La legge (art. 2941 c.c.) sospende il decorso della prescrizione tra coniugi per tutelare l’armonia familiare. Nel 2026 la Corte costituzionale ha esteso questa tutela anche ai conviventi di fatto. Così il diritto non si perde finché il rapporto di coppia è in corso.
Molti lettori ci chiedono come funziona la prescrizione nei rapporti di coppia, e in particolare tra coniugi e conviventi.
Sappiamo tutti che la prescrizione è il meccanismo giuridico attraverso il quale un diritto si estingue se non viene esercitato entro un determinato periodo di tempo. Ma molti non sanno che la legge prevede alcune ipotesi in cui il decorso della prescrizione si “ferma”, cioè rimane sospeso.
Una di queste riguarda i rapporti familiari, proprio per evitare che l’esercizio di un diritto da parte di un componente nei confronti di un altro possa compromettere legami affettivi particolarmente delicati.
In particolare, la legge (art. 2941 c.c.) prevede una apposita causa di sospensione del decorso della prescrizione tra coniugi, e recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 7 del 2026) ha esteso la sospensione anche alle coppie di fatto.
Si tratta di una svolta importante: ora la sospensione della prescrizione non riguarda più solo i coniugi, ma anche i conviventi di fatto, eterosessuali e omosessuali, anche se la convivenza non è registrata.
Vediamo come funziona l’istituto della sospensione della prescrizione, cosa dice la legge e cosa è cambiato concretamente dopo la pronuncia della Consulta. Ti parleremo anche del problema delle coppie di coniugi separati, per le quali in giurisprudenza non è del tutto chiaro se la sospensione della prescrizione si applichi o no; ma anche qui si intravede una soluzione.
Che cos’è la sospensione della prescrizione
La sospensione della prescrizione è un meccanismo che congela il decorso del tempo: il termine non continua a maturare finché dura la causa di sospensione e riprende a decorrere solo quando questa viene meno.
Diversamente dall’interruzione (che azzera il termine), la sospensione non cancella il tempo già trascorso, ma lo mette in pausa.
Sospensione della prescrizione tra coniugi
L’art. 2941, primo comma, n. 1, del Codice civile stabilisce che:
La prescrizione rimane sospesa tra i coniugi.
La ratio della norma è chiara: evitare che un coniuge sia costretto a fare causa all’altro (o comunque ad avviare atti formali e conflittuali) solo per non perdere un diritto, come un credito o una pretesa patrimoniale.
L’ordinamento ritiene, infatti, che durante il matrimonio non sia “esigibile” un comportamento che potrebbe incrinare l’armonia familiare.
Questa impostazione è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 451 del 1991.
La sospensione vale anche in caso di separazione?
Qui è necessario fare attenzione.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, la sospensione NON opera in caso di separazione legale, perché viene meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La separazione, infatti, attesta l’esistenza di una “crisi conclamata” in cui l’armonia del rapporto di coppia è già irrimediabilmente compromessa.
La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. 6, sent. n. 17856 del 27-08-2020; conf. Cass. n. 32212/2022 e Cass. n. 33113/2023) ha chiarito che ciò che conta non è lo status formale di coniuge, ma la persistenza dell’affectio e della comunione di vita.
Quando queste cessano (come accade con la separazione), la prescrizione riprende a decorrere.
Il problema dei conviventi di fatto (prima del 2026)
Per molti anni, la sospensione della prescrizione non si applicava ai conviventi di fatto, neppure se la convivenza era stabile, duratura e assimilabile a una vera e propria famiglia.
La Corte costituzionale, con una risalente sentenza del 1998, aveva ritenuto che l’assenza di un vincolo giuridico formale (come il matrimonio) impedisse l’estensione automatica della tutela.
Il risultato pratico era questo: il convivente creditore doveva interrompere la prescrizione anche durante la convivenza, così rischiando seriamente di compromettere il rapporto affettivo in corso.
La svolta: sentenza Corte costituzionale n. 7/2026
Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto .
Perché la norma era incostituzionale
Secondo la Corte:
- non è ragionevole imporre a una persona la scelta tra tutelare il rapporto affettivo o rischiare di perdere un proprio diritto;
- la ratio della sospensione (tutela dell’armonia familiare) vale allo stesso modo per i conviventi stabili;
- la convivenza di fatto è una formazione familiare tutelata dall’art. 2 della Costituzione.
