Devo dire al datore di lavoro che ho patteggiato una pena?


Quando la sentenza appare nel certificato penale e quando l’azienda può legittimamente controllare i tuoi precedenti giudiziari.

Trovare un nuovo impiego o mantenere il proprio posto di lavoro è spesso fonte di preoccupazione per chi, in passato, ha avuto qualche problema con la giustizia risolto tramite un accordo processuale. Una delle domande più ricorrenti riguarda proprio la trasparenza verso l’azienda: devo dire al datore di lavoro che ho patteggiato una pena? La paura che una vecchia condanna possa macchiare la reputazione professionale è forte, ma la legge offre tutele precise per la privacy del cittadino, impedendo che tutto ciò che accade in tribunale finisca automaticamente sul tavolo del capo. Esiste una netta differenza tra le informazioni accessibili alla Pubblica Amministrazione e quelle che un privato può richiedere. In questo articolo analizzeremo cosa prevede il Testo Unico sul Casellario Giudiziale, spiegando perché, nella maggior parte dei casi, il patteggiamento resta invisibile e quali sono le eccezioni per chi lavora a contatto con i minori o in settori specifici e vigilati.

Il patteggiamento si vede nel certificato del casellario?

La regola generale è molto favorevole al lavoratore del settore privato. Quando un cittadino richiede il proprio certificato penale per esibirlo a un’azienda, il documento che riceve non contiene la storia completa dei suoi trascorsi giudiziari. La legge (D.P.R. 313/2002) stabilisce che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato (art. 24) non devono comparire tutte le iscrizioni, ma solo una selezione.

Tra le informazioni che vengono omesse per legge ci sono proprio le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio note come patteggiamento.

La giurisprudenza ha confermato che:

  • la normativa esclude espressamente che questi provvedimenti siano riportati nel certificato destinato ai privati;

  • il datore di lavoro, leggendo il documento fornito dal dipendente, non troverà traccia dell’accordo fatto con il giudice (Trib. Locri, sent. 610/2021).

Quindi, se il certificato appare “pulito” o comunque privo di quella specifica voce, l’informazione resta riservata e non accessibile al datore di lavoro privato.

Sono obbligato a dichiarare la condanna se mi viene chiesto?

Spesso le aziende chiedono ai candidati di firmare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non avere condanne. Qui sorge il dubbio: se mento commetto un illecito?

I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo di dichiarare più di quanto risulterebbe dal certificato ufficiale. Poiché il certificato ex articolo 24 (quello che il privato può richiedere) non menziona il patteggiamento, il lavoratore non è tenuto a rivelarlo nemmeno a voce o per iscritto.

Il principio è logico:

  • l’azienda ha diritto di vedere solo ciò che la legge le consente di vedere tramite il certificato;

  • l’autocertificazione serve a sostituire quel certificato, non ad ampliarne il contenuto.

Pertanto, omettere di citare un patteggiamento che per legge non deve apparire nel casellario visibile ai privati è un comportamento legittimo e non sanzionabile (Trib. Locri, sent. 610/2021).

L’azienda può fare indagini sui miei precedenti penali?

Un datore di lavoro privato non ha il potere assoluto di indagare sulla vita del dipendente. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali è strettamente regolato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679, art. 10) e dallo Statuto dei Lavoratori.

Le indagini sono vietate se riguardano fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.

Un’azienda non può richiedere il casellario giudiziale per semplice curiosità. La richiesta deve essere:

Anche quando la richiesta è legittima, il datore di lavoro non può accedere autonomamente ai dati giudiziari del dipendente, ma può solo chiedergli di esibire il suo certificato. E, come abbiamo visto, quel certificato sarà privo della menzione del patteggiamento.

Cosa succede se lavoro a contatto con i bambini?

Esiste un’eccezione importante introdotta per tutelare i minori. Se l’attività lavorativa comporta contatti diretti e regolari con minori (come nel caso di insegnanti, educatori, animatori, autisti di scuolabus), il datore di lavoro ha un obbligo preciso. Deve richiedere il certificato del casellario giudiziale per verificare che non ci siano condanne per reati specifici, come la pornografia minorile o lo sfruttamento sessuale (art. 25-bis D.P.R. 313/2002).

Tuttavia, anche in questo scenario particolare:

  • il certificato richiesto è sempre quello “limitato” previsto per i privati;

  • le sentenze di patteggiamento generiche (non legate a reati sessuali contro minori) continuano a non apparire (Cass. pen., sent. 35548/2020).

L’obiettivo della norma è intercettare i pedofili o chi ha commesso reati contro la libertà sessuale dei minori, non conoscere ogni singolo precedente penale del lavoratore.

Per gli statali e i lavori vigilati valgono regole diverse?

Il discorso cambia radicalmente se il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione o un gestore di pubblici servizi. In questo caso, l’ente pubblico ha poteri di verifica molto più ampi rispetto a un’azienda privata.

Le amministrazioni pubbliche possono acquisire d’ufficio il cosiddetto certificato generale (art. 28 D.P.R. 313/2002).

Questo documento differisce da quello dei privati perché:

  • riporta tutte le iscrizioni esistenti a carico del soggetto;

  • non applica le omissioni previste per il certificato richiesto dall’interessato;

  • rende visibile anche la sentenza di patteggiamento.

Inoltre, ci sono settori privati regolamentati da leggi speciali, come i servizi postali o la vigilanza privata, dove sono richiesti specifici requisiti di onorabilità. In questi ambiti, le norme possono imporre l’assenza di condanne per delitti non colposi come condizione per ottenere o mantenere licenze e autorizzazioni. Qui il datore di lavoro ha il diritto/dovere di verificare l’assenza di condanne ostative, e il rifiuto di fornire la documentazione completa potrebbe portare a conseguenze disciplinari o all’impossibilità di essere assunti (Trib. Novara, sent. 302/2023).




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Paolo Florio

Source link

Di