Dall’abbandono dei rifiuti all’inquinamento da idrocarburi: tutte le regole del Codice dell’Ambiente e della MARPOL. Ecco quali sono le sanzioni amministrative e penali e chi ne risponde.
Durante le uscite in barca o le crociere estive, la tentazione di sbarazzarsi dei rifiuti alimentari o di altro tipo (avanzi di cibo, bottiglie di plastica, sacchetti, ecc.) gettandoli in acqua può costar cara. Lo stesso accade se si sottovaluta la corretta gestione delle acque usate e degli idrocarburi. Ma precisamente cosa si rischia a buttare rifiuti in mare dalla barca? È ovviamente un comportamento deprecabile, ma devi sapere che per questo illecito sono previste specifiche sanzioni.
Il