Il decreto Omnibus introduce una soglia di tolleranza per i disallineamenti tra incassi elettronici e corrispettivi trasmessi, distinguendo l’errore fisiologico dalla frode.
Chi gestisce un’attività commerciale sa quanto sia frequente un piccolo scarto tra i pagamenti elettronici incassati e i corrispettivi effettivamente registrati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Ci si chiede allora quale margine di tolleranza esista per queste discrepanze prima di incorrere in sanzioni. La risposta arriva dall’articolo 33 del decreto Omnibuscorrettivo della delega fiscale (Dlgs 148/2026), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto, supplemento ordinario n. 30: viene introdotta una clausola di non punibilità automatica quando il disallineamento tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico e il numero dei pagamenti elettronici accettati non supera il cinque per cento.
Cosa cambia con la nuova soglia di tolleranza
In caso di disallineamento tra le operazioni registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero effettivo dei pagamenti elettronici accettati, le sanzioni amministrative e quelle accessoriepreviste non troveranno applicazione quando la discrepanza rilevata non superi il 5%. Si tratta di una soglia definita oggettiva e verificabile, che consente di isolare i disallineamenti fisiologici, cioè quelli fisiologicamente presenti in qualsiasi attività commerciale, da quelli patologici, restituendo così proporzione a un impianto sanzionatorio che, prima di questa modifica, rischiava di punire la semplice inefficienza gestionale con strumenti concepiti invece per contrastare la frode fiscale.
Come funziona il monitoraggio da parte del Fisco
Il monitoraggio delle discrepanze mensili tra pagamenti elettronici e corrispettivi trasmessi telematicamente costituisce uno strumento di immediato e diretto controllo a disposizione del Fisco. Questo sistema permette di evidenziare come anomali i casi in cui l’ammontare dei pagamenti elettronici risulti superiore all’ammontare dei corrispettivi effettivamente certificati, un segnale che, prima della modifica, veniva trattato in modo indistinto, senza distinguere tra errori marginali e comportamenti sistematicamente elusivi.
Perché questi disallineamenti spesso non hanno natura fraudolenta
Questi disallineamenti potrebbero infatti originare da cause del tutto estranee a qualsiasi intento fraudolento: mere distrazioni dei cassieri nel momento della registrazione dell’operazione, storni di pagamenti elettronici non correttamente completati, sfasature temporanee tra sistemi informatici integrati, o altre semplici imprecisioni operative legate alla gestione quotidiana dell’esercizio commerciale.
Un esercente il cui sistema Pos registra un pagamento andato a buon fine, ma per un problema tecnico temporaneo di collegamento con il registratore telematico quel dato non confluisce correttamente nella trasmissione dei corrispettivi, si trova esposto a un disallineamento puramente tecnico, privo di qualunque volontà di evadere le imposte.
Il quadro sanzionatorio in vigore prima delle modifiche avrebbe assoggettato queste situazioni al medesimo trattamentosanzionatorio previsto per condotte sistematicamente elusive, inclusa la sospensione dell’attività, risultando manifestamente sproporzionato rispetto all’effettiva lesività del comportamento concretamente tenuto dall’esercente.
L’obbligo di integrazione tra Pos e registratore telematico
L’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015 impone la piena integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di accettazione dei pagamenti elettronici. Lo strumento hardware o software utilizzato per l’accettazione del pagamento elettronico deve essere permanentemente collegato al registratore telematico, in modo che i dati dei pagamenti giornalieri confluiscano puntualmente nella memorizzazione e nella successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni previste per la mancata integrazione
Il mancato rispetto di questo obbligo di integrazione ricade nell’ambito del comma 2-quinquies dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione irregolare, comunque contenuta entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre. Alla sanzione pecuniaria si affianca però un rimedio ancora più temibile, quello accessorio previsto dall’articolo 12, comma 2: qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro violazioni dell’obbligo, commesse in giorni diversi, viene disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra tre giorni e un mese.
Un negoziante che accumula quattro contestazioni per irregolarità nella trasmissione dei corrispettivi, distribuite nell’arco di cinque anni, rischia la chiusura temporanea dell’attività per un periodo fino a un mese, indipendentemente dalla gravità economica delle singole violazioni contestate.
Perché la nuova soglia protegge dagli errori marginali
Grazie alla nuova disposizione, queste sanzioni, sia quella pecuniaria sia quella accessoria della sospensione dell’attività, non saranno ora applicabili se il disallineamento riscontrato non supera la soglia del 5%. Questo significa, in pratica, che gli esercenti con piccole discrepanze fisiologiche, dovute a errori operativi occasionali o a problemi tecnici temporanei, non rischieranno più di subire lo stesso trattamento sanzionatorio riservato a chi manipola sistematicamente i propri corrispettivi per evadere le imposte.
Il coordinamento con il futuro regime sanzionatorio unificato
La medesima soglia del 5% è stata contestualmente introdotta anche nel Testo unico delle sanzioni tributarie, disciplinato dal Dlgs 173/2024, garantendo così una coerenza sistematica con il regime sanzionatorio unificato destinato a entrare pienamente in operatività a partire dal 1° gennaio 2027. Questo coordinamento normativo assicura che la tolleranza introdotta con il decreto Omnibus non resti una previsione isolata, ma si integri stabilmente nel quadro complessivo delle sanzioni tributarie applicabili a regime.
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Paolo Florio
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