I requisiti dell’oggetto contrattuale: possibilità, liceità e determinatezza. Ecco cosa dice la legge e quando interviene un terzo arbitratore.

Quando ci si appresta a firmare un accordo, l’attenzione ricade spesso sul prezzo o sulla scadenza. Tuttavia, esiste un elemento ancora più basilare senza il quale l’impegno preso non ha alcun valore giuridico: l’oggetto. Il codice civile (art. 1325 c.c.) lo elenca come il terzo requisito essenziale. Se questo manca, o se non rispetta determinate caratteristiche, l’intero accordo cade nel nulla. Ma cosa succede se l’oggetto del contratto manca o è impossibile? Per rispondere, dobbiamo analizzare la differenza tra la prestazione (ciò che si deve fare) e il bene materiale (ciò che si ottiene), capendo come la legge gestisce i casi in cui vendere qualcosa è vietato o tecnicamente irrealizzabile. In questo articolo spiegheremo con chiarezza quali sono i paletti fissati dal legislatore, come si può vendere una cosa che ancora non esiste e cosa accade quando le parti, incapaci di mettersi d’accordo su un punto, decidono di affidare la decisione a una persona esterna di fiducia.

Cos’è l’oggetto del contratto e quali caratteristiche deve avere?

Nonostante la legge ne fissi i requisiti, il codice non ci dà una definizione secca di oggetto del contratto. Gli studiosi e i giudici hanno chiarito che questo termine ha un doppio significato: identifica sia la prestazione a cui le parti si obbligano, sia il bene concreto che è al centro di quella prestazione.

Per fare un esempio pratico: in una compravendita, l’oggetto è sia il trasferimento della proprietà (l’azione giuridica), sia la casa o l’auto che viene venduta (il bene fisico).

Perché il contratto sia valido, l’oggetto deve rispettare tre requisiti fondamentali indicati dall’art. 1346 c.c.:

Se manca l’oggetto, o se manca anche solo uno di questi requisiti, la conseguenza è la più grave prevista dal nostro ordinamento: la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).

Quando la prestazione è considerata impossibile dalla legge?

La possibilità va intesa in due sensi: naturalistico e giuridico.

L’impossibilità naturalistica si verifica quando la prestazione non può essere eseguita nei fatti: ad esempio, impegnarsi a consegnare un oggetto che è già andato distrutto o a compiere un’azione umanamente inattuabile.

L’impossibilità giuridica, invece, si ha quando l’azione non è vietata in sé, ma la legge impedisce che quel bene sia oggetto di scambio. Un esempio classico è la vendita di un bene del demanio pubblico (come una spiaggia), che per natura è inalienabile.

Bisogna distinguere il momento in cui nasce l’impossibilità:

  • se è originaria (c’è già alla firma), il contratto è nullo;

  • se è successiva (sopravviene dopo), e non è colpa del debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1218 c.c.) ma il contratto era nato valido.

C’è un’eccezione importante: se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva o a un termine, è valido anche se l’oggetto era inizialmente impossibile, purché diventi possibile prima che la condizione si avveri o il termine scada (art. 1347 c.c.).

La Cassazione (Cass. 27.12.2022, n. 37804) ha precisato che l’impossibilità che annulla il contratto deve essere assoluta (impedimenti oggettivi insuperabili); le semplici difficoltà esecutive non bastano a rendere nullo l’accordo.

Si possono vendere beni che ancora non esistono?

Sì, la legge (art. 1348 c.c.) ammette la vendita di cose future o la cessione di diritti futuri, salvo specifici divieti. Un divieto famoso riguarda la donazione: non si possono donare beni futuri, a meno che non siano frutti non ancora separati (art. 771 c.c.).

Quando si vendono cose future (ad esempio, il vino che verrà prodotto dalla prossima vendemmia), la proprietà non passa subito, ma si trasferisce automaticamente nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.).

