I trentuno giorni che costituiscono il mese agostano si computano all’interno dei novanta entro i quali la pubblica amministrazione deve notificare la multa?
Secondo la legge (art. 200 c.d.s.), la violazione del codice della strada, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Se ciò non può avvenire, ad esempio perché l’infrazione è stata riscontrata da un dispositivo elettronico (tutor, autovelox, ecc.), la contravvenzione deve essere spedita presso la residenza del responsabile. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: per la notifica delle multe stradali si calcola il mese di agosto?
Praticamente, si tratta di comprendere se i trentuno giorni del mese agostano debbano essere calcolati nel termine complessivo di novanta che la legge impone all’organo accertatore per effettuare la comunicazione del verbale oppure se, come avviene in ambito processuale, si applica la sospensione feriale, con conseguente slittamento al mese di settembre. Cosa stabilisce la legge a tal proposito? Si calcola il mese di agosto quando si notificano le multe stradali? Approfondiamo l’argomento.
Come si notificano le multe stradali?
Come ricordato, la legge stabilisce come regola generale che la contestazione dell’infrazione debba avvenire subito, cioè nel momento stesso in cui viene commessa.
In pratica, quando è possibile, gli agenti fermano il conducente e gli consegnano immediatamente il verbale, spiegando la violazione contestata.
Non sempre, però, questa procedura è realizzabile. Esistono infatti numerose situazioni in cui la contestazione immediata è impossibile o eccessivamente difficoltosa: si pensi, ad esempio, a un eccesso di velocità rilevato con un autovelox lungo un’autostrada, oppure al caso in cui il conducente si allontani senza fermarsi o non possa essere identificato sul momento.
In queste circostanze la legge consente agli organi accertatori di procedere con la contestazione differita, cioè con l’invio del verbale all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo o dell’effettivo trasgressore.
Il termine ordinario entro il quale la multa deve essere notificata è di 90 giorni, elevato a 360 se il destinatario risiede all’estero (art. 201 c.d.s.).
Di regola, questo termine decorre dalla data in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, possono verificarsi situazioni nelle quali l’amministrazione non sia in grado di individuare subito la persona alla quale notificare il verbale, ad esempio perché nei pubblici registri mancano dati aggiornati oppure le informazioni disponibili non consentono di identificare correttamente il responsabile.
In casi del genere, i 90 giorni non iniziano a decorrere dal giorno della violazione ma dal momento in cui, concluse le necessarie verifiche, l’autorità riesce a identificare con certezza il trasgressore.
Lo stesso principio trova applicazione quando il responsabile della violazione viene individuato soltanto in un momento successivo. In questa ipotesi, la pubblica amministrazione può notificare il verbale entro 90 giorni dalla data in cui risultano disponibili, attraverso il P.R.A. o l’Archivio nazionale dei veicoli, l’intestazione del mezzo e tutti gli altri elementi necessari per identificare il destinatario, oppure dal momento in cui dispone concretamente delle informazioni indispensabili per procedere alla notifica (art. 201 c.d.s.).
Ciò non significa, però, che l’amministrazione possa ritardare liberamente l’invio delle multe. La giurisprudenza ha chiarito che il termine può decorrere dall’effettivo accertamento della violazione, anziché dal giorno in cui essa è stata commessa, solo quando il ritardo dipende da circostanze imputabili al trasgressore e non da inefficienze dell’amministrazione (Cass. 21 marzo 2018, n. 7066).
Se il proprietario del veicolo non ha aggiornato tempestivamente il cambio di residenza oppure non è stato trascritto nei registri pubblici il trasferimento della proprietà dell’automobile, è normale che l’identificazione richieda più tempo.
Diversamente, se il ritardo è dovuto al semplice accumulo di verbali da esaminare o al grande numero di infrazioni registrate dagli autovelox, il termine continua a decorrere dalla data della violazione e non può essere prorogato.
Multe stradali: quando si perfeziona la notifica?
In materia di notifica delle multe stradali si applica infatti il principio della scissione degli effetti della notificazione, secondo il quale la notifica produce effetti diversi per chi la invia e per chi la riceve.
Per l’amministrazione, la notifica si considera effettuata nel momento in cui il verbale viene consegnato all’ufficio postale per la spedizione della raccomandata. Per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona solo quando la raccomandata viene ricevuta.
Da quest’ultimo momento iniziano a decorrere i termini per usufruire dell’eventuale pagamento in misura ridotta oppure per proporre ricorso davanti all’autorità competente.
In pratica, se l’amministrazione affida il verbale alle poste entro il termine di legge, evita la decadenza anche se il destinatario riceverà la raccomandata qualche giorno dopo.
Notifica multe: il mese di agosto si calcola nel termine?
Ai fini della notifica delle multe, agosto è un mese come un altro.
Il mese di agosto rientra nel calcolo dei novanta giorni da rispettare per la validità della notifica della multa.
Ciò significa che le contravvenzioni stradali possono essere recapitate anche in questo mese o che, se trasmesse successivamente, dei trentuno giorni agostani va comunque tenuto conto al fine del computo complessivo dei novanta concessi dalla legge per eseguire la notifica.
Insomma: il termine di novanta giorni di cui dispone la pubblica amministrazione per la notifica della multa tiene conto del mese di agosto, per cui i suoi giorni fanno parte del computo complessivo. Il conteggio parte dal giorno successivo all’infrazione; i novanta giorni sono consecutivi (festivi inclusi).
Multe stradali: il mese di agosto si calcola ai fini del ricorso?
Il mese di agosto non si calcola invece ai fini del calcolo dei giorni per presentare ricorso al giudice di pace: la legge (7 ottobre 1969, n. 742) prevede infatti la sospensione feriale dei termini processuali, all’interno dei quali rientrano anche quelli necessari per impugnare le contravvenzioni stradali innanzi all’autorità giudiziaria.
Dunque, il mese di agosto non si calcola nei trenta giorni utili per presentare ricorso al giudice di pace.
La sospensione feriale non si applica invece al ricorso al prefetto: non trattandosi di rimedio giurisdizionale, i termini (sessanta giorni) decorrono anche durante il mese di agosto.
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Mariano Acquaviva
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