Le pene previste per l’uso di fatture false, le nuove soglie di punibilità e le indicazioni della Cassazione sul reato di evasione fiscale.

Il sistema tributario italiano punisce con grande severità chi cerca di ingannare il Fisco utilizzando documenti falsi per pagare meno tasse. Il legislatore ha recentemente inasprito il trattamento sanzionatorio per questi illeciti, modificando le norme di riferimento con l’obiettivo di contrastare un fenomeno molto diffuso e dannoso per l’economia. Con l’articolo 39 del Decreto Legge 124 del 2019, convertito nella Legge 157 del 2019, sono state introdotte novità importanti che riguardano il carcere, la confisca dei beni e le possibilità di evitare la pena pagando il debito. Al centro di questa riforma c’è la domanda: cosa rischia chi fa una dichiarazione fraudolenta? La risposta dipende da diversi fattori, come l’ammontare delle fatture false utilizzate e l’intenzione di chi agisce. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1998 del 2020, ha fornito chiarimenti essenziali su questo reato, definendolo particolarmente grave perché basato su un impianto contabile creato appositamente per ostacolare i controlli. In questo articolo analizzeremo la norma in modo semplice, spiegando quando scatta la punizione e come difendersi.

Esiste un importo minimo per essere puniti?

Una delle domande più comuni riguarda l’esistenza di una soglia di denaro sotto la quale non si commette reato. La legge è molto chiara su questo punto: non è prevista alcuna soglia di punibilità minima. Significa che la sanzione penale scatta qualunque sia l’ammontare dell’imposta evasa. La Corte Costituzionale (sent. n. 95/2019) ha confermato che questa scelta è legittima e non irragionevole. I giudici hanno spiegato che il legislatore ha voluto colpire con forza un artificio specifico, considerato molto insidioso, a prescindere dal risparmio fiscale ottenuto (Corte Costituzionale n. 40/2019, n. 35/2018).

Tuttavia, con la riforma del 2019, l’importo delle fatture false incide sulla durata della pena. La sanzione base è stata aumentata notevolmente, passando dalla reclusione da un anno e sei mesi a quella da quattro a otto anni. Se però l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro, si applica una pena ridotta, che va da un anno e mezzo a sei anni di reclusione.

Chi commette il reato e con quale intenzione?

Il responsabile del reato, definito tecnicamente “soggetto attivo”, è colui che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi o IVA contenente i dati falsi. Perché si possa parlare di reato, però, non basta l’errore o la negligenza. La legge richiede il dolo specifico, ovvero la precisa volontà di evadere le imposte. Chi agisce deve essere pienamente consapevole di inserire costi fittizi per pagare meno tasse.

Se una persona usa fatture false per scopi diversi dall’evasione, il reato potrebbe non sussistere. Ad esempio, se un imprenditore gonfia i costi solo per nascondere il proprio patrimonio al coniuge durante una separazione o per falsare il bilancio per altre ragioni, mancherebbe il fine evasivo richiesto dalla norma (Cass. Sez. 3 n. 43809/2015).

Tuttavia, bisogna fare attenzione: la giurisprudenza più recente (Cass. Sez. 3 n. 52411/2018) ha iniziato a punire anche chi agisce accettando il rischio dell’evasione, il cosiddetto “dolo eventuale”. In ogni caso, l’autore deve sapere che le operazioni sono inesistenti e volerle usare per ingannare il Fisco (Cass. Sez. 3 n. 1998/2020).

Quando una fattura si considera falsa o inesistente?

Il cuore del problema è capire cosa si intende per operazione inesistente. La legge punisce chi si avvale di fatture o altri documenti falsi registrandoli nelle scritture contabili o tenendoli come prova.

Esistono diversi tipi di inesistenza:

  • inesistenza oggettiva: l’operazione descritta nel documento non è mai avvenuta nella realtà;

  • inesistenza soggettiva: l’operazione è avvenuta, ma tra persone diverse da quelle indicate in fattura;

  • inesistenza relativa: l’operazione c’è stata, ma per importi inferiori (sovrafatturazione);

  • inesistenza giuridica: la realtà e la carta differiscono sulla natura del contratto (esempio: si simula una consulenza per coprire una vendita).

Secondo la Cassazione (sent. Sez. 3 n. 28352/2013 e n. 1998/2020), qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e il documento è punibile, senza distinzioni tra falsità oggettiva o soggettiva. Alcuni studiosi ritengono che l’inesistenza giuridica dovrebbe essere trattata come un reato diverso (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), ma la linea dei giudici è severa nel colpire ogni tipo di falso documentale.

In quale momento si consuma esattamente il reato?

Questo illecito ha una struttura particolare, che si definisce “bifasica”, cioè composta da due momenti. Nella prima fase, l’imprenditore raccoglie le fatture false e le registra in contabilità. Nella seconda fase, presenta la dichiarazione fiscale utilizzando quei dati falsi.

Il reato si considera commesso solo ed esclusivamente nel momento della presentazione della dichiarazione (Cass. SSUU n. 32348/2015). Si tratta di un reato di mera condotta: basta presentare la dichiarazione falsa per essere punibili, anche se poi il Fisco non subisce un danno effettivo immediato o se l’accertamento avviene molto tempo dopo.

È importante notare che la semplice raccolta o registrazione delle fatture false, se non seguita dalla dichiarazione, è un atto preparatorio non punibile nemmeno come tentativo.

Ci sono sconti di pena o cause di non punibilità?

La riforma del 2019 ha introdotto alcune vie d’uscita e meccanismi di attenuazione. Come anticipato, se gli elementi fittizi sono inferiori a centomila euro, la pena è più lieve (fino a sei anni). Si discute se questa sia una semplice circostanza attenuante (Cass. Sez. 3 n. 5720/2016) o un reato autonomo meno grave, distinzione che ha riflessi tecnici sulla responsabilità amministrativa delle società (D.lgs 231/2001).

Inoltre, è stata estesa la confisca dei beni, che scatta se l’ammontare degli elementi falsi supera i 200 mila euro. Esiste però una “ciambella di salvataggio”: la causa di non punibilità prevista dall’articolo 13. Chi paga integralmente il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, attraverso il ravvedimento operoso, evita il processo penale. Attenzione però ai tempi: il pagamento deve avvenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di verifiche o accertamenti fiscali o penali.




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 Paolo Florio

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