L’Inps dà il via libera all’esonero contributivo per chi trasforma i contratti a termine in indeterminato: requisiti, esclusioni e modalità di domanda.

Chi assume giovani con contratti a termine, e vuole trasformarli in rapporti stabili, ha oggi uno strumento economico concreto per farlo. Molti datori di lavoro si chiedono come funzioni il bonus per la stabilizzazione dei contratti under 35 fino a 6mila euro l’anno. Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Inps ha dato il via libera alla fruizione dell’incentivo per le stabilizzazioni realizzate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, e all’invio delle relative domande. Si tratta del bonus introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 62/2026 (il cosiddetto Dl Lavoro, convertito dalla legge n. 112/2026), sul quale era già intervenuta la circolare Inps n. 72, fornendo le prime istruzioni operative.

In cosa consiste concretamente il beneficio

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, nella misura del 100%, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Il beneficio è comunque soggetto a un tetto massimo, fissato a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, il che significa che, su base annua, il vantaggio economico può arrivare fino a 6mila euro per ogni dipendente stabilizzato.

Quali stabilizzazioni rientrano nel bonus

L’agevolazione non riguarda indistintamente tutte le stabilizzazioni, ma soltanto le trasformazioni senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Devono inoltre sussistere altre due condizioni, riferite rispettivamente al lavoratore e al rapporto contrattuale.

La prima condizione riguarda l’ambito soggettivo dei lavoratori che, con la propria trasformazione, portano in dote il bonus all’azienda: il beneficio è circoscritto al personale non dirigenziale che, alla data della trasformazione, non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato in precedenza. Su questo punto, va precisato che eventuali periodi di apprendistato, così come precedenti rapporti di lavoro a chiamata a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione: non impediscono cioè l’accesso al bonus.

Un giovane di 33 anni, assunto con un contratto a chiamata a tempo indeterminato in passato e successivamente con un contratto a termine presso una nuova azienda, può comunque far maturare il bonus se quest’ultimo contratto viene trasformato in tempo indeterminato entro i termini previsti.

La seconda condizione richiede che il rapporto di lavoro a termine non abbia superato i 12 mesi complessivi nel momento in cui interviene la stabilizzazione. Un contratto a termine più lungo di un anno, quindi, esclude l’accesso al beneficio anche se tutti gli altri requisiti sono rispettati.

Il caso specifico della somministrazione

L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato realizzate a scopo di somministrazione, purché la somministrazione stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Si tratta di un chiarimento importante per le agenzie di somministrazione, che possono quindi beneficiare dell’incentivo quando trasformano il rapporto con il proprio lavoratore, a condizione che la relativa missione presso l’azienda utilizzatrice mantenga natura temporanea.

Cosa resta escluso dal perimetro dell’agevolazione

Sono esclusi dal perimetro del bonus sia i rapporti di lavoro domestico sia quelli di apprendistato. Non rientra tra le tipologie incentivate neppure la trasformazione a tempo indeterminato con riferimento al contratto di lavoro intermittente. L’esonero spetta invece in caso di contratti di lavoro a tempo parziale: in questa ipotesi, però, i massimali dell’agevolazione, sia in termini di importo mensile sia di durata complessiva del beneficio, vanno proporzionalmente ridotti rispetto al tempo pieno.

Quando le vicende lavorative pregresse precludono il bonus

L’Inps ha precisato ulteriormente quali situazioni, riferite alle precedenti vicende lavorative del dipendente, precludono l’accesso al bonus. In particolare, sono escluse le casistiche in cui il lavoratore abbia avuto in passato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Lo stesso vale quando un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova, o per dimissioni volontarie del lavoratore: anche in questi casi, il requisito di non essere mai stati occupati a tempo indeterminato non risulta rispettato, e il bonus non spetta.

Le condizioni che il datore di lavoro deve rispettare

Oltre ai requisiti riferiti al lavoratore, esistono condizioni specifiche che il datore di lavoro deve soddisfare per accedere al beneficio. Innanzitutto, il datore deve realizzare, attraverso la stabilizzazione, un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Non basta quindi trasformare un contratto esistente: occorre che l’operazione si traduca in un effettivo aumento della base occupazionale complessiva dell’azienda.

Il datore deve inoltre rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi, stabiliti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Tra questi principi rientrano diversi vincoli concreti:

  • non deve aver realizzato, nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto, licenziamenti individuali o collettivi nella medesima unità produttiva;
  • deve essere in possesso del Durc regolare e non deve aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute, comprese quelle recentemente individuate con il Dm Lavoro del 22 giugno 2026;
  • deve rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il chiarimento sull’autorizzazione europea

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda un chiarimento operativo che si discosta, almeno in apparenza, da quanto previsto testualmente dalla norma. Il comma 5 dell’articolo 4 del decreto legge 62 richiederebbe, secondo il testo letterale, la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea. La circolare Inps 72, però, ha chiarito che questa autorizzazione preventiva non è necessaria, avendo l’Istituto già avuto interlocuzioni dirette con la Commissione sullo sgravio contributivo in questione. Si tratta di un chiarimento che semplifica notevolmente i tempi di accesso al beneficio per i datori di lavoro interessati.

