I lavori usuranti permettono la pensione anticipata con requisiti ridotti. Ecco le categorie, le condizioni, gli obblighi del datore e le tutele sanitarie previste dalla legge.
Un minatore che lavora in sotterraneo da trent’anni, un conducente di autobus che guida per turni di notte, un operaio alla catena di montaggio che ripete lo stesso gesto per otto ore al giorno: tutti svolgono attività che l’ordinamento italiano riconosce come particolarmente gravose. Ma cosa significa esattamente “lavoro usurante” dal punto di vista giuridico? E quali diritti concreti ne derivano?
In Italia esistono due piani distinti su cui i lavori usuranti rilevano. Il primo è quello previdenziale: chi svolge determinate attività ha diritto a una pensione anticipata, con requisiti di età e contribuzione ridotti rispetto al regime ordinario. Il secondo è quello della salute e sicurezza sul lavoro: il datore è tenuto a una valutazione specifica dei rischi, a misure di prevenzione adeguate e a una sorveglianza sanitaria obbligatoria.
La domanda su chi ha diritto alla pensione anticipata per lavori usuranti e quali tutele spettano richiede di percorrere entrambi questi piani, distinguendo le categorie di attività riconosciute, le condizioni per accedere ai benefici previdenziali e gli obblighi che gravano sui datori di lavoro. Il quadro normativo di riferimento è articolato — dal D.Lgs. n. 67/2011 alle leggi di bilancio più recenti, fino al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro — ma i principi sono chiari e i diritti riconosciuti.
Cosa si intende per lavoro usurante in senso generale?
In ambito di salute e sicurezza, sono considerati usuranti i lavori che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori o contesti lavorativi che rendono impossibile prevenire i rischi con le sole misure generali di sicurezza.
Si tratta, in genere, di attività che richiedono uno sforzo fisico superiore alla norma; espongono a agenti pericolosi — biologici, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche — o a condizioni ambientali estreme; sottopongono a pressione psicologica costante; comportano lo sfasamento del ritmo biologico, come accade con il lavoro notturno.
In presenza di queste attività, il datore di lavoro deve adottare misure specifiche di prevenzione e protezione, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria.
Quali sono le quattro categorie di lavori usuranti ai fini previdenziali?
Il D.Lgs. n. 67/2011 e la normativa correlata individuano quattro grandi categorie di lavoratori addetti ad attività usuranti, destinatari dei benefici pensionistici.
La prima è quella dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti espressamente riconosciute tali dalla legge. La seconda è quella dei lavoratori notturni, con specifiche soglie di notti lavorate per anno. La terza è quella dei lavoratori addetti alle lavorazioni alla linea catena. La quarta è quella dei conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Quali mansioni rientrano nelle attività usuranti in senso stretto?
L’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 elenca le mansioni particolarmente usuranti. Si tratta di un elenco tassativo che comprende: lavori in galleria, cava o miniera svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori al fronte di avanzamento nelle gallerie con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione adeguate — come gli addetti a fonderie di seconda fusione non comandata a distanza, i refrattaristi, gli addetti a colata manuale; lavorazione del vetro cavo eseguita a mano e a soffio; lavori in spazi ristretti — come le intercapedini, i pozzetti, i doppi fondi nelle attività di costruzione e manutenzione navale — svolti con carattere di prevalenza e continuità; lavori di asportazione dell’amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità.
Vi rientrano anche i lavori di segheria del marmo, purché svolti nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 25 del 14 settembre 2011.
Come funziona il lavoro notturno come lavoro usurante?
Il lavoro notturno rileva ai fini dei benefici pensionistici quando il lavoratore rientra nelle definizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003, con le specificazioni previste per i lavori usuranti.
Sono considerati lavoratori notturni usuranti due categorie. La prima comprende i lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (soglia applicabile per la maturazione dei requisiti dal 1° luglio 2009 in poi). La seconda comprende i lavoratori diversi dai precedenti che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro pari all’intero anno lavorativo.
Per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 ai fini del raggiungimento delle 78 notti annue, purché lavorino almeno 6 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le 5 (art. 1, comma 170, della legge n. 205/2017).
Chi sono i lavoratori alla linea catena?
Sono considerati addetti alla linea catena i lavoratori che dipendono da imprese per le quali trovano applicazione le specifiche voci di tariffa INAIL indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 67/2011, e che sono impegnati in un processo produttivo in serie caratterizzato da tre elementi cumulativi: ritmo determinato dalla misurazione dei tempi di produzione; mansioni organizzate in sequenze di postazioni; attività caratterizzata dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione o dalla tecnologia.
Sono esclusi da questa categoria gli addetti a lavorazioni collaterali, alla manutenzione, al rifornimento materiali, alle attività di regolazione o controllo computerizzato e al controllo di qualità.
Quali sono le condizioni per accedere alla pensione anticipata?