Cosa significa che l’oggetto deve essere lecito?

L’oggetto è lecito quando non è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Questi parametri cambiano con l’evolversi della società.

Un caso interessante trattato dalla giurisprudenza riguarda la vendita di beni falsi. La Cassazione ha stabilito che vendere titoli di debito pubblico o opere d’arte falsi (presentati come veri) non rende il contratto nullo per illiceità dell’oggetto (poiché vendere titoli o quadri è lecito in astratto). Si tratta invece di una vendita di aliud pro alio (una cosa per un’altra), che è un grave inadempimento.

Di conseguenza, l’acquirente non deve chiedere la nullità, ma la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno (Cass. 24.9.2013, n. 21829; Cass. 27.11.2018, n. 30713).

Come si stabilisce il contenuto se non è ancora definito?

L’oggetto è determinato quando è individuato con precisione. È determinabile quando il contratto non lo specifica subito, ma fornisce i criteri (legali o stabiliti dalle parti) per individuarlo in un secondo momento.

Se le parti non determinano l’oggetto e non indicano nemmeno il modo per farlo, il contratto non è concluso.

Per i contratti preliminari di vendita immobiliare, la Cassazione (Cass. 10.5.2018, n. 11297) ha chiarito che basta che l’immobile sia identificabile in modo inequivoco, anche tramite rimando a documenti esterni (ubicazione, confini). Tuttavia, c’è un limite: se si rinvia a una planimetria allegata che poi non viene prodotta o non c’è, l’oggetto resta indeterminato e il contratto non è valido (Cass. 24.1.2020, n. 1626; Cass. 19.11.2020, n. 26351).

In alcuni casi, come nell’appalto, se mancano dettagli, la legge interviene con criteri integrativi (regole dell’arte, usi) per salvare il contratto, purché gli elementi fondamentali siano fissati (Cass. 08.1.2020, n. 133).

Può un terzo decidere l’oggetto del contratto al posto delle parti?

Le parti possono affidare la determinazione dell’oggetto a un terzo, chiamato arbitratore. Questa operazione si chiama arbitraggio.

La legge (art. 1349 c.c.) prevede due modalità:

  1. equo apprezzamento: il terzo deve decidere con equilibrio. Se non lo fa, o se la sua decisione è manifestamente iniqua o erronea, le parti possono rivolgersi al giudice, che deciderà al posto del terzo (Cass. 8.2.2019, n. 3835);

  2. mero arbitrio: le parti si affidano totalmente alla discrezionalità del terzo (“carta bianca”). In questo caso, la decisione si può impugnare solo provando la mala fede del terzo.

Attenzione a non confondere l’arbitraggio con la perizia contrattuale. Nella perizia, le parti chiedono a un esperto un accertamento tecnico (es. stimare un danno assicurativo) basato su regole scientifiche, non su equità mercantile. Per questo motivo, la perizia non è impugnabile per “iniquità”, ma solo per vizi della volontà come l’errore o il dolo (Cass. 30.6.2005, n. 13954; Cass. 3.11.2021, n. 31245).

Cosa accade se il terzo non decide o sbaglia la valutazione?

Le conseguenze variano in base al mandato dato al terzo:

  • Se doveva decidere con equo apprezzamento e non lo fa (o lo fa male), il giudice può intervenire e integrare il contratto determinando l’oggetto o correggendo la decisione iniqua.

  • Se doveva decidere con mero arbitrio e non lo fa (e le parti non si accordano per sostituirlo), il contratto è nullo. Il giudice non può sostituirsi al mero arbitrio del terzo, perché manca la volontà delle parti.

Esistono infine casi particolari: nella donazione è vietato far decidere l’oggetto a un terzo (art. 778 c.c.), mentre nella vendita, se il terzo incaricato di fissare il prezzo non accetta o non decide, la nomina passa al presidente del tribunale (art. 1473 c.c.).




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 Angelo Greco

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