Scopri perché la multa per eccesso di velocità è nulla se l’autovelox è solo approvato e non omologato. Tutte le regole per contestare il verbale.
Ricevere una multa per eccesso di velocità scatena sempre dubbi sulla correttezza delle rilevazioni. Spesso il cittadino si sente in difetto di fronte a un macchinario elettronico, ma la legge impone regole rigide per garantire che quegli strumenti siano precisi. Uno dei temi più dibattuti riguarda la validità dei controlli quando l’apparecchio non ha superato tutti i passaggi burocratici e tecnici previsti dallo Stato. In tale contesto, molti si chiedono se, la multa con l‘autovelox è valida se l’apparecchio non è omologato. La risposta non è scontata e richiede una distinzione netta tra due procedure che spesso vengono confuse: l’approvazione e l’omologazione. La certezza del diritto e la tutela del guidatore passano per la perfetta funzionalità tecnica dello strumento di misura. Se manca un tassello in questa catena di certificazioni, la sanzione perde la sua base legale. Non basta che un ufficio pubblico dia un via libera generico; serve una verifica specifica che attesti la precisione del radar o del laser utilizzato per staccare la contravvenzione. Comprendere queste differenze permette di capire quando un verbale può essere annullato davanti a un giudice, ristabilendo l’equilibrio tra il potere di controllo della pubblica amministrazione e i diritti di chi circola sulle strade ogni giorno.
Qual è la differenza tra autovelox approvato e omologato?
La distinzione tra queste due procedure rappresenta il fulcro della legittimità delle multe stradali. Sebbene nel linguaggio comune i termini si usino come sinonimi, il diritto stabilisce confini precisi. L’omologazione ha una natura tecnica e serve a garantire che ogni singolo esemplare prodotto rispetti un prototipo testato in laboratorio. Questo processo autorizza la riproduzione in serie dell’apparecchio e la competenza spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo è certificare la perfetta funzionalità e la precisione millimetrica dello strumento elettronico.
L’approvazione, al contrario, è un procedimento amministrativo meno rigoroso. Essa non richiede la comparazione sistematica del prototipo con caratteristiche tecniche ritenute fondamentali dal regolamento. In pratica, l’approvazione non offre le stesse garanzie di affidabilità dell’omologazione. La giurisprudenza più recente (Giudice di Pace di Sant’Anastasia, sent. n. 1464/2025) chiarisce che i due percorsi hanno finalità diverse e non sono sovrapponibili. Per la legge, l’omologazione è la condizione indispensabile affinché l’accertamento del pubblico ufficiale sia valido.
Per spiegare meglio, si può fare l’esempio di un elettrodomestico:
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l’approvazione è come un test generale di accensione che conferma che il prodotto non esplode;
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l’omologazione è il collaudo tecnico che assicura che il forno scaldi esattamente alla temperatura indicata sulla manopola, senza margini di errore pericolosi.
Cosa stabilisce il Codice della Strada sull’omologazione?
Per capire se una multa sia regolare, bisogna guardare alle norme di ordine primario. Queste leggi prevalgono su qualsiasi circolare o regolamento amministrativo. Il testo di riferimento è il Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992). L’articolo 142, comma 6, parla chiaramente di apparecchiature che devono essere “debitamente omologate”. La norma stabilisce che solo le risultanze di questi strumenti sono considerate fonti di prova per determinare se un limite di velocità sia stato superato.
Il legislatore ha scelto una terminologia precisa. Se avesse voluto includere la semplice approvazione, lo avrebbe scritto espressamente. A supporto di questa tesi interviene il regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 495/1992), in particolare l’articolo 192. Questo testo disciplina i controlli e distingue nettamente tra le due attività. Le funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione restano separate, con effetti giuridici diversi:
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l’omologazione abilita lo strumento a produrre una prova legale;
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l’approvazione da sola non basta a conferire tale valore probatorio;
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il mancato rispetto di questa gerarchia normativa rende nullo l’accertamento.
Questa impostazione serve a evitare che il cittadino sia vittima di errori tecnologici. La legge pretende che l’amministrazione utilizzi strumenti la cui precisione sia certificata da un ente terzo e tecnico, non solo autorizzata da un ufficio burocratico. Senza l’omologazione, il dato numerico che appare sulla foto dell’autovelox non ha la forza necessaria per sostenere una sanzione economica.
Perché l’omologazione tecnica è necessaria per la sanzione?
La necessità dell’omologazione deriva dalla fragilità intrinseca dei sistemi elettronici di misurazione. Un autovelox deve operare in condizioni atmosferiche variabili, a velocità elevate e con diversi tipi di veicoli. Per questo motivo, la procedura di omologazione non è solo una formalità, ma una verifica della stabilità tecnica dello strumento. Essa assicura che l’errore di misura rientri in limiti strettissimi, proteggendo il guidatore da false rilevazioni.
