L’azione revocatoria si può proporre anche con un credito incerto o in causa. Basta che la pretesa non sia palesemente infondata. Ecco come funziona.
Avete prestato dei soldi a qualcuno che ora contesta il debito in tribunale. Nel frattempo, mentre il giudizio è ancora aperto, il debitore vende la sua casa a un parente o trasferisce i suoi beni a terzi. Potete fare qualcosa per evitare che, quando forse vincerete la causa, non ci sia più nulla su cui rivalervi?
Sì. E la risposta sta nell’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 cod. civ., uno strumento che consente al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore ha impoverito il proprio patrimonio in danno dei creditori. Il punto che molti non conoscono è questo: non occorre avere già in mano una sentenza che accerti il credito. Non occorre nemmeno che il credito sia certo, liquido ed esigibile. È sufficiente che esista una ragionevole aspettativa di credito, che non appaia dall’inizio infondata o pretestuosa.
È dunque possibile agire con l’azione revocatoria anche se il credito è contestato ed è incerto — e questo è un principio consolidato nella giurisprudenza italiana, confermato dalla Cassazione in numerose pronunce recenti. Il debitore che svuota il proprio patrimonio mentre è in corso una causa non è al riparo solo perché quella causa non è ancora conclusa.
Cos’è l’azione revocatoria e a cosa serve?
L’azione revocatoria ordinaria è uno strumento di tutela del creditore previsto dall’art. 2901 cod. civ. Serve a proteggere la garanzia patrimoniale del debitore: il principio secondo cui tutti i beni del debitore rispondono delle sue obbligazioni (art. 2740 cod. civ.). Se il debitore svuota il proprio patrimonio trasferendo beni a terzi, il creditore perde la possibilità di soddisfarsi su quei beni in caso di inadempimento.
Con l’azione revocatoria, il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficace quell’atto di trasferimento nei propri confronti. L’atto non viene annullato: rimane valido tra il debitore e il terzo acquirente. Ma nei confronti del creditore che ha vinto la revocatoria è come se non esistesse: il creditore potrà aggredire esecutivamente quel bene anche se formalmente appartiene a qualcun altro.
Per proporre l’azione revocatoria occorre dimostrare: l’esistenza di un credito, anche eventuale; un atto dispositivo del debitore che abbia impoverito il suo patrimonio; la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore; in alcuni casi, la complicità del terzo acquirente.
Un credito contestato basta per proporre la revocatoria?
Sì. L’art. 2901 cod. civ. stabilisce espressamente che il creditore può agire in revocatoria anche se il credito è soggetto a condizione o a termine. La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione in senso estensivo, elaborando una nozione ampia di credito che include non solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche la semplice ragione o aspettativa di un credito (Cass. civ., sez. 3, n. 3625 del 8 febbraio 2024; Trib. di Forlì, n. 306 del 28 maggio 2025; Trib. di Spoleto, sez. 1, n. 239/2018).
Il concetto chiave è quello di credito litigioso: un credito che esiste ma è contestato in giudizio. La Cassazione è costante nell’affermare che anche un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. civ., sez. 3, n. 3625 del 8 febbraio 2024; Cass. civ., sez. L, n. 9157 del 21 marzo 2022; C. App. Napoli, n. 1534 del 27 marzo 2025).
Questo vale indipendentemente dalla fonte del credito: contrattuale, da fatto illecito, o di qualsiasi altra natura (Cass. civ., sez. 3, n. 3625 del 8 febbraio 2024; Trib. di Forlì, n. 306 del 28 maggio 2025).
Un esempio pratico: la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un debitore, ma questi ha proposto opposizione e il giudizio è ancora in corso. Nel frattempo, il debitore vende il suo appartamento al fratello. La banca può proporre azione revocatoria contro quella vendita, senza aspettare la conclusione del giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. L, n. 9157 del 21 marzo 2022; Trib. di Potenza, n. 1943 del 28 novembre 2024; Trib. di Spoleto, sez. 1, n. 239/2018).
Il giudizio revocatorio deve aspettare quello sul credito?
No, e questo è uno degli aspetti più praticamente rilevanti. Il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della causa in cui si accerta il credito (Cass. civ., sez. L, n. 9157 del 21 marzo 2022; Trib. di Lamezia Terme, n. 713 del 26 luglio 2024; Trib. di Forlì, n. 306 del 28 maggio 2025).
La giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite della Cassazione, ha chiarito che la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. civ., sez. L, n. 9157 del 21 marzo 2022; Trib. di Trani, n. 1805 del 13 dicembre 2023; Trib. di Potenza, n. 1943 del 28 novembre 2024).
