Scopri le regole sul risarcimento per l’uso non autorizzato di immagini, il prezzo del consenso e i diritti dei minori secondo la Cassazione.
In un mondo dominato dai social network e dalla condivisione costante, il confine tra libertà di espressione e diritto alla riservatezza è diventato estremamente sottile. Spesso si caricano online immagini di terzi, magari per fini benefici o religiosi, convinti che la nobiltà dello scopo basti a giustificare la mancanza di un accordo formale. Tuttavia, la legge italiana è molto chiara sulla protezione dell’identità personale. Una domanda sorge spontanea per chiunque gestisca siti web o profili social: quanto costa usare una foto senza permesso? La risposta non riguarda solo la sfera morale, ma tocca direttamente il patrimonio di chi commette l’errore.
Anche un’associazione senza fini di lucro può trovarsi a dover pagare somme importanti se non rispetta il diritto all’immagine, specialmente quando sono coinvolti dei minori. La recente giurisprudenza ha ridefinito i criteri per calcolare il risarcimento, introducendo il concetto economico del prezzo del consenso come parametro oggettivo per riparare l’illecito commesso. La protezione del volto e dell’identità non è solo un principio etico, ma un vero e proprio valore economico che il giudice tutela con rigore.
È necessario il consenso per pubblicare la foto di un minore?
La pubblicazione dell’immagine di una persona, e in particolare di un minore, richiede sempre il consenso esplicito di chi esercita la responsabilità genitoriale. La legge protegge il diritto all’immagine come un diritto inviolabile della persona (art. 10 cod. civ.). Quando si parla di bambini o ragazzi, la tutela è ancora più forte a causa della loro vulnerabilità. Non importa se la foto viene utilizzata per uno scopo apparentemente nobile, come una campagna di beneficenza o un’iniziativa parrocchiale. Se i genitori non hanno firmato una liberatoria, la diffusione della fotografia è un atto illecito.
Il diritto di cronaca o i fini religiosi non costituiscono una giustificazione automatica per ignorare la privacy dei più piccoli. La giurisprudenza ha confermato che la diffusione di foto di un minore senza assenso genera una responsabilità civile (Cass. n. 1169/2026).
In questi casi, il tribunale deve valutare due tipi di danni: quello patrimoniale, legato al valore economico dell’immagine, e quello non patrimoniale, legato alla sofferenza o al disagio causato dalla pubblicazione. La mancanza di un contratto o di un’autorizzazione scritta trasforma l’utilizzatore in un soggetto debitore nei confronti della famiglia del minore ritratto.
Cos’è il prezzo del consenso nel risarcimento del danno?
Il concetto di prezzo del consenso rappresenta la misura principale per calcolare il danno patrimoniale. Si tratta della somma di denaro che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare all’avente diritto se avesse chiesto regolarmente l’autorizzazione prima di pubblicare la foto.
In pratica, il giudice si chiede quanto vale sul mercato l’uso di quell’immagine per quel determinato periodo e su quel determinato canale. Questo parametro permette di quantificare la perdita economica subita dal soggetto ritratto, che non ha potuto negoziare il proprio compenso.
Per stabilire questa cifra, si considerano diversi fattori:
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la notorietà della persona ritratta;
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il mezzo di diffusione utilizzato, come un sito web o un social network;
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la durata della pubblicazione online;
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la finalità della diffusione, sia essa commerciale o puramente informativa;.
Anche se la persona non è famosa, la sua immagine ha comunque un valore. Il prezzo del consenso serve a ricostruire una situazione di giustizia economica: chi usa un bene altrui (in questo caso l’immagine) senza pagare deve restituire il valore di quel mancato guadagno.
La Cassazione sottolinea che il danno patrimoniale non scompare solo perché l’autore della pubblicazione non ha venduto prodotti direttamente tramite quella foto. Il semplice fatto di aver occupato uno spazio digitale con il volto di un altro senza aver pagato la “licenza” fa scattare l’obbligo di risarcimento (Cass. n. 1169/2026).
Il danno morale è automatico in caso di foto non autorizzata?
Un errore comune è pensare che il danno non patrimoniale sia implicito nel fatto stesso della pubblicazione abusiva. Nel linguaggio giuridico, si dice che questo danno non è mai “in re ipsa“. Ciò significa che non basta dimostrare che la foto è online senza permesso per ottenere soldi a titolo di sofferenza morale o disturbo della privacy. I genitori del minore o il soggetto interessato devono fornire prove concrete delle conseguenze negative subite a causa della diffusione dell’immagine.
Il giudice valuta diversi elementi per decidere se concedere questo tipo di risarcimento:
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se la fotografia è offensiva della dignità della persona;
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quanto tempo è rimasta visibile al pubblico (ad esempio tre mesi);
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se la diffusione ha provocato derisione o problemi relazionali;
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la potenza diffusiva del mezzo, considerando che su Internet un’immagine può essere copiata e riprodotta ovunque.
