La Cassazione estende la Tabella Unica Nazionale a tutti i danni non patrimoniali, anche per fatti anteriori al marzo 2025. Fine dell’era delle tabelle di Milano e Roma.
Per decenni, quanto valesse un danno fisico permanente dipendeva in parte da dove si faceva causa. Chi agiva a Milano usava le tabelle milanesi, chi agiva a Roma usava quelle romane, chi agiva altrove cercava di capire quale delle due applicare. I valori non erano identici, e la differenza poteva essere significativa. Un sistema irrazionale, che la giurisprudenza aveva cercato di correggere riconoscendo alle tabelle milanesi una sorta di valore nazionale — senza però eliminare del tutto l’incertezza.
La nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale si applica anche agli incidenti e alle cause avvenuti prima della sua entrata in vigore, e anche al di fuori dei casi di circolazione stradale e responsabilità sanitaria? Sì, risponde la Cassazione con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026. La Tabella Unica Nazionale deve trovare applicazione generalizzata come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute, anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 — data della sua entrata in vigore — e anche in settori diversi da quelli per cui è stata formalmente adottata. Il giudice può discostarsene, ma deve motivarlo adeguatamente.
La sentenza chiude una stagione di incertezza e apre una nuova fase nella liquidazione del danno alla persona in Italia.
Cosa è la Tabella Unica Nazionale e perché è stata introdotta
La Tabella Unica Nazionale — abbreviata T.U.N. — è uno strumento normativo che stabilisce i valori monetari da utilizzare per quantificare il danno non patrimoniale da lesioni fisiche e psicofisiche permanenti di una certa gravità. È stata approvata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, ed è entrata in vigore il 5 marzo 2025.
Il danno non patrimoniale comprende essenzialmente il danno biologico — la lesione della salute in sé, valutata in percentuale di invalidità permanente — e il danno morale — la sofferenza soggettiva, il dolore, il turbamento psicologico che accompagna la lesione. Quantificare in denaro queste voci è per definizione un’operazione non esatta: non esiste un prezzo di mercato per la perdita di mobilità di una gamba o per l’angoscia cronica. Il legislatore usa lo strumento della liquidazione equitativa — il giudice stima il danno tenendo conto di parametri predefiniti — e la tabella fornisce quei parametri.
La T.U.N. si applica formalmente alle macrolesioni — invalidità tra il 10% e il 100% — derivanti da circolazione di veicoli a motore e natanti, e da responsabilità sanitaria. Fuori da questi ambiti, e per i fatti anteriori all’entrata in vigore, la norma letterale non la contempla. È questo il nodo che la Cassazione ha dovuto sciogliere.
Il problema: cosa succede per i fatti anteriori al marzo 2025?
L’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 stabilisce che la T.U.N. si applica ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore. Per i fatti anteriori — incidenti stradali avvenuti nel 2022, errori medici del 2020, cause ancora pendenti — la norma non dice nulla di esplicito, lasciando ai giudici la scelta tra continuare con le vecchie tabelle o usare la nuova.
Questa lacuna ha generato immediatamente incertezza. Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 18 luglio 2025, ha sollevato un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. — uno strumento introdotto dalla riforma Cartabia che consente ai giudici di merito di chiedere direttamente alla Cassazione di pronunciarsi su questioni di diritto di particolare importanza prima di decidere il caso concreto.
La questione posta era: il giudice deve usare le vecchie tabelle milanesi per i fatti anteriori al marzo 2025? Oppure deve usare la T.U.N.? Oppure può scegliere discrezionalmente tra le due, purché motivi la scelta?
Due orientamenti si fronteggiavano. Il primo sosteneva l’applicazione retroattiva della T.U.N., valorizzandola come parametro più oggettivo ed evoluto rispetto alle precedenti tabelle. Il secondo richiamava il principio di irretroattività e la necessità di prevedibilità dei costi per assicuratori e strutture sanitarie, che avevano quantificato i rischi sulla base dei valori vigenti al momento del fatto.
La risposta della Cassazione: applicazione generalizzata e retroattiva
La Cassazione, terza sezione, ha risposto con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, enunciando un principio nomofilattico — cioè un principio destinato a orientare in modo vincolante tutta la giurisprudenza successiva.
Il principio è questo: la T.U.N. deve trovare applicazione generalizzata in via indiretta come parametro conforme agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute, anche al di fuori del suo ambito di efficacia diretta, e quindi anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 e non riconducibili alla circolazione stradale o alla responsabilità sanitaria.
La distinzione tra applicazione diretta e indiretta è la chiave di comprensione della sentenza. La T.U.N. si applica direttamente — per obbligo normativo — solo ai casi per cui è stata formalmente adottata: sinistri stradali e responsabilità sanitaria successivi al 5 marzo 2025. Ma si applica indirettamente — come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa — a tutti gli altri casi. Il giudice non è obbligato a usarla per legge, ma deve usarla come punto di partenza per la valutazione equitativa, e può discostarsene solo se ci sono ragioni specifiche adeguatamente motivate.
