Fermo per accertamenti con controllo del giudice, obbligo di residenza in un luogo specifico, diritto al lavoro spostato a 90 giorni: la riforma ridisegna l’intero impianto dell’accoglienza.
Chi segue le vicende dell’immigrazione in Italia si domanda spesso quali novità concrete abbia introdotto il recepimento del patto europeo su migrazione e asilo. Ci si chiede allora: migranti, cosa cambia nelle procedure di asilo e ai confini?La riforma, contenuta nel decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026 e già approvato al Senato con il voto di fiducia, interviene su più fronti: allunga i tempi delle procedure di frontiera, introduce un nuovo istituto di fermo per accertamenti sotto controllo del giudice, sposta a 90 giorni il termine per l’accesso al lavoro dei richiedenti asilo, e restituisce alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari competenze che erano state trasferite alle Corti d’appello nel 2024.
Cosa prevede l’obbligo di residenza per i richiedenti asilo?
L’autorità competente può imporre al richiedente asilo di fissare la propria residenza in un luogo preciso, dove la persona deve restare rintracciabile per tutta la durata dell’esame della domanda.
Il nuovo istituto trova applicazione in tre situazioni distinte: quando il richiedente deve essere trasferito verso lo Stato dell’Unione europea competente a esaminare la sua domanda; quando l’interessato arriva in Italia provenendo da un altro Paese; oppure per ragioni legate alla gestione dei flussi sul territorio nazionale. La misura non è collegata a una valutazione di pericolosità della persona, ma a esigenze organizzative e di rintracciabilità. Il destinatario del provvedimento conserva comunque il diritto di presentare reclamo al giudice contro questa decisione.
Un richiedente asilo arriva in Italia da un altro Paese europeo e deve essere trasferito verso lo Stato competente a esaminare la sua domanda. In attesa del trasferimento, l’autorità gli impone di risiedere in una struttura specifica, dove deve rimanere reperibile: la misura non implica alcun giudizio sulla sua pericolosità, ma serve a garantirne la rintracciabilità durante la procedura.
Quanto durano ora le procedure alla frontiera?
La durata complessiva delle procedure alla frontiera sale da 4 a 12 settimane. Se la decisione sulla domanda non arriva entro questo termine, il richiedente può entrare regolarmente nel territorio nazionale, senza restare bloccato in una condizione di attesa indefinita.
Cambia anche il tempo a disposizione per proporre ricorso contro la decisione: si riduce a 5 giorni. L’impugnazione, inoltre, non blocca automaticamente l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo un’eccezione rilevante: quella relativa ai minori non accompagnati, per i quali il ricorso mantiene invece un effetto sospensivo.
In cosa consiste il nuovo fermo per accertamenti?
Viene introdotto il fermo per accertamenti, sottoposto al controllo del giudice. Chi viene rintracciato in condizione di irregolarità alla frontiera, o soccorso in mare, può essere condotto in punti di raccolta appositamente predisposti per l’identificazione, con rilevamento fotografico e delle impronte digitali.
Se il fermo si protrae oltre le 48 ore, diventa necessaria la convalida di un giudice. La persona sottoposta al fermo ha diritto a un difensore, di fiducia o d’ufficio, e può accedere al gratuito patrocinio se ne ricorrono i presupposti economici.
Cosa cambia nel documento rilasciato a chi chiede protezione?
Per chi presenta domanda di protezione internazionale, il vecchio permesso di soggiorno per richiesta asilo viene sostituito da un nuovo documento, con caratteristiche e tempi di rilascio differenti rispetto al passato, coordinato con le fasi in cui si articola oggi la procedura: manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione della domanda.
Cambia anche la disciplina sulla dichiarazione del domicilio o della residenza. In precedenza, la comunicazione alla questura seguiva tempi propri, distinti dall’iter della domanda; ora questo adempimento è collegato direttamente al momento in cui la domanda viene registrata, unificando così i due passaggi procedurali.