Quando la pubblica amministrazione utilizza un apparecchio, ha l’onere di dimostrare che questo funzioni correttamente in caso di contestazione. Se il cittadino solleva un dubbio sull’affidabilità del radar, l’ente accertatore non può limitarsi a citare il verbale. Deve fornire prove concrete della conformità dell’apparecchio. La natura tecnica dell’omologazione serve proprio a questo: fornire un parametro oggettivo di legittimità. Se manca questa certificazione, viene meno il presupposto stesso della multa.
Un esempio tipico si verifica quando un comune installa un dispositivo di ultima generazione che ha ottenuto solo l’approvazione ministeriale ma non ancora l’omologazione tecnica per la produzione in serie. In questo caso:
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la sanzione amministrativa emessa è priva di supporto legale;
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il giudice è tenuto ad annullare il verbale perché lo strumento non è idoneo a fare prova;
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l’ente proprietario dell’apparecchio rischia di dover rimborsare le spese legali.
La precisione non è un optional, ma un requisito di validità. La legge vuole che la tecnologia sia al servizio della verità dei fatti e non un mezzo per fare cassa in modo approssimativo.
Quali prove deve fornire il Comune in caso di ricorso?
In un giudizio davanti al Giudice di Pace, il Comune o la Polizia non hanno una posizione di privilegio assoluto. Se il contravventore contesta l’affidabilità dell’apparecchio, l’organo accertatore deve difendere la bontà del proprio operato. La prova della funzionalità e della conformità dello strumento non può essere fornita con mezzi generici. Il verbale di accertamento, da solo, non basta a dimostrare che l’autovelox sia omologato.
Il magistrato ha il compito di verificare se le verifiche tecniche siano state effettuate correttamente. Le prove ammissibili sono esclusivamente:
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le certificazioni di omologazione rilasciate dal ministero competente;
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i certificati di conformità che legano lo strumento specifico al prototipo omologato;
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i documenti tecnici che attestano la manutenzione e la taratura periodica.
Non è ammesso l’uso di testimonianze o di altre dichiarazioni scritte per sostituire questi documenti ufficiali. Se la PA non produce i certificati originali o le copie conformi, il giudice deve accogliere il ricorso. Questo accade perché la fede privilegiata del verbale (ovvero il fatto che ciò che scrive il vigile sia vero fino a prova contraria) non copre la funzionalità interna del macchinario. Il vigile può attestare ciò che ha visto, ma non può garantire la precisione interna di un circuito elettronico senza una certificazione tecnica a monte. Pertanto, la mancanza della prova documentale dell’omologazione determina l’inevitabile annullamento della multa.
Come influisce questa regola sulla legittimità dell’accertamento?
La giurisprudenza recente (Cassazione e Giudici di Pace) sta consolidando un orientamento sempre più favorevole ai cittadini su questo punto. La sentenza n. 1464/2025 del Giudice di Pace di Sant’Anastasia ribadisce che la sola approvazione non è equipollente all’omologazione. Questo significa che molti dei dispositivi attualmente presenti sulle strade italiane potrebbero essere tecnicamente illegittimi se non hanno completato l’intero iter burocratico e tecnico richiesto.
La legittimità dell’accertamento dipende dalla catena di comando delle leggi. Poiché il Codice della Strada è una norma primaria, essa non può essere derogata da regolamenti amministrativi o circolari che tentano di equiparare i due termini. Il principio di diritto è chiaro: senza omologazione non c’è prova, e senza prova non può esserci sanzione. Questo meccanismo garantisce che il sistema delle multe non diventi arbitrario.
I punti chiave di questa impostazione giuridica prevedono che:
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l’attività di accertamento deve basarsi su strumenti testati secondo standard rigorosi;
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il cittadino deve poter verificare in ogni momento la validità dei certificati;
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la distinzione tra approvazione e omologazione deve essere rispettata da tutti i comuni;
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l’efficacia del controllo stradale non può giustificare la violazione delle garanzie tecniche.
Questa regola ha una validità perenne nel tempo, poiché riguarda il rapporto fondamentale tra cittadino e autorità. Finché il testo della legge parlerà di apparecchi omologati, la sola approvazione rimarrà un vizio di forma e di sostanza capace di invalidare qualsiasi contravvenzione per eccesso di velocità. La tecnologia deve quindi adeguarsi alle prescrizioni legali, e non viceversa, per assicurare una convivenza civile basata su regole certe e controllabili.
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Angelo Greco
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