Cos’è e come funziona il legato in conto di legittima? In cosa consiste la dispensa dall’imputazione? Qual è la differenza tra erede e legatario?
Il testamento consente un ampio margine di autonomia nella distribuzione del patrimonio. Tra le diverse possibilità riconosciute dall’ordinamento, rientra anche l’attribuzione di beni o diritti determinati a favore di soggetti specifici, senza che ciò comporti necessariamente l’assegnazione di una quota dell’intero asse ereditario. Si tratta del legato, una tecnica successoria permette di affiancare all’eredità vera e propria disposizioni mirate, destinate a incidere su singoli cespiti.
Comprendere come assegnare singoli beni in aggiunta all’eredità richiede attenzione alle regole che disciplinano il legato, ai rapporti con la quota di legittima e alle conseguenze giuridiche che derivano dalle diverse scelte del testatore. Il tema assume rilievo pratico soprattutto quando il beneficiario riveste anche la qualità di erede o di legittimario, situazione nella quale entrano in gioco meccanismi di imputazione e possibili alternative, come la dispensa o la sostituzione.
Che cosa significa assegnare singoli beni con il legato
L’assegnazione di singoli beni nel testamento avviene tramite il legato, uno strumento che consente di attribuire uno specifico bene o un determinato diritto a una persona individuata.
L’oggetto del legato deve risultare determinato o almeno determinabile, senza particolari limiti quanto alla tipologia del bene.
Il beneficiario, definito legatario, può coincidere con un parente oppure essere un soggetto estraneo alla successione.
L’attribuzione non comporta l’ingresso nella comunione ereditaria e resta circoscritta al bene indicato dal testatore.
Chi può ricevere un legato in aggiunta all’eredità
Il legato può essere disposto anche a favore di un soggetto che viene istituito erede. In questa ipotesi, l’attribuzione del bene non sostituisce la quota ereditaria ma si affianca ad essa, come meglio diremo nel prosieguo.
Questa modalità prende il nome di legato in conto di legittima quando il beneficiario è titolare di una quota riservata dalla legge.
Il soggetto interessato può assumere la qualità di erede per volontà testamentaria oppure in base alle regole della successione legittima, come accade per i parenti più prossimi.
In che modo il legato incide sulla quota di legittima
Nel legato in conto di legittima, il bene attribuito viene imputato alla quota che la legge riserva ai legittimari (art. 552 c.c.).
Questo significa che, al momento del calcolo complessivo delle attribuzioni ricevute, il valore del bene oggetto di legato concorre a determinare se la quota riservata risulta rispettata.
L’imputazione opera sia per le attribuzioni effettuate tramite donazioni sia per quelle realizzate mediante legato. L’effetto pratico consiste nella riduzione della parte di eredità ancora spettante al legittimario.
Quando il legato non viene imputato alla legittima
Il legato in aggiunta all’eredità consente al legatario di beneficiare di attribuzioni ulteriori rispetto alla quota di legittima.
Il testatore può stabilire che il bene attribuito non venga conteggiato nella quota riservata; in tal caso, il legato risulta dispensato dall’imputazione e grava sulla quota disponibile.
Questa scelta consente di attribuire un vantaggio ulteriore al beneficiario, senza incidere sul minimo garantito dalla legge (la quota di legittima, cioè).
La dispensa richiede una previsione espressa nel testamento, in modo da evitare incertezze interpretative al momento dell’apertura della successione (art. 564 c.c.).
In buona sostanza, il legato in aggiunta all’eredità è un legato in conto di legittima con dispensa da imputazione, cioè una disposizione testamentaria che assegna a un legittimario un bene specifico in aggiunta alla sua quota di eredità.
Il beneficiario, dunque, riceve sia il bene legato sia la quota di riserva grazie all’esonero dall’imputazione (cioè la dispensa).
In questo modo, il legato grava sulla disponibile, cioè sulla quota di cui il testatore può disporre liberamente.
È ovviamente necessario che la dispensa non finisca per ledere le quote riservate agli altri legittimari, i quali altrimenti potrebbero agire impugnando il testamento con l’azione di riduzione.
È possibile rinunciare all’eredità e conservare il legato
Il legato e l’eredità costituiscono attribuzioni autonome. Il soggetto designato come erede può rinunciare all’eredità e trattenere il bene ricevuto a titolo di legato.
In questa situazione, il bene resta a carico della quota disponibile, poiché la rinuncia comporta la perdita del diritto alla legittima.
Un’eccezione può verificarsi quando il legato non risulta dispensato dall’imputazione.
Quali differenze esistono tra legato ed eredità
La distinzione tra erede e legatario emerge sotto diversi profili: con l’istituzione di erede viene attribuita una quota dell’intero patrimonio, anche quando il testamento individua beni specifici, che restano parte di una quota ideale; il legato, invece, attribuisce un bene determinato, senza partecipazione alla comunione ereditaria.
Sul piano delle responsabilità, l’erede risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni ricevuti, salvo accettazione con beneficio di inventario. Il legatario risponde dei debiti solo nei limiti del valore del bene attribuito.
Come si acquista il legato rispetto all’eredità
L’eredità richiede un atto di accettazione per essere acquisita; il legato, invece, si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione. Un’eventuale accettazione del legato ha la funzione di rendere definitiva l’attribuzione.
In assenza di interesse, il beneficiario può rinunciare al legato mediante apposita dichiarazione, evitando l’acquisizione del bene o del diritto.
Che cos’è il legato in sostituzione di legittima
Accanto al legato in conto, l’ordinamento prevede il legato in sostituzione di legittima, che consente di assegnare a un legittimario uno o più beni in luogo della quota riservata, escludendolo dalla comunione ereditaria (art. 551 c.c.).
Il legittimario può accettare il legato e rinunciare alla quota oppure rifiutare l’attribuzione e far valere i propri diritti mediante l’azione di riduzione. La disciplina risponde all’esigenza di bilanciare l’autonomia testamentaria con la tutela dei diritti riservati dalla legge.
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Mariano Acquaviva
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