Coppie di fatto, famiglie arcobaleno, gestazione per altri, affidamento dei figli e congedi parentali: un panorama giurisprudenziale che ridisegna il modello familiare italiano.
Quasi sempre i giudici precedono il legislatore. Nel diritto di famiglia questo è particolarmente vero: la legge fatica a stare al passo con i cambiamenti sociali, e sono le corti — la Cassazione, la Corte Costituzionale, i tribunali di merito — a colmare i vuoti, a estendere i diritti, a ridisegnare i confini di ciò che si intende per famiglia. Il risultato, guardando alle sentenze degli ultimi due anni, è un sistema in rapida trasformazione.
La domanda che molti si pongono è cosa hanno cambiato le sentenze del 2025 e 2026 in materia di famiglia e genitorialità: la risposta abbraccia un orizzonte molto ampio. Le coppie di fatto hanno ottenuto nuove tutele economiche e la sospensione della prescrizione dei crediti reciproci. Le famiglie arcobaleno hanno visto riconoscere lo status di figlio alle bambine nate da procreazione medicalmente assistita con doppia madre. Il collocamento dei figli in tenera età non può più essere affidato alla madre per automatismo. Il congedo parentale spetta anche alla seconda madre nella coppia omosessuale. E sulla gestazione per altri la parola passa ora alla Corte Costituzionale.
Le coppie di fatto: obbligazione naturale e sospensione della prescrizione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28 del 2025, ha affermato per la prima volta che nelle unioni di fatto esiste un dovere morale e sociale di assistere l’ex convivente in difficoltà, anche dopo la fine del rapporto. Le somme spese per sostenere economicamente un ex partner more uxorio rientrano nell’ambito di un’obbligazione naturale e non devono essere restituite.
Il caso era quello di un fratello unilaterale che chiedeva al fratello maggiore quanto speso dalla madre comune per il mantenimento del loro padre dopo la fine dell’unione di fatto. La Corte ha respinto la pretesa restitutoria, motivando anche con i dati statistici sulla diffusione delle convivenze libere, che oggi superano in numero le famiglie fondate sul matrimonio.
Sul fronte della prescrizione, la Corte Costituzionale — con la sentenza n. 7 del 2026 — ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, comma 1, n. 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione dei crediti reciproci anche tra conviventi di fatto. La ratio è la stessa che giustifica la sospensione tra coniugi: preservare il legame affettivo senza imporre atti interruttivi della prescrizione percepiti come lesivi dell’affectio reciproca. La sospensione opera anche per le convivenze non registrate, purché inizio e fine siano provati con certezza.
Le famiglie arcobaleno: la svolta della Corte Costituzionale
La sentenza più significativa degli ultimi anni in materia di famiglie arcobaleno è la n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale. La Consulta ha riconosciuto il diritto dei bambini nati in Italia con procreazione medicalmente assistita praticata all’estero — dove è legale — di avere, fin dalla nascita, lo status di figlio di entrambe le madri che hanno condiviso il progetto procreativo.
La scelta della genitorialità da parte della madre non biologica è un passaggio senza ritorno: sorge il diritto a vedere trascritto il suo nome nell’atto di nascita del figlio e parallelamente il dovere di prendersi cura della sua educazione, del suo mantenimento e della sua istruzione, senza possibilità di ripensamenti. La Consulta ha giudicato l’adozione in casi particolari uno strumento non adeguato — proprio perché consente ripensamenti — e ha imposto una soluzione che garantisca la stabilità dello status fin dalla nascita.
Sulla scia di questa pronuncia si è mossa la Cassazione, con la sentenza n. 4977 del 2026, riconoscendo pienamente legittima la genitorialità della madre non solo intenzionale ma anche genetica — quella che ha fornito l’ovocita, fecondato in vitro con seme di donatore anonimo e impiantato nel ventre della partner. La Corte ha accolto il ricorso di una coppia di donne contro la decisione della Corte d’Appello di Milano di cancellare il nome della madre di intenzione precedentemente trascritto.
La donna single e la procreazione medicalmente assistita: il limite resta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 del 2025, ha confermato la legittimità dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, che vieta l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle donne single. La preclusione non è irragionevole né sproporzionata nell’attuale quadro normativo. La Consulta ha però precisato che la Costituzione non ostacola un’eventuale estensione legislativa dell’accesso alla Pma a nuclei familiari diversi da quelli oggi indicati — inclusa la famiglia monoparentale — lasciando aperta la porta a un futuro intervento del legislatore.
La gestazione per altri: la parola passa alla Consulta
La questione più delicata e politicamente sensibile riguarda i figli nati con gestazione per altri — pratica vietata in Italia con l’introduzione di un reato universale dal governo Meloni. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 5656 del 2026, ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione relativa al riconoscimento di questi figli.
La questione sottoposta alla Consulta è se il figlio nato all’estero da gestazione per altri, nel rispetto delle norme locali, possa ottenere lo status filiationis attraverso un accertamento giudiziale — sul modello di quanto avviene per i figli incestuosi — superando il sistema attuale fondato sulla stepchild adoption da parte del genitore intenzionale. Il riconoscimento non sarebbe automatico: verrebbe sottoposto al vaglio del giudice per valutare l’effettivo interesse del minore, caso per caso.
Il congedo parentale della seconda madre: la disparità è incostituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2026, ha riconosciuto il diritto ai dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% anche per la madre intenzionale nella coppia composta da due donne. Ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui nega il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne entrambe riconosciute come genitori nei registri di stato civile.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la norma: consentendo il congedo solo al padre, escludeva la seconda madre da un beneficio riconosciuto dallo Stato a coppie dello stesso sesso in altri contesti. Una disparità di trattamento manifestamente irragionevole.
L’affidamento dei figli: stop all’automatismo materno
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078 del 2026, ha segnato un cambio di passo rilevante sull’affidamento dei figli in tenera età. Il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la madre basandosi unicamente sul fatto che i figli, essendo molto piccoli, hanno come riferimento principale la figura materna.
Il caso riguardava due figli di otto anni. La Corte d’Appello aveva affidato il collocamento prevalente alla madre ritenendo che, in caso di figli in età prescolare o consimile, la posizione materna fosse maggiormente rispondente agli interessi della prole. La Cassazione ha censurato questa valutazione come fatta “in astratto” — basata sulla sola età dei minori, senza considerare le modalità concrete di relazione con entrambi i genitori. La valutazione va fatta caso per caso, tenendo presente il preminente interesse dei minori e il rapporto affettivo che i bambini hanno con il padre e con la madre.
Sempre in tema di relazioni dei minori, l’ordinanza n. 6658 del 2025 ha ribadito che i minori non possono essere costretti a costruire legami: il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti non può essere applicato meccanicamente. La Cassazione ha annullato un provvedimento che imponeva a un bambino di riprendere i rapporti con i nonni paterni anche con modalità forzate e l’intervento della forza pubblica.
Genitore 1 e genitore 2 tornano sulla carta d’identità
Il 2025 ha sancito il ritorno della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” sulla carta d’identità dei minori. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9216 del 2025, hanno respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, che aveva sostituito il termine “genitori” con “padre” e “madre”.
Secondo la Corte, l’indicazione “padre” e “madre” sulla carta d’identità elettronica è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione in casi particolari. Una pronuncia che, al di là del simbolismo del documento, conferma la direzione di una giurisprudenza orientata a rendere i diritti effettivi per tutte le configurazioni familiari riconosciute dall’ordinamento.
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Angelo Greco
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