Il Tribunale di Catanzaro riconosce la personalizzazione del 50% del danno biologico a una bambina con invalidità del 5%: incubi, paure e disagio psicologico documentati bastano anche senza patologia psichiatrica.
Una bambina di otto anni è in fila a scuola quando un pezzo di legno con un chiodo si stacca dal battente superiore di una porta e la colpisce alla palpebra inferiore destra. Riporta una ferita lacero-contusa, punti di sutura, una cicatrice permanente, perdita di ciglia e crescita anomala verso l’interno dell’occhio. L’invalidità riconosciuta è del 5 per cento. Ma la piccola fa incubi, ha paure ricorrenti, prova disagio nel guardarsi allo specchio. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1228 del 9 aprile 2026, le riconosce una personalizzazione del danno del 50 per cento. Un incidente scolastico con cicatrice dà diritto alla personalizzazione massima del risarcimento? Sì, quando la sofferenza morale è specificamente allegata e provata con documentazione psicologica e testimonianze, anche in assenza di una patologia psichiatrica conclamata.
Chi risponde dell’incidente e in che misura
Prima di arrivare alla personalizzazione del danno, la sentenza risolve la questione della responsabilità. Rispondono dell’incidente sia il Comune sia la scuola, ma con percentuali diverse.
Il Comune risponde per il 75 per cento a titolo di responsabilità da custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. — la porta pericolosa era un bene di cui aveva la custodia — e la sua responsabilità è oggettiva: non ha fornito la prova del caso fortuito, e la mancata manutenzione era nota da tempo, come dimostrano le plurime segnalazioni ricevute dal dirigente scolastico.
La scuola risponde per il 25 per cento a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.: aveva l’obbligo contrattuale di vigilanza e protezione degli alunni, aveva segnalato il pericolo ma non aveva messo in sicurezza la porta.
Il danno biologico base e la personalizzazione: come funziona il meccanismo
La bambina riporta un’invalidità permanente del 5 per cento. Si tratta di una lesione che rientra nella categoria delle microlesioni — fino al 9 per cento — soggetta alla disciplina dell’art. 138 del D.Lgs. 209/2005. Il risarcimento base si calcola applicando il valore del punto di invalidità per quella percentuale e quella età.
La personalizzazione del danno biologico è lo strumento con cui il giudice può aumentare il risarcimento tabellare standard per tenere conto delle conseguenze particolari che quella specifica lesione ha prodotto su quella specifica persona. L’art. 138, comma 3, prevede che il giudice possa incrementare il valore del punto considerando le condizioni soggettive del danneggiato.
Nel sistema delle tabelle milanesi, il danno morale — la sofferenza interiore — è già incorporato nel valore del punto con una maggiorazione standard del 25 per cento. Ma quando la sofferenza morale è eccezionale rispetto a quella “ordinaria” che ci si aspetta per quella percentuale di invalidità, il giudice può applicare un’ulteriore personalizzazione.
La novità della sentenza: sofferenza provata anche senza diagnosi psichiatrica
Il principio di diritto più rilevante enunciato dal Tribunale di Catanzaro è questo: la personalizzazione del danno biologico è ammissibile non solo in presenza di conseguenze anomale ed eccezionali rispetto a quelle tipicamente attese per quella percentuale di invalidità, ma anche quando sia specificamente allegata e provata una sofferenza morale interiore che — pur non integrando una patologia psichiatrica conclamata — si manifesta in sintomi intrusivi documentati.
I sintomi rilevanti nel caso concreto erano: incubi ricorrenti; paure che l’incidente potesse ripetersi; disagio nel guardarsi allo specchio a causa della cicatrice. Questi sintomi non costituiscono una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress o di altra patologia psichiatrica riconosciuta. Ma sono documentati dalla relazione della psicologa — che attesta come le paure ricorrenti aumentino il disagio emotivo e l’ansia, rischino di alterare la percezione di sé e l’ordinario stile di vita della minore — e confermati dalla testimonianza della zia, che ha descritto il trauma vissuto dalla bambina dopo l’incidente.
Il giudice ha ritenuto queste prove sufficienti per riconoscere una sofferenza interiore che va ben oltre quella standard incorporata nelle tabelle, e ha applicato una personalizzazione del 50 per cento del danno biologico permanente — senza duplicazione risarcitoria rispetto alla componente morale già inclusa nel valore tabellare.
Il risultato economico e il messaggio pratico
Il risarcimento complessivo supera i 17.000 euro, a fronte di un’invalidità del soli 5 per cento. Questo risultato è reso possibile dalla personalizzazione massima applicata, che quasi raddoppia il valore del danno biologico tabellare.
Il messaggio pratico per chi gestisce questo tipo di controversie — sia dalla parte dei danneggiati sia da quella delle compagnie assicurative e degli enti pubblici — è preciso: anche una lesione apparentemente modesta, come una cicatrice con invalidità al 5 per cento, può produrre un risarcimento significativamente superiore alla stima tabellare se la sofferenza morale della vittima è specificamente documentata. La documentazione psicologica e la raccolta di testimonianze sul vissuto concreto del danneggiato non sono un dettaglio accessorio: sono elementi decisivi per ottenere o per resistere alla personalizzazione.
Qual è la regola generale che si ricava da questa sentenza
Il Tribunale di Catanzaro afferma che la personalizzazione del danno biologico — anche nella misura massima — è ammissibile quando la sofferenza morale del danneggiato è specifica, documentata e va oltre quella ordinaria attesa per quella percentuale di invalidità, anche in assenza di una diagnosi psichiatrica formale. La prova deve essere concreta: relazione di uno specialista che descriva i sintomi, testimonianze che confermino il trauma vissuto. Il giudice può allora applicare una maggiorazione autonoma rispetto alla quota di danno morale già inclusa nel valore tabellare, senza incorrere in duplicazione risarcitoria, purché la personalizzazione sia motivata in modo specifico con riferimento alle caratteristiche individuali del caso.
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