La circolare n. 6/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’evoluzione del regime e le modalità per regolarizzare omissioni e irregolarità
Nuove indicazioni sul regime di adempimento collaborativo e sulle possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. I contribuenti ammessi al sistema che rilevano omissioni o irregolarità nell’applicazione delle norme tributarie, oppure intendono adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, possono intervenire spontaneamente per regolarizzare la propria posizione.
A fornire i chiarimenti è la circolare n. 6/E/2026 del 6 agosto 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’evoluzione della cooperative compliance, il regime finalizzato a rafforzare il rapporto di fiducia e trasparenza tra grandi imprese e amministrazione finanziaria.
Per procedere alla regolarizzazione è prevista la presentazione di una specifica comunicazione entro il termine di nove mesi antecedenti la decadenza dei termini per l’accertamento.
Il ruolo centrale del Tax Control Framework
Uno degli elementi fondamentali del sistema è il Tax Control Framework (TCF), il modello di controllo interno finalizzato a garantire la corretta gestione dei rischi fiscali e la correttezza dei dati contabili e tributari.
Il sistema deve essere certificato da professionisti abilitati. La disciplina contempla inoltre un codice di condotta e procedure di contraddittorio rafforzato, nell’ambito di un modello che punta a privilegiare il confronto preventivo tra contribuente e amministrazione finanziaria.
La riforma prevede anche una progressiva estensione della platea dei soggetti ammessi, attraverso la riduzione delle soglie relative al volume d’affari o ai ricavi: 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028.
L’accesso al regime per i gruppi
È previsto anche il cosiddetto accesso per trascinamento, che consente l’ingresso nel regime alle società controllate prive autonomamente dei requisiti, purché appartenenti a un gruppo nel quale almeno un soggetto risulti ammissibile e sia presente un TCF integrato e unitario.
Il d.lgs. 108/2024 ha esteso questa possibilità ai gruppi individuati in senso civilistico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, superando il precedente riferimento al consolidato nazionale.
Resta inoltre consentito l’accesso ai soggetti che danno esecuzione alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti di importo pari ad almeno 15 milioni di euro, indipendentemente dal volume d’affari.
La disciplina segna inoltre il passaggio da un TCF a modello aperto a un sistema standardizzato e certificato, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-bis, del d.lgs. 128/2015.
La certificazione deve riguardare il sistema di controllo e la conformità ai principi contabili applicati e può essere rilasciata da professionisti iscritti negli elenchi degli avvocati o dei commercialisti. Ha una durata triennale, secondo quanto previsto dal dm 212/2024.
I soggetti già ammessi al regime devono invece acquisire l’attestazione di efficacia operativa entro il 31 dicembre 2026.
Come funziona il ravvedimento guidato
Tra le principali novità procedurali rientra il ravvedimento guidato, pensato per consentire alle imprese aderenti di regolarizzare spontaneamente omissioni e irregolarità.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 128/2015, come modificato dal d.lgs. 221/2023, ed è stato attuato con il decreto n. 126 del 31 luglio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La procedura si sviluppa in tre passaggi principali. Il primo è rappresentato dalla presentazione della comunicazione qualificata, attraverso la quale il contribuente manifesta la volontà di sanare spontaneamente una violazione, anche aderendo alle indicazioni ricevute dall’Agenzia.
Segue la fase del contraddittorio e dello schema di ricalcolo predisposto dall’amministrazione finanziaria, fino alla determinazione definitiva degli importi e al relativo versamento.
Sanzioni ridotte, ma gli interessi continuano a maturare
Il ravvedimento guidato consente di coordinare le riduzioni previste dal ravvedimento operoso ordinario, disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. 472/1997, con le tutele sanzionatorie proprie del regime di cooperative compliance.
L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che, a differenza delle sanzioni, gli interessi non vengono cristallizzati al momento della presentazione della comunicazione qualificata.
Il dm 126/2024 non prevede infatti un meccanismo di congelamento della componente finanziaria. Di conseguenza, gli interessi continuano a maturare giorno per giorno, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo pagamento.
Rafforzata la penalty protection
La riforma amplia anche le tutele previste per i contribuenti aderenti al regime.
Per i rischi preventivamente comunicati attraverso interpello o comunicazione di rischio è prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni, la cosiddetta penalty protection piena.
Per i rischi non significativi ma inseriti nella RCM, le sanzioni sono invece dimezzate, con applicazione entro il limite del minimo edittale.
È prevista inoltre l’esclusione della rilevanza penale per la dichiarazione infedele relativamente ai rischi comunicati, fatta eccezione per le condotte fraudolente o per la presenza di elementi passivi inesistenti, con esclusione dell’obbligo di trasmissione della notitia criminis alla Procura.
Infine, i termini di accertamento vengono ridotti di due anni in presenza di un TCF certificato. La riduzione può aumentare di un ulteriore anno qualora sia presente il cosiddetto visto pesante, previsto dall’articolo 36 del d.lgs. 241/1997.
È inoltre possibile comunicare spontaneamente i rischi relativi ai periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime entro 120 giorni dall’ammissione, oppure dall’entrata in vigore del d.lgs. 108/2024 per i soggetti già aderenti, beneficiando delle medesime tutele.
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