Questo meccanismo non è nuovo: era già quello con cui le Tabelle di Milano erano diventate di fatto nazionali, pur senza una base normativa. La Cassazione aveva riconosciuto alle tabelle milanesi il valore di diritto vivente — non diritto positivo scritto nella legge, ma prassi così consolidata da funzionare come parametro condiviso. La T.U.N. ora assume questo stesso ruolo, ma con una base normativa reale e una legittimazione molto più solida.
Perché gli artt. 1226 e 2056 cod. civ. giustificano questa estensione
Il fondamento giuridico dell’estensione sta in due norme del codice civile che disciplinano la liquidazione equitativa del danno.
L’art. 1226 cod. civ. stabilisce che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa. Questo è il caso del danno non patrimoniale: non esiste un prezzo di mercato per una lesione permanente, e il giudice deve stimarlo.
L’art. 2056 cod. civ. richiama l’art. 1226 per la responsabilità extracontrattuale, confermando che anche in quel contesto — incidenti stradali, responsabilità sanitaria, qualsiasi altro illecito — il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente.
La liquidazione equitativa non è arbitrio: deve essere ragionata, motivata e — soprattutto — uniforme per situazioni analoghe. Il principio di uniformità del giudizio equitativo è quello che impone al giudice di usare parametri condivisi. Se un soggetto con una invalidità del 30% ha diritto a una certa somma a Milano, un soggetto con la stessa invalidità non può ricevere una somma molto diversa a Palermo — non perché la legge lo dica espressamente, ma perché la liquidazione equitativa non può essere geograficamente casuale.
La T.U.N., in quanto parametro nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, è per definizione lo strumento più adeguato a garantire questa uniformità. La Cassazione dice sostanzialmente: ora che esiste uno strumento ufficiale e nazionale, i giudici devono usarlo come riferimento per la liquidazione equitativa in tutti i casi, non solo in quelli formalmente rientranti nel suo ambito di applicazione diretta.
Il giudice può ancora usare le tabelle di Milano o Roma?
Sì, ma non liberamente. La sentenza n. 8630/2026 non vieta l’uso delle tabelle pretorie — quelle di Milano, Roma o altre. Le consente come deroga motivata alla T.U.N.
Il giudice può discostarsene in presenza di circostanze peculiari che lo giustifichino, purché la deroga sia adeguatamente motivata nella sentenza. Non basta dire “applico le tabelle milanesi perché le preferisco”: occorre spiegare perché, nel caso concreto, il parametro nazionale non è adeguato e quale altro parametro lo sostituisce.
Questo schema — parametro nazionale come regola, deroga motivata come eccezione — è esattamente quello che la giurisprudenza aveva costruito negli anni con le tabelle milanesi rispetto alle altre tabelle locali. Ma ora la gerarchia si è invertita: non sono più le tabelle di Milano a fare da riferimento nazionale, con le altre come eccezioni da giustificare. È la T.U.N. il riferimento nazionale, e le tabelle pretorie diventano le eccezioni motivate.
Cosa cambia nella pratica per chi ha una causa in corso
Le implicazioni pratiche della sentenza n. 8630/2026 sono significative per chiunque abbia o stia per avviare una causa per risarcimento del danno non patrimoniale.
Per i casi ancora pendenti — qualunque sia la data del fatto, anche antecedente al marzo 2025 — il giudice deve usare la T.U.N. come parametro di riferimento. Chi ha subito un incidente nel 2020 e ha ancora la causa in corso può vedere quantificato il proprio danno con i valori della nuova tabella, che potrebbero essere diversi da quelli delle vecchie tabelle milanesi o romane.
Per gli avvocati e i periti che calcolano i risarcimenti nelle trattative stragiudiziali, la T.U.N. diventa il riferimento imprescindibile anche per i sinistri pregressi: usare le vecchie tabelle esponendosi al rischio che il giudice applichi valori diversi è un errore di valutazione che può incidere sugli accordi.
Per le compagnie assicurative e le strutture sanitarie, la retroattività pone qualche complessità nella gestione dei sinistri pregressi, perché i valori della T.U.N. potrebbero differire da quelli su cui erano stati stimati i costi al momento del fatto.
La fine dell’era delle tabelle locali
La sentenza n. 8630/2026 segna la chiusura definitiva di un capitolo della storia del diritto del danno in Italia. Le tabelle di Milano e Roma hanno svolto un ruolo fondamentale per decenni, colmando un vuoto normativo con soluzioni elaborate dalla prassi giudiziaria. La Cassazione stessa aveva riconosciuto loro un valore paranormativo, trasformandole da tabelle locali a parametri nazionali di fatto.
Ora quel ruolo passa alla T.U.N., con una legittimazione molto più solida: non più il riconoscimento giurisprudenziale di una prassi, ma un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce valori uniformi per tutto il territorio nazionale, estesi per via interpretativa a tutti i casi di danno non patrimoniale da lesione della salute.
Il principio di uniformità del trattamento — stesso danno, stesso risarcimento, indipendentemente da dove si fa causa — non era mai stato così vicino alla realizzazione concreta.
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Angelo Greco
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