Se la foto ritrae un bambino in un contesto normale, non umiliante, e resta online per un periodo breve, il giudice potrebbe ritenere che non ci sia stato un vero danno morale. La facilità con cui un’immagine si trova in rete è un elemento di rischio, ma da sola non basta come prova di una sofferenza risarcibile. Bisogna dimostrare un impatto reale e negativo sulla vita del soggetto.
In assenza di queste prove, la domanda di risarcimento per i danni morali viene respinta, poiché la legge non permette arricchimenti basati solo su irregolarità formali che non hanno ferito la sensibilità della persona.
Anche le associazioni senza scopo di lucro devono pagare?
Molte realtà del terzo settore o enti religiosi credono di essere esenti da queste regole perché non perseguono un profitto economico. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che l’assenza di scopo di lucro non esclude il risarcimento (Cass. n. 1169/2026). Un ente può ricavare benefici economicamente rilevanti anche se non distribuisce utili ai soci. Questi benefici possono riguardare il semplice sostentamento dell’associazione o la promozione delle proprie idee e attività.
L’utilità che si ricava da una foto può essere di diverso tipo:
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attirare l’attenzione di nuovi donatori o fedeli;
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aumentare la visibilità del proprio sito web tramite banner pubblicitari;
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diffondere le proprie tesi o la propria missione istituzionale;
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creare un database di contatti interessati alle proprie attività;.
Se un’associazione usa la foto di una bambina per rendere più accattivante il proprio profilo Facebook, sta ottenendo un vantaggio in termini di conoscibilità e diffusione. Questo vantaggio ha un valore economico. Pertanto, l’ente deve corrispondere il prezzo del consenso esattamente come farebbe un’azienda commerciale. Non è la categoria di appartenenza del soggetto che pubblica la foto a fare la differenza, ma il fatto che quel soggetto abbia sfruttato l’immagine altrui per raggiungere i propri scopi, qualunque essi siano. La pubblicità raggiunta con la diffusione è di per sé un’utilità che va pagata.
Quando l’uso di una foto è considerato privo di valore economico?
Esistono casi rari in cui la diffusione di un’immagine non comporta il pagamento del prezzo del consenso. Si tratta di situazioni in cui, secondo le consuetudini sociali, non è logico supporre che la persona avrebbe chiesto dei soldi per l’autorizzazione. Il giudice deve valutare se la comparsa del soggetto sia così marginale o fugace da non avere alcun peso economico. In queste ipotesi, la perdita patrimoniale viene esclusa perché il “valore di mercato” di quella specifica apparizione è pari a zero.
Un esempio tipico fornito dalla Suprema Corte aiuta a chiarire questo concetto:
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una persona priva di notorietà che compare per una manciata di secondi in un video girato in un contesto pubblico;
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una ripresa di massa dove i volti non sono il centro dell’attenzione ma solo parte dello sfondo;
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una visione brevissima che non permette nemmeno una chiara identificazione del soggetto da parte del grande pubblico;.
In tali circostanze, è consuetudine che il cittadino dia il proprio assenso in modo gratuito o che la sua presenza sia considerata irrilevante. In questi casi, anche se manca una firma, non si può parlare di un danno al patrimonio perché non esisteva un prezzo del consenso da riscuotere. Tuttavia, se la foto è un ritratto in primo piano, pubblicato stabilmente su un sito web per mesi, questa eccezione non si applica. La stabilità della pubblicazione e la centralità del soggetto nell’immagine rendono sempre necessario il pagamento del compenso, poiché l’utilità ricavata da chi pubblica è concreta e duratura.
Come si prova il danno patrimoniale in sede di giudizio?
Per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, i ricorrenti devono dimostrare che l’immagine è stata utilizzata in un contesto capace di generare introiti o utilità per l’altra parte. Sebbene la Cassazione abbia facilitato il compito dei danneggiati riconoscendo il valore del prezzo del consenso, l’onere della prova resta in capo a chi avvia la causa. Bisogna documentare dove è stata pubblicata la foto, per quanto tempo e quale fosse il contesto comunicativo (Cass. n. 1169/2026).
Nel caso di un sito web, ad esempio, è utile dimostrare la presenza di banner pubblicitari o di sezioni dedicate alla raccolta fondi. Questi elementi provano che il sito non è solo uno spazio informativo, ma uno strumento suscettibile di assicurare introiti economici. La potenza diffusiva di Internet gioca un ruolo a doppio taglio: da un lato aumenta il rischio di violazione della privacy, dall’altro rende più facile per il danneggiato raccogliere prove tramite screenshot o copie dei contenuti online.
La prova del danno patrimoniale si focalizza quindi sul mancato conseguimento del compenso che il soggetto (o i genitori nel caso di minori) avrebbe tratto dalla cessione volontaria dell’immagine. Chi sfrutta il volto altrui senza pagare deve essere pronto a restituire il controvalore economico di quel silenzioso, ma prezioso, utilizzo non autorizzato.
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Angelo Greco
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