Quali risorse sono state stanziate e come vengono monitorate

Le risorse stanziate dal decreto Lavoro per l’incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine, relativamente al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, ammontano complessivamente a 175 milioni di euro, così ripartiti negli anni: 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. L’Inps dovrà monitorare costantemente il rispetto di questi limiti di spesa, e una volta raggiunti i tetti stanziati, non accoglierà ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio. Si tratta quindi di un incentivo a risorse limitate, per il quale la tempestività della domanda può risultare determinante per ottenere effettivamente il beneficio.

Come si presenta la domanda

Trattandosi di un bonus “a domanda”, per il quale la norma istitutiva prevede un finanziamento specifico e limitato, il datore di lavoro che intende richiedere l’esonero contributivo è tenuto a inoltrare all’Inps un’apposita istanza di ammissione al beneficio. Questo passaggio è necessario proprio per conoscere con certezza, prima di procedere, l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse stanziate.

La domanda va presentata utilizzando il modulo online reperibile sul sito dell’Istituto, all’interno della sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – Esta”.

Cosa succede se il lavoratore viene poi licenziato

Un dubbio frequente tra i datori di lavoro riguarda le conseguenze di un successivo licenziamento del dipendente stabilizzato con il bonus. Se l’azienda, dopo aver ottenuto l’incentivo, si trova costretta a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, ad esempio per mancanza di lavoro, le conseguenze dipendono dalla tempistica del licenziamento. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero, o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivialla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito dall’azienda. Si tratta quindi di un vincolo di stabilità che l’azienda deve rispettare non solo nei confronti del lavoratore direttamente beneficiario del bonus, ma anche verso colleghi con analoga qualifica nella stessa sede.

L’esonero può essere sospeso durante il rapporto di lavoro?

Sì, esiste questa possibilità, ma limitata a un caso specifico. Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso soltanto nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro. In queste situazioni, è ammesso il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio, come chiarito dalla circolare Inps 72/2026: in pratica, il periodo di sospensione per maternità non viene conteggiato all’interno dei 24 mesi massimi di durata dell’esonero, che riprendono a decorrere una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria.

Come sapere in anticipo se i fondi sono disponibili

Il messaggio Inps 2518 ha chiarito le modalità operative con cui l’Istituto gestisce la verifica della disponibilità delle risorse, distinguendo due situazioni diverse.

Se la domanda di riconoscimento dell’esonero viene inoltrata per una trasformazione già effettuata, con la conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria già trasmessa, l’Istituto fornisce, tramite una comunicazione in calce allo stesso modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento diretto dell’importo spettante.

Se invece l’istanza viene inviata per una trasformazione non ancora effettuata, la procedura è diversa e più articolata: l’Inps calcola preliminarmente l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorsecorrispondenti, e invia una comunicazione al datore di lavoro o al proprio intermediario, con la quale lo invita a procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e all’invio della relativa comunicazione obbligatoria entro un termine perentorio di 10 giorni. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’esonero deve essere esposto sui flussi Uniemens, utilizzando le specifiche codifiche indicate nel messaggio 2518/2026.

Un’azienda che intende trasformare un contratto a termine ancora attivo invia la domanda prima di formalizzare la trasformazione: l’Inps accantona le risorse necessarie e concede 10 giorni di tempo per completare la trasformazione e inviare la comunicazione obbligatoria, pena la perdita dell’accantonamento riservato.

Con quali altri incentivi è possibile cumulare il bonus

Un ultimo aspetto rilevante riguarda la cumulabilità dell’incentivo con altre agevolazioni esistenti. L’esonero legato alla stabilizzazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Restano quindi esclusi dal cumulo, ad esempio, la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate, così come le riduzioni contributive previste specificamente per il settore dell’edilizia.

Il cumulo risulta invece possibile con altre tipologie di agevolazioni, di natura diversa rispetto agli esoneri contributivi generali:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dall’articolo 1, commi 399 e 400, della legge di bilancio 2025;
  • lo sgravio previsto per le aziende certificate sulla parità di genere;
  • la riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, come quella prevista sui contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, disciplinata dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023.

Questa distinzione consente quindi alle aziende di combinare il bonus stabilizzazione con altre forme di incentivo che agiscono su piani diversi, come la deducibilità fiscale del costo del lavoro o le agevolazioni specifiche riservate alle lavoratrici madri, massimizzando così il beneficio economico complessivo derivante dall’operazione di stabilizzazione.




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 Angelo Greco

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