L’accesso ai benefici pensionistici richiede due condizioni distinte che devono essere verificate congiuntamente.
La prima riguarda la durata minima dell’attività usurante. Dal 1° gennaio 2017, il trattamento pensionistico anticipato è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più attività usuranti per un periodo pari ad almeno 7 anni — compreso l’anno di maturazione dei requisiti — negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. I periodi non devono essere continuativi e non è necessario che nell’anno di perfezionamento dei requisiti l’attività usurante sia effettivamente svolta.
La seconda riguarda il sistema delle quote: il lavoratore deve possedere almeno 35 anni di anzianità contributiva e raggiungere una determinata quota complessiva data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva. Per gli anni 2016-2027, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti a mansioni usuranti in senso stretto accedono con età minima di 61 anni e 7 mesi e quota 97,6. Per i lavoratori notturni con 64-71 notti annue, l’età minima è 63 anni e 7 mesi con quota 99,6. Per quelli con 72-77 notti, l’età minima è 62 anni e 7 mesi con quota 98,6.
Dal 1° gennaio 2017, non si applica più il differimento di 12 mesi tra maturazione dei requisiti e decorrenza della pensione, eliminando così la cosiddetta “finestra mobile” per i lavoratori usuranti.
Come si presenta la domanda e quali adempimenti sono richiesti?
Il procedimento si articola in due fasi distinte. La prima è la domanda di riconoscimento del beneficio, da presentare telematicamente all’ente previdenziale entro il 1° maggio dell’anno precedente il pensionamento. Il ritardo comporta solo un differimento della decorrenza della pensione — di 1, 2 o 3 mesi a seconda dell’entità del ritardo — ma non incide sul diritto. La seconda è la domanda di pensione vera e propria, da presentare almeno un mese prima della decorrenza, dopo l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento.
Il datore di lavoro ha un obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e all’istituto previdenziale: deve indicare i periodi in cui ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti, con periodicità annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per il lavoro notturno continuativo, la comunicazione è annuale e telematica. Per l’inizio di un processo produttivo in serie con linea catena, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio. La violazione di questi obblighi comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Quali tutele prevede la normativa sulla salute e sicurezza?
Sul piano della prevenzione, il datore di lavoro che occupa lavoratori in attività usuranti deve effettuare una valutazione dei rischi specifica con cadenza regolare, adottare misure di prevenzione e protezione adeguate e garantire la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente.
Gli obblighi concreti includono: informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; affidamento di compiti tenendo conto delle condizioni di salute; fornitura e controllo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale; gestione delle emergenze; consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a: agenti fisici — rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni, microclima, atmosfere iperbariche; agenti biologici; agenti chimici pericolosi — tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, cancerogeni, mutageni; amianto; attività di movimentazione manuale dei carichi; lavoro al videoterminale; lavoro notturno. I costi della sorveglianza sanitaria non possono gravare sul lavoratore e il tempo impiegato per gli accertamenti è considerato orario di lavoro.
Il datore deve nominare il medico competente, inviare i lavoratori alle visite secondo la programmazione, vigilare perché nessun lavoratore venga adibito alla mansione specifica senza giudizio di idoneità, e comunicare al medico la cessazione del rapporto di lavoro.
Quali limitazioni esistono per le categorie vulnerabili?
Quando un lavoratore risulta particolarmente vulnerabile — per condizioni di salute, per appartenere a categorie protette come le lavoratrici madri o i minori, o per disabilità — il datore di lavoro deve tenere conto di queste circostanze nell’affidamento dei compiti. Se il medico competente esprime un giudizio di parziale o totale inidoneità alla mansione usurante, il datore deve adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile, allontanandolo dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla persona.
Questo principio implica che l’adibizione a mansioni usuranti debba essere attentamente valutata per i lavoratori vulnerabili e, se necessario, evitata o modificata, anche indipendentemente da quanto previsto in astratto dalle mansioni contrattualmente assegnate.
Come verificare se si rientra tra i lavoratori usuranti?
Chi ritiene di svolgere attività usuranti deve compiere una serie di verifiche concrete. La prima è controllare se le proprie mansioni rientrano nell’elenco del D.M. 19 maggio 1999 o nelle categorie equiparate — lavoro notturno, linea catena, trasporto collettivo. La seconda è verificare gli anni effettivi di svolgimento e la contribuzione accreditata, per accertare il rispetto della soglia dei 7 anni su 10 o della metà della vita lavorativa. La terza è calcolare se, sommando età anagrafica e anzianità contributiva, si raggiunge la quota richiesta per la propria categoria. La quarta è verificare che in azienda siano rispettati gli obblighi di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
Il supporto di un patronato o di un consulente previdenziale è quasi sempre necessario per una valutazione completa e per impostare correttamente la procedura di riconoscimento del beneficio.
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Raffaella Mari
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