Salvare un indagato dal colloquio preventivo prima della misura cautelare non permette al giudice di risparmiare tempo saltando quello obbligatorio degli altri coinvolti.

Un Gip applica il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a due fratelli indagati. Per uno di loro, accusato anche di atti persecutori, il giudice ritiene sussistenti le condizioni per omettere l’interrogatorio preventivo previsto dalla legge. Per l’altro, coinvolto per reati diversi ma connessi, non ci sono ragioni per saltare questo passaggio, eppure il giudice non lo ascolta comunque prima di applicare la misura. Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 28898 depositata il 30 luglio 2026, rispondono a una domanda cruciale per la gestione dei procedimenti con più indagati: la deroga all’interrogatorio preventivo vale anche per i coindagati? No, perché il diritto a essere ascoltati prima dell’applicazione di una misura cautelare è personale, e non può essere sacrificato per esigenze di gestione unitaria del procedimento nei confronti di altri coinvolti nella stessa vicenda.

Da dove nasce la vicenda decisa dalle Sezioni Unite

La controversia trae origine dall’ordinanza con cui il Gip di Ascoli Piceno ha applicato a due fratelli la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, rafforzata dal braccialetto elettronico per alcune delle contestazioni. A uno degli indagati era attribuito anche il reato di atti persecutori, per il quale il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per omettere il previo interrogatorio previsto dall’articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. L’altro coindagato, destinatario della misura per reati diversi ma connessi, ha invece impugnato l’ordinanza in Cassazione, sostenendo che nei suoi confronti l’interrogatorio preventivo fosse obbligatorio, e che la sua omissione avesse determinato la nullità della misura applicata.

I due contrasti interpretativi sottoposti alle Sezioni Unite

Il ricorso ha investito due questioni interpretative sorte dopo la riforma Nordio (legge 114/2024), tanto rilevanti da essere rimesse alle Sezioni Unite. Il primo dubbio riguardava se, nei procedimenti con più indagati, la possibilità di omettere l’interrogatorio preventivo nei confronti di alcuni potesse estendersi anche ai coindagati per esigenze investigative e di coordinamento. Il secondo riguardava invece la conseguenza processuale dell’omissione dell’interrogatorio quando questo era invece obbligatorio: se la nullità fosse deducibile anche per la prima volta davanti al tribunale del riesame, e rilevabile d’ufficio, oppure se dovesse ritenersi sanata in mancanza di una tempestiva eccezione da parte dell’interessato.

Perché la deroga non si estende ai coindagati

Sul primo contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato un principio di diritto netto: il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati per reati connessi ai sensi dell’articolo 12 cod. proc. pen., o probatoriamente collegati ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettere b) ed e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare a uno o più di essi una misura personale senza previo interrogatorio, non può omettere l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è invece previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.

Il fondamento letterale e teleologico di questa soluzione

La soluzione, spiegano le Sezioni Unite, discende sia dalla lettera della norma sia dalla sua ratio, ispirata al favor libertatis. La lettera della legge non si presta a equivoci: a meno di esigenze specificamente ostative, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale. L’articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ha introdotto un principio ispirato proprio a questo favore per la libertà personale, e ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma, non possono essere desunte altrove, attraverso un’interpretazione svincolata dalla regola scritta.

Perché l’azione cautelare segue i principi dell’azione penale individuale

La Corte osserva che l’azione cautelare si informa ai medesimi principi dell’azione penale, non essendovi motivo per escludere che anch’essa riguardi la singola persona e il reato a quest’ultima ascritto. Questo significa che, anche quando più indagati sono coinvolti nello stesso procedimento per reati connessi tra loro, ciascuno di essi mantiene un diritto personale e autonomo a essere ascoltato prima dell’applicazione della misura, diritto che non può essere sacrificato in nome di una gestione unitaria e più rapida del procedimento nel suo complesso.

Se due fratelli sono coinvolti nello stesso procedimento cautelare per reati collegati, e per uno di loro esistono ragioni specifiche che giustificano l’omissione dell’interrogatorio preventivo, per esempio un pericolo di fuga imminente, questa stessa ragione non si estende automaticamente all’altro fratello, per il quale il giudice deve comunque procedere all’ascolto preventivo, salvo che sussistano condizioni autonome e specifiche che giustifichino anche nei suoi confronti la deroga prevista dalla legge.

Come si qualifica l’omissione dell’interrogatorio quando è obbligatorio

Sul secondo contrasto, la Corte qualifica l’omissione del previo interrogatorio, nei casi in cui questo è previsto dalla legge, come una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. Questa nullità può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame, oppure essere rilevata da quest’ultimo d’ufficio, anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.

Se un indagato, durante il primo interrogatorio successivo all’applicazione della misura, non solleva alcuna contestazione sulla mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo, questo silenzio non preclude la possibilità di far valere quella stessa nullità in un momento successivo, davanti al tribunale del riesame, che potrà rilevarla anche autonomamente, senza bisogno di un’eccezione specifica della difesa.

Come si è concluso il caso specifico

Nel caso concreto, il Gip aveva applicato la misura cautelare senza ascoltare preventivamente il ricorrente, pur in assenza dei presupposti che avrebbero consentito di derogare all’articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza, trasmettendo gli atti al Gip di Ascoli Piceno, che dovrà rinnovare il procedimento, procedendo questa volta al previo interrogatorio del coindagato prima di decidere nuovamente sulla richiesta cautelare nei suoi confronti.

Il principio generale che emerge da questa pronuncia

La decisione delle Sezioni Unite traccia un confine netto per tutti i procedimenti cautelari analoghi che coinvolgano più indagati collegati tra loro. La necessità di gestire in modo efficiente e coordinato un procedimento con pluralità di indagati non può mai giustificare il sacrificio del diritto individuale di ciascuno di essi a essere ascoltato prima dell’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, salvo che sussistano, per ciascun singolo indagato, le specifiche condizioni previste dalla legge per derogare a questo obbligo. L’eventuale violazione di questo diritto, inoltre, non si sana per il solo fatto che l’interessato non l’abbia contestata immediatamente, potendo essere fatta valere anche successivamente davanti al tribunale del riesame, a tutela di un principio di garanzia individuale che la riforma Nordio ha voluto rafforzare, non indebolire, nel bilanciamento tra esigenze investigative e libertà personale.




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 Angelo Greco

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