La riforma del 2024 ha eliminato il reato di millantato credito basato sulla sola vanteria. Ma se alle false promesse si aggiungono artifici e raggiri concreti, scatta la truffa. Gli screenshot della vittima sono prove utilizzabili.
Un soggetto si presenta a più privati come persona capace di influenzare l’esito di procedimenti giudiziari, grazie a supposte relazioni privilegiate con ambienti istituzionali. Ottiene denaro, poi esibisce atti giudiziari falsi, simula comunicazioni e racconta evoluzioni processuali inesistenti per tenere viva la fiducia delle vittime e ottenere ulteriori versamenti. La riforma del 2024 ha eliminato il reato di millantato credito nella forma della semplice vanteria. Significa che queste condotte sono diventate lecite?
La domanda che molti si pongono è se chi millanta conoscenze per ottenere soldi rischi ancora la condanna penale: la risposta della Cassazione penale, con la sentenza n. 10252 del 2026, è sì — ma solo se alle false promesse si aggiungono artifici e raggiri concreti che inducono la vittima in errore e le causano un danno patrimoniale. In quel caso scatta la truffa. La sola vanteria di relazioni inesistenti, invece, non è più punibile. E sul piano probatorio, gli screenshot e i messaggi prodotti dalla persona offesa sono pienamente utilizzabili senza complesse procedure tecniche di acquisizione.
La riforma del 2024 e l’abolitio criminis parziale
La Cassazione prende atto che la riforma del 2024 ha prodotto una vera e propria abolitio criminis parziale in materia di millantato credito. Il reato è stato assorbito nella nuova configurazione del traffico di influenze illecite, che richiede ora l’esistenza concreta di rapporti con il pubblico funzionario e la loro effettiva utilizzazione. Non è più sufficiente — come avveniva in precedenza — la semplice evocazione di un’influenza solo dichiarata.
Chi si limita a vantare conoscenze o accessi privilegiati inesistenti non commette più il reato di traffico di influenze illecite. La menzogna relazionale, isolatamente considerata, è uscita dall’area del penalmente rilevante. Il cosiddetto venditore di fumo — colui che promette di far leva su conoscenze che non ha — non è più perseguibile come tale.
Questo non significa impunità assoluta. Significa che l’intervento penale richiede qualcosa di più: una condotta realmente offensiva di un bene giuridico concreto.
Quando la vanteria diventa truffa
La sentenza chiarisce con precisione il confine tra le due situazioni. La semplice promessa infondata — “ho le conoscenze giuste e so come agire” — senza elementi ulteriori non è più penalmente rilevante. Ma quando alla promessa infondata si affianca una costruzione artificiosa della realtà — atti falsi, comunicazioni simulate, evoluzioni processuali inventate — il quadro cambia radicalmente.
In questo caso si configura il delitto di truffa, perché ricorrono gli elementi costitutivi: artifici e raggiri idonei a determinare un errore nella vittima, che a causa di quell’errore compie atti di disposizione patrimoniale subendo un danno economico. Il baricentro della tutela penale si sposta dalla protezione del prestigio della pubblica amministrazione alla protezione del patrimonio e della libertà negoziale della vittima.
La Cassazione precisa anche che l’induzione in errore può maturare nella fase esecutiva del rapporto, attraverso comportamenti successivi che consolidano l’affidamento e determinano ulteriori esborsi. Non è necessario che il raggiro si verifichi solo al momento della promessa iniziale: ogni nuovo atto fraudolento che mantiene viva la fiducia della vittima e la spinge a versare altro denaro rientra nella condotta truffaldina.
Il divieto di riqualificazione conservativa
Un punto di principio importante della sentenza riguarda la tecnica della riqualificazione. Di fronte alla sopravvenuta abrogazione di una fattispecie, il giudice non può mantenere invariata la pena traslando automaticamente i fatti su altre ipotesi incriminatrici.
La Corte afferma che non è consentito conservare la rilevanza penale di fatti ormai atipici attraverso operazioni di riqualificazione forzata. Il giudice deve prendere atto dell’intervenuta abolitio criminis, espungere i fatti che non costituiscono più reato e rideterminare la pena in conseguenza. Questo passaggio non è eludibile: è espressione diretta del principio di legalità e garantisce la coerenza del sistema sanzionatorio.
Gli screenshot come prova: utilizzabilità piena
Sul piano processuale la sentenza affronta una questione pratica sempre più rilevante: il valore probatorio dei messaggi e degli screenshot prodotti dalla persona offesa.
La Cassazione riconosce piena utilizzabilità a questi materiali senza necessità di complesse attività di acquisizione tecnica, quando si tratti di comunicazioni già ricevute e nella disponibilità del destinatario. Non è necessaria la consulenza tecnica informatica per estrarre i messaggi da un dispositivo sequestrato: se la vittima ha già i messaggi sul proprio telefono e li produce come prova, quella produzione è sufficiente.
La loro attendibilità è rimessa alla valutazione complessiva del giudice, in relazione alla credibilità del dichiarante e alla coerenza del quadro probatorio. Si tratta di un approccio pragmatico, coerente con l’evoluzione delle modalità comunicative: irrigidire l’accertamento penale di fronte a strumenti tecnologici ormai ordinari sarebbe disfunzionale rispetto all’esigenza di giustizia.
Il quadro che emerge: meno reati, ma più selettivi
La sentenza n. 10252 del 2026 segna un punto di svolta che restringe l’ambito del diritto penale ma ne rafforza la qualità selettiva. L’intervento repressivo si concentra sulle condotte realmente offensive — l’inganno concreto che causa un danno patrimoniale — distinguendo tra mera apparenza e raggiro effettivo.
Per chi subisce questo tipo di condotte, la tutela penale rimane piena quando le false promesse sono accompagnate da costruzioni artificiose della realtà. Per chi le pone in essere, la riforma ha eliminato il rischio penale legato alla sola vanteria — ma non ha creato alcuna zona franca per chi utilizza documenti falsi, simula comunicazioni e alimenta deliberatamente l’errore della vittima per ottenere denaro.
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Angelo Greco
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