Un’ispezione dei Carabinieri del Nas nel novembre 2014. Ventidue verbali, 68.156 euro di sanzioni contestate a una farmacia di Ceprano. E poi un lungo, complicato balletto burocratico durato sette anni, fino all’archiviazione di tutto nel 2021. In mezzo, secondo la Procura della Corte dei Conti, si sarebbe consumata la prescrizione del credito vantato dal Comune: cioè è trascorso talmente tanto tempo che lo Stato non può pretendere i danni dai responsabili.

Un danno alle casse pubbliche di cui avrebbero dovuto rispondere in tre: l’allora sindaco Marco Galli, la responsabile della Polizia locale e la Segretaria comunale Marisa Stellato. La Corte dei Conti d’appello, con la sentenza numero 176 del 2026, ha appena riscritto in modo sostanziale questa storia: lo ha fatto distinguendo nettamente il destino dei tre imputati.

Una vicenda amministrativa lunga sette anni

Ripercorriamo i fatti così come emergono dagli atti del giudizio. L’ispezione igienico-sanitaria del Nas di Latina risale al 19 novembre 2014. I ventidue verbali di accertamento vengono redatti il 2 febbraio 2015 ma il rapporto arriva al Comune di Ceprano solo il 23 marzo 2016, oltre un anno più tardi.

Il procedimento viene assegnato alla responsabile del Settore Polizia Locale che dopo aver raccolto gli scritti difensivi della farmacia nutre dubbi sulla fondatezza di molte contestazioni e chiede al Nas ulteriori chiarimenti. Il Nas risponde solo nell’ottobre 2019 cioè quasi tre anni dopo, riconoscendo la fondatezza delle difese della farmacia per 11 dei 22 verbali. Di conseguenza ridetermina l’importo complessivo a 34.078 euro, mentre conferma gli altri addebiti senza fornire motivazioni specifiche.

A quel punto la responsabile propone di acquisire un parere tecnico specialistico. Il sindaco Galli, con una nota predisposta dall’Ufficio di Segreteria, chiede supporto alla Regione Lazio, che però non arriverà mai. Il 23 giugno 2021 viene infine adottata l’ordinanza di archiviazione numero 79, predisposta dalla responsabile e sottoscritta dal sindaco: quel provvedimento chiude l’intera vicenda considerando fondate le deduzioni della farmacia.

Il primo grado: 20mila euro divisi in tre

Per la Procura contabile si è impiegato troppo tempo per definire l’intera questione. Per la Corte dei Conti il tema non è il merito ma i tempi eccessivi della definizione del procedimento: avrebbero fatto maturare la prescrizione delle sanzioni, con conseguente perdita del credito per il Comune di Ceprano e per la Regione Lazio.

In primo grado la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti ha accolto parzialmente la domanda, condannando i tre per “perdita di chance“. Li condanna al pagamento complessivo di 20mila euro: 12mila euro a carico della responsabile del procedimento (60% della responsabilità), 4mila euro ciascuno per il sindaco Galli e la Segretaria comunale Stellato (20% a testa).

Il nodo procedurale

Foto: © Giles Laurent / gileslaurent.com

È qui che la sentenza d’appello introduce l’elemento più interessante sul piano tecnico-giuridico, prima ancora di entrare nel merito.

Il sindaco e la responsabile del procedimento erano difesi fin dal primo grado dallo stesso avvocato, Francesco Scalia. La Corte, richiamando un proprio precedente del 2025, ha rilevato d’ufficio (cioè senza che nessuna delle parti lo avesse specificamente sollevato) un potenziale conflitto di interessi tra le due posizioni. In pratica?

Il ragionamento dei giudici, guidati dal presidente Enrico Torri con il consigliere relatore Aurelio Laino, si basa su un dettaglio emerso dalla difesa della Segretaria comunale Marisa Stellato, assistita fin dal primo grado da un avvocato diverso, Massimo Di Sotto. Nel costruire la strategia difensiva della propria assistita, Di Sotto aveva sostenuto, da un lato, che Galli avesse firmato in buona fede un’ordinanza predisposta da altri e dall’altro che la responsabilità finale del provvedimento fosse di esclusiva prerogativa del sindaco. Cosa significa? È una lettura che, se accolta, avrebbe scaricato peso sul sindaco Galli (è lui il responsabile finale del procedimento) alleggerendo la responsabile del procedimento. O viceversa.