In sostanza, ora il conflitto interiore del convivente è identico a quello del coniuge ed è ritenuto meritevole di tutela giuridica allo stesso modo, dunque si applica anche ai conviventi di fatto la sospensione della prescrizione.
È una decisione che allinea il diritto civile alla realtà delle famiglie di oggi e rafforza la tutela dei diritti senza sacrificare i legami affettivi.
Ciò in concreto significa che:
- il termine di prescrizione si ferma per tutta la durata della convivenza;
- riprende a decorrere solo quando la convivenza cessa.
Questo vale per tutti i diritti soggetti a prescrizione, come crediti, restituzioni di somme, diritti risarcitori.
Serve la registrazione della convivenza?
No. La Corte Costituzionale ha chiarito che la sospensione opera anche se la convivenza non è registrata all’anagrafe, purché:
- la convivenza sia stabile;
- la sua esistenza e durata siano dimostrabili con certezza a posteriori, con ogni mezzo di prova (documenti, testimoni, comportamenti concludenti).
La registrazione anagrafica è quindi solo una facilitazione probatoria, non una condizione necessaria né un requisito obbligatorio.
Vale anche per le coppie dello stesso sesso?
Sì. La sentenza della Consulta specifica che la tutela riguarda senza distinzioni sia le coppie eterosessuali (unione di due persone di sesso diverso), sia le coppie omosessuali (cioè entrambe del medesimo sesso).
Il riferimento è alla definizione di conviventi di fatto contenuta nella legge n. 76/2016 (legge Cirinnà).
Effetti pratici: cosa cambia davvero
A livello pratico, la disciplina giuridica della sospensione della prescrizione comporta che:
- se un convivente vanta un credito verso l’altro (es. somme prestate, spese sostenute, altri diritti patrimoniali);
- il tempo della convivenza non conta ai fini della prescrizione;
- il diritto non si perde solo perché non è stato fatto valere durante la vita comune.
Quindi il computo del termine prescrizionale “si ferma” per tutta la durata della convivenza e ricomincia a decorrere solo quando questa finisce.
Ciò significa che la prescrizione si “congela” mentre il rapporto di coppia è in essere e riparte solo alla cessazione della convivenza, momento in cui diventa ragionevole pretendere l’esercizio del diritto.
Quando la prescrizione è sospesa tra coniugi
La prescrizione rimane sospesa automaticamente tra marito e moglie:
- durante il matrimonio;
- senza bisogno di atti formali o richieste;
- per tutti i diritti soggetti a prescrizione (crediti, restituzioni, risarcimenti).
La sospensione serve a evitare che un coniuge debba “fare causa” all’altro solo per non perdere un diritto.
Separazione legale: la sospensione vale ancora?
No.
Secondo la giurisprudenza consolidata:
- con la separazione legale viene meno la comunione materiale e spirituale;
- di conseguenza, la prescrizione riprende a decorrere, anche se il matrimonio non è ancora sciolto.
Conta il rapporto sostanziale, non lo status formale.
Per quali diritti si sospende la prescrizione?
La sospensione può riguardare, ad esempio:
- somme di denaro prestate al partner;
- spese sostenute per beni intestati all’altro convivente (es. la ristrutturazione della casa di sua proprietà);
- crediti derivanti da accordi patrimoniali;
- diritti restitutori o risarcitori.
In tutti questi casi, si applica l’art. 2941 c.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2026: quindi durante il matrimonio, o la convivenza di fatto, la prescrizione resta sospesa.
Quando la prescrizione ricomincia a decorrere
Il termine di prescrizione riprende a decorrere quando il rapporto affettivo cessa.
Questo momento, per i coniugi, coincide con la separazione o divorzio, mentre per i conviventi si individua nella fine della convivenza di fatto.
Da quel momento, il titolare del diritto deve attivarsi nei tempi ordinari (es. 10 anni per gli ordinari diritti di credito patrimoniali, o più brevi per la riscossione di determinati tipi di somme (per conoscerli tutti in dettaglio, leggi la nostra tabella di prescrizione dei crediti).
In sintesi
- La prescrizione è sospesa tra i coniugi durante il matrimonio
- La sospensione non opera in caso di separazione legale
- Dal 23 gennaio 2026 la sospensione vale anche per i conviventi di fatto
- Non serve la registrazione anagrafica della convivenza
- La tutela riguarda tutte le coppie, anche dello stesso sesso
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Paolo Remer
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