Quando può iniziare a lavorare un richiedente asilo?
Il termine entro cui il richiedente asilo può iniziare a lavorare si sposta da 60 a 90 giorni dalla formalizzazione della domanda. Questo nuovo termine recepisce quanto previsto dalla direttiva europea sull’accoglienza, allineando la disciplina italiana allo standard fissato a livello unionale.
Resta fermo, e viene anzi precisato, il principio secondo cui una persona non può essere trattenuta soltanto perché la sua domanda è ancora in esame, né unicamente in ragione della sua nazionalità.
Quali misure alternative al trattenimento può disporre il questore?
Al posto del trattenimento, il questore può disporre, valutando caso per caso, diverse misure alternative: la consegna del passaporto; una garanzia finanziaria; l’obbligo di dimora in un luogo determinato, eventualmente accompagnato da un controllo elettronico; oppure l’obbligo di presentazione periodica alle forze dell’ordine.
Questo ventaglio di misure consente all’autorità di graduare l’intervento in base alla situazione concreta della persona, senza dover ricorrere necessariamente alla forma più incisiva del trattenimento in una struttura dedicata.
Come cambia la composizione dei tribunali competenti?
Viene abolita la composizione collegiale per tutte le materie di competenza delle sezioni specializzate in immigrazione, incluse la protezione internazionale e la determinazione dello Stato competente a esaminare la domanda: il tribunale giudica ora sempre in composizione monocratica, cioè con un solo giudice.
Torna inoltre alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari la competenza sulla convalida del trattenimento e delle misure alternative, che era stata riservata alle Corti d’appello dal decreto-legge n. 145 dell’11 ottobre 2024. Con questo intervento vengono ripristinate la prossimità territoriale e l’unitarietà della cognizione: lo stesso giudice specializzato che decide sul merito della domanda di asilo convalida ora anche l’eventuale trattenimento della stessa persona.
Cosa prevede l’ufficio per lo smaltimento dell’arretrato?
Presso ogni sezione specializzata viene istituito un ufficio per il processo denominato “stralcio”, con delega ai giudici onorari di pace, destinato a smaltire l’arretrato pregresso, cioè le pendenze accumulate fino alla data dell’11 giugno 2026.
A ciascun ufficio vengono assegnati almeno 3 giudici onorari di pace, che possono ricevere dal giudice togato non solo la delega alla trattazione delle pratiche, ma anche il potere di adottare provvedimenti definitori, in deroga ai limiti ordinariamente previsti per la magistratura onoraria.
Come funziona il nuovo ricorso per Cassazione?
Viene introdotto un nuovo ricorso per cassazione per impugnare il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento del richiedente asilo, oppure sulle nuove misure alternative al trattenimento.
Viene abrogata la norma che rinviava a un modello di impugnazione di tipo penalistico, sostituita da un nuovo rito costruito sul modello del ricorso civile ordinario, che richiama l’articolo 360 del codice di procedura civile. I termini sono serrati: 10 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione del provvedimento per proporre l’impugnazione; 5 giorni, dopo la notifica, per depositare l’atto, a pena di improcedibilità; e altri 5 giorni concessi alla controparte per depositare una memoria difensiva sintetica, che può contenere anche un ricorso incidentale.
La Corte di cassazione decide in camera di consiglio entro 30 giorni dal deposito del ricorso, con avviso alle parti e al pubblico ministero da inviare almeno 15 giorni prima dell’udienza. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte fino a 10 giorni prima dell’udienza, mentre le parti possono depositare documenti e memorie illustrative fino a 5 giorni prima. L’udienza può svolgersi anche a distanza, tramite videocollegamento, e l’ordinanza conclusiva è sinteticamente motivata: il collegio ha la facoltà di depositare solo il dispositivo, rinviando la motivazione completa di ulteriori 15 giorni.
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Paolo Florio
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