Conflitto o non conflitto

Una dialettica interna che, secondo la Corte, dimostra come le posizioni di Nalli e Galli fossero potenzialmente contrapposte, rendendo strutturalmente incompatibile la loro difesa affidata a un unico legale, pur se lo stesso avvocato Scalia, interpellato dal collegio in udienza, aveva escluso l’esistenza di un proprio conflitto di interesse, posizione a cui si era associato anche il Pubblico Ministero.

In pratica: per Scalia la posizione dei suoi assistiti è chiarissima e non c’è alcun rischio di un conflitto tra le loro posizioni e le loro eventuali responsabilità. Sulla stessa linea è la Pubblica Accusa: non rileva alcun conflitto. Ma la Corte solleva d’ufficio la questione. Potrebbero. Non confliggono. Ma non si sa mai.

Per questo motivo, la sentenza di primo grado viene annullata nelle parti relative al sindaco ed alla responsabile del procedimento: il processo dovrà ripartire da capo davanti alla Sezione giurisdizionale regionale del Lazio. Questa volta con due difese autonome e separate. Per loro, dunque, nessuna assoluzione né conferma della condanna: solo un azzeramento procedurale che riporta l’orologio al primo grado.

Stellato, l’assoluzione nel merito

L’avvocato Massimo Di Sotto

Diversa e definitiva la sorte della segretaria comunale Marisa Stellato, il cui appello (esaminabile nel merito proprio perché assistita da un difensore autonomo) viene accolto integralmente. Il cuore della decisione riguarda la corretta perimetrazione dei poteri del segretario comunale ai sensi dell’articolo 97 del Testo unico degli enti locali.

Per la Corte, questa figura svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa a garanzia della legalità dell’azione amministrativa ma non dispone di un generale potere di sovraordinazione sui responsabili dei servizi, né porta con sé una responsabilità diretta sui singoli procedimenti amministrativi gestiti dagli uffici.

Più chiaro ancora? Il Segretario comunale è un consulente giuridico dell’ente, non un capo dei dipendenti. Il suo compito è affiancare sindaco e uffici per garantire che gli atti amministrativi rispettino la legge ma non ha il potere di comandare sui dirigenti né di controllare passo passo ogni singola pratica in corso. Per questo, se una pratica viene gestita male da un ufficio, la colpa non ricade automaticamente su di lui: dovrebbe essere dimostrato, caso per caso, che aveva un obbligo preciso di intervenire e che non lo ha fatto.

È rimasta nel suo perimetro

I giudici sottolineano come nessun atto del procedimento dimostri che Stellato abbia mai assunto direttamente la gestione dell’istruttoria o impartito direttive vincolanti sulla definizione del caso: l’intero iter, dalla richiesta di chiarimenti al Nas alla valutazione delle difese della farmacia, era stato condotto integralmente dalla responsabile del servizio.

La sentenza di primo grado, osserva la Corte, aveva finito per basarsi su una concezione sostanzialmente oggettiva della funzione di segretario comunale, come se la sola posizione organizzativa ricoperta comportasse un dovere generale di impedire qualsiasi disfunzione dell’ente: un principio che i giudici d’appello respingono con nettezza.

Bocciato anche il richiamo all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 241 del 1990 sui poteri sostitutivi in caso di inerzia: come evidenziato dall’avvocato Massimo Di Sotto la norma presuppone che l’amministrazione abbia previamente individuato un soggetto titolare di quel potere, circostanza mai dimostrata nel caso di Ceprano.

E infine, punto decisivo, la Corte rileva l’assenza del cosiddetto nesso causale: anche ammettendo in via teorica un obbligo di intervento di Stellato, nessuno ha mai dimostrato quale atto concreto avrebbe dovuto adottare, in quale momento, né che un suo intervento avrebbe davvero impedito la prescrizione. Un procedimento, ricorda la sentenza, complesso e prolungato nel tempo per ragioni oggettive (le richieste di chiarimenti al Nas, le rivalutazioni dell’organo accertatore) che non appare frutto di negligenza ma dell’esigenza di un provvedimento adeguatamente motivato.

Le conseguenze economiche

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

Per Stellato l’esito è la piena assoluzione da ogni responsabilità contabile, con il Comune di Ceprano condannato a rimborsarle le spese legali. Più le spese del primo grado già eventualmente versate.

Per il sindaco e la responsabile del procedimento la partita resta invece completamente aperta. Zero a zero. Dovranno affrontare un nuovo giudizio di primo grado, questa volta ciascuno con una propria strategia difensiva autonoma. La Corte d’appello non si è pronunciata (né in un senso né nell’altro) sul merito delle loro responsabilità.


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