Un nostro lettore qualche giorno fa ci ha inviato i dispositivi e le motivazioni di due sentenze recenti di Cassazione riguardanti la vicenda della celeberrima frode fiscale dell’avvocato Oreste Morcavallo, uno dei legali civilisti più importanti se non il più importante per mole di affari della città di CosenzaDalle stesse si evince che il Morcavallo è stato condannato per occultamento delle scritture contabili mentre come da scontato copione è scattata la prescrizione per il reato di frode fiscale. Attualmente la Corte di Appello di Catanzaro deve solo sentenziare sul trattamento sanzionatorio nei confronti dell’avvocato e poi questa vicenda, ormai quasi decennale, si concluderà.

Pertanto possiamo affermare senza tema di smentita che il Morcavallo ufficialmente è un “condannato definitivo”. Il nostro lettore che, al pari di noi, non sopporta la supponenza, la presunzione e l’arroganza dell’avvocato Morcavallo ci ha tenuto a precisare che la città di Cosenza deve sapere di questa notizia che vogliono che rimanga segreta. E noi, come sempre e come al solito, siamo pronti a recitare il nostro ruolo di verità sia perché non sopportiamo Morcavallo ma soprattutto perché godiamo come ricci quando i nostri colleghi cercano di nascondere qualche notizia e non ci riescono. Riassumeremo pertanto la lunghissima vicenda giudiziaria in due parti distinte, anche per non tediare troppo i nostri lettori, partendo da quando la notizia – obtorto collo – si è diffusa come un lampo in città nel corso del mese di settembre del 2016. PRIMA PARTE 

SECONDA PARTE

Dopo l’assoluzione del porto delle nebbie in primo grado, in appello a Catanzaro la sentenza era stata ribaltata condannando a due anni e sei mesi di reclusione l’avvocato Oreste Morcavallo: un clamoroso ribaltone che evidentemente smascherava i soliti giochi di potere all’interno del porto delle nebbie cosentino. Morcavallo allora aveva presentato ricorso straordinario in Cassazione e la Suprema Corte a novembre del 2025 aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello con motivazioni peraltro disarmanti. Ed eccoci all’esito, reso noto nei giorni scorsi e “silenziato” chirurgicamente dai media di regime del ricorso “straordinario” in Cassazione.

Luglio 2026 – ricorso straordinario in Cassazione


Con sentenza, emessa in data 18 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, a seguito di ricorso proposto da Oreste Morcavallo avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 7 febbraio 2025, che, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cosenza, lo aveva condannato alla pena di legge (2 anni e 6 mesi) per i reati di occultamento delle scritture contabili, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di frode fiscale, perché estinto per prescrizione; ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, la medesima pronuncia, relativamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati di occultamento delle scritture contabili; e ha dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso del Morcavallo. 

2. Avverso la sentenza di questa Corte, Oreste Morcavallo ha proposto, tramite i difensori di fiducia, ricorso straordinario, articolando due motivi che neanche riportiamo per quanto erano pieni di inutili cavilli e nessuna sostanza e che sono stati rispediti al mittente. In sostanza, il Morcavallo invocava la prescrizione anche per il reato di occultamento delle scritture contabili ritenendo che ci fossero stati “errori” da parte della Cassazione…

3. In data 16 giugno 2026 il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello ha depositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 19 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 5. In data 30 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria, con cui, reiterando le proprie censure, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

6. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale Corte di Cassazione sia incorsa «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso»…

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l’art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere − anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;

c) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma, atteso che l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l’errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell’art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l’errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere decisivo»; f) l’errore di fatto può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura», ovverossia che l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilimente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;

g) il disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui «nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante….

I PUNTI SALIENTI DELLA VICENDA PROCESSUALE RIASSUNTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

4 3. Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato. La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l’attuale ricorrente di plurime violazioni degli artt. 3 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Assolto in primo grado, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero di Co senza, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2025, condannava l’imputato per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10 d.lg.s. n. 74 del 2000 (capi 5 e 6). OCCULTAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI. 

Avverso tale sentenza Oreste Morcavallo proponeva ricorso per cassazione deducendo, per quel che qui rileva, tra le altre doglianze, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero (secondo motivo). Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, la difesa del ricorrente chiedeva, altresì, di chiararsi la prescrizione dei reati di OCCULTAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI, maturata nelle more del ricorso, alla data del 12 novembre 2025.

3.1. Nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo, la Corte di legittimità ha in premessa ribadito il principio, richiamando numerosi precedenti in materia (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 01; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 – 01), secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto, ricordando che a norma dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’atto di appello del Pubblico ministero può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata addetta all’ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l’atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell’atto presuppone un’attività di veri fica dell’identità dell’incaricato, il quale svolge un’attività meramente materiale nell’ambito delle funzioni dell’ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell’ufficio stesso.

La Corte ha anche rimarcato come non fosse in contrasto con tali principi il caso trattato da Sez. 1, n. 3820 dell’11/01/2017, dep. 2018, Errico, Rv. 272424 01 (precedente richiamato dal ricorrente), riguardante un’ipotesi in cui non si desumeva dall’atto né il nome del procuratore appellante né della persona che aveva curato il deposito dell’impugnazione.

La sentenza impugnata ha, infine, evidenziato che la Corte territoriale aveva ritenuto accertato, dal momento che l’assistente giudiziario si era limitato ad apporre solo il timbro con la data di ricezione, che l’impugnazione fosse stata depositata dallo stesso Pubblico ministero che aveva redatto e sottoscritto l’atto e che tale interpretazione non era stata oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente.

