni, chiamate a tradurre i principi generali del Piano in percorsi operativi effettivamente verificabili dai cittadini.




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 Angelo Greco

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