Il motivo è che il giudice della revocatoria non deve accertare nel merito la fondatezza del credito con efficacia di giudicato. Deve solo compiere una valutazione incidentale — tecnicamente detta incidenter tantum — sulla sua esistenza, al solo scopo di verificare che la pretesa creditoria non sia palesemente infondata o pretestuosa (Cass. civ., sez. 3, n. 10733 del 22 aprile 2026; Cass. civ., sez. 3, n. 5943 del 16 marzo 2026). Se la risposta è no — se il credito non è pretestuoso — il giudice può procedere con la revocatoria, senza che occorra aspettare la sentenza nell’altro giudizio.
Questo esclude anche il rischio di conflitto tra giudicati: la sentenza che accoglie la revocatoria e una successiva sentenza che nega il credito non si contraddicono, perché operano su piani diversi (Cass. civ., sez. L, n. 9157 del 21 marzo 2022; Trib. di Torre Annunziata, sez. 3, n. 2409/2023).
Cosa può fare il creditore con la sentenza di revocatoria?
L’accoglimento della domanda revocatoria consente al creditore di agire esecutivamente o conservativamente sui beni oggetto dell’atto revocato, ai sensi dell’art. 2902 cod. civ. Ma c’è un limite importante: questo potere si attiva solo se e quando il creditore ottiene anche un accertamento definitivo del proprio credito nel giudizio principale.
La Cassazione ha chiarito espressamente che l’accertamento incidentale del credito svolto nel giudizio revocatorio non costituisce titolo sufficiente per procedere all’esecuzione nei confronti del terzo acquirente. Per poter pignorare il bene che era stato trasferito, il creditore deve disporre anche di un titolo sull’esistenza del credito — una sentenza passata in giudicato — che può ottenere solo nel giudizio di accertamento del credito, non in quello revocatorio (Cass. civ., sez. 3, n. 5448 del 11 marzo 2026).
In altri termini: la sentenza di revocatoria apre la porta, ma non basta da sola per entrare. Serve anche la sentenza che accerti il credito. Se il giudizio principale si chiude negativamente — il credito non esiste — la pronuncia di revocatoria rimane priva di utilità pratica (Trib. di Lamezia Terme, n. 713 del 26 luglio 2024).
La funzione della revocatoria, in questo contesto, è essenzialmente cautelare e conservativa: blocca l’uscita del bene dal raggio d’azione del creditore, preservandone la garanzia in attesa che il credito venga definitivamente accertato.
Chi deve provare cosa, e come si determina l’anteriorità del credito?
Sebbene il credito possa essere incerto o contestato, chi agisce in revocatoria ha comunque l’onere di provarne l’esistenza, anche solo in termini di aspettativa o probabilità. Non è sufficiente affermare di essere creditore: occorre fornire elementi concreti che rendano plausibile la pretesa, utilizzando qualsiasi mezzo di prova consentito (Trib. di Bari, n. 2078 del 3 maggio 2024; Trib. di Tivoli, sez. 1, n. 612/2021; Trib. di Ancona, n. 729 del 8 aprile 2024).
Un aspetto spesso trascurato riguarda la data di riferimento del credito, che rileva per determinare i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 2901 cod. civ. Quando l’atto dispositivo del debitore è anteriore al sorgere del credito, la legge richiede condizioni più stringenti per la revocatoria. Quando invece il credito è anteriore all’atto, le condizioni sono meno rigide.
Per determinare questa anteriorità, il momento rilevante non è quello in cui il credito viene accertato dal giudice, ma quello in cui il credito è sorto nella realtà: la data del contratto, quella del fatto illecito, o comunque il momento in cui si è prodotto il fatto generatore dell’obbligazione (Trib. di Trani, n. 1805 del 13 dicembre 2023; C. App. Napoli, n. 1534 del 27 marzo 2025; Trib. di Forlì, n. 306 del 28 maggio 2025). Il successivo accertamento giudiziale ha valore dichiarativo, non costitutivo: fotografa una situazione che esisteva già prima.
Questo principio è stato avallato in passato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la possibilità di esperire la revocatoria per i crediti eventuali, compresi quelli litigiosi (Cass., ord. n. 9440/2004).
Conclusioni
In sintesi: l’azione revocatoria si può proporre anche quando il credito è contestato e oggetto di un giudizio separato. Non occorre aspettare la sentenza sul credito per agire. Il giudice della revocatoria valuta incidentalmente se il credito esiste in modo non pretestuoso, senza pronunciarsi definitivamente su di esso. Se vince la revocatoria ma perde sul credito, quella vittoria non gli serve a nulla. Se vince su entrambi i fronti, potrà aggredire il bene che il debitore aveva tentato di mettere al sicuro.
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Angelo Greco
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