3.2. La questione relativa al decorso dei termini di prescrizione dei reati di cui all’art. 10 d.lgs. contestati ai capi 5) e 6) è stata affrontata dalla Corte alla pag. 5. La sentenza impugnata ha, innanzitutto, precisato che essendo stata accertata la fattispecie dell’occultamento, e non quella della distruzione delle scritture contabili, di natura permanente, la decorrenza della prescrizione era da individuarsi dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, con conseguente scadenza del termine massimo (pari a 10 anni), tenuto conto del periodo di sospensione (pari a 465 giorni) al 1° aprile 2026, successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.

Nell’individuare il periodo di sospensione la Corte di legittimità ha ritenuto di aggiungere al periodo già individuato dalla Corte di appello, pari a 325 giorni, un ulteriore periodo di 140 giorni, comprensivo del rinvio effettuato all’udienza del 24 febbraio 2020 all’udienza dell’8 giugno 2020 (avendo il giudice dato atto di non aver rinviato al 13 marzo 2020 in quanto il difensore aveva rappresentato per quella data un impedimento a comparire) e del successivo differimento di ufficio (per l’emergenza sanitaria da Covid 19) all’udienza del 12 novembre 2020, con ordinanza, contenente anche la declaratoria di sospensione della prescrizione, no tificata alle parti e mai impugnata dal ricorrente.

La Corte ha quindi osservato che anche a voler considerare solo il periodo di sospensione di 64 giorni, per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il rinvio per legittimo impedimento rappresentato dal difensore all’udienza del 24 febbraio 2020, a valere dal 13 marzo all’8 giugno (data dell’originario rinvio prima del differimento di ufficio), la prescrizione sarebbe maturata il 15 o l’11 gennaio 2026, e quindi in data successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.

4. Ciò precisato, il primo motivo risulta manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, all’esito di una valutazione immune dal denunciato errore percettivo, − non sindacabile, quindi, con il rimedio esperito −, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulate dal ricorrente in ordine all’ammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto in contrasto con un consolidato orientamento ermeneutico delle norme di cui si invocava la violazione e prive di adeguato confronto con le ragioni poste, sul punto, alla base della decisione impugnata.

5. Il secondo motivo è infondato. Al netto del riferimento anche al periodo di sospensione successivo all’11 marzo 2020, che però la stessa sentenza impugnata ha escluso nella parte finale del proprio ragionamento, è evidente che la Corte non è incorsa in alcuna svista o equivoco in ordine al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, e che, al contrario, esso è frutto di un articolato apprezzamento valutativo degli elementi documentali, che, seppure in ipotesi erroneo, non può essere emendato con il rimedio esperito. Giova ribadire, al riguardo, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di Cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata da quest’ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche».

6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CONCLUSIONI – Fin qui la seconda sentenza della Cassazione, che dopo aver smontato il primo ricorso di Morcavallo a novembre 2025, pochi giorni fa, alla fìne del mese di luglio, ha rigettato anche il ricorso straordinario. Riepilogando e per una migliore comprensione dei fatti, l’avvocato Oreste Morcavallo è stato assolto in primo grado. poi condannato in secondo grado alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Quindi, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza per il reato di frode per intervenuta prescrizione ma ha confermato la condanna definitiva per occultamento delle scritture contabili. Lo ha fatto con un annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro solo per il trattamento sanzionatorio. E rigettando il ricorso straordinario a luglio 2026 ha confermato la condanna definitiva al Morcavallo per il reato di occultamento delle scritture contabili. 

Dovendo riflettere e ragionare sui fatti, è del tutto evidente che, per il reato di frode prescritto, la Cassazione ha motivato la provata condotta criminosa del Morcavallo. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione ampia ed esaustiva nonché in linea con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la condotta dell’imputato non si era limitata a una mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione, perché l’omessa registrazione delle fatture nelle scritture contabili rappresentava solo un passaggio del complesso e macchinoso sistema messo in piedi dall’imputato. Il Morcavallo, infatti, non solo aveva omesso di registrare diverse fatture tra quelle emesse nel periodo d’imposta 2012, ma aveva anche rinumerato le fatture effettivamente registrate, attribuendo alle stesse, in contabilità, dei numeri non corrispondenti a quelli reali, al fine di simulare il rispetto della progressiva numerazione delle fatture obbligatoriamente imposta per legge. Tale nuova numerazione non si era resa necessaria, dunque, per rimediare a errori formali, come argomentato dalla difesa e sostenuto dal Tribunale, ma era stata effettuata per occultare diverse fatture tra quelle materialmente emesse, così da esporre in dichiarazione di elementi attivi inferiori, sottraendoli al pagamento delle imposte dirette e all’IVA.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto i versamenti di contanti sul conto della moglie o la richiesta ai clienti di pagare direttamente a questa dei mezzi del pari insidiosi e fraudolenti, perché idonei a rendere più difficoltosi e a ostacolare i controlli e gli accertamenti dei finanzieri sulla corrispondenza tra il fatturato e il percepito. Di qui anche il dolo specifico di evasione. Dalla lettura complessiva, e non atomistica, dei numerosi elementi di accusa, la Corte territoriale ha tratto la conclusione logica e razionale che la reiterazione negli anni delle suddette condotte fraudolente era finalizzata proprio all’evasione fiscale.
A questo punto resta solo da definire il trattamento sanzionatorio (pena della reclusione) che sarà deciso dalla Corte di appello di Catanzaro. Ma adesso tutta la città di Cosenza sa che Morcavallo, che fino all’altro ieri ciarlava di… legalità è un legale che non solo evade il fisco ma occulta le scritture contabili in maniera, a dirla tutta, pacchiana e grossolana. Tanto vi dovevamo e come sempre, a futura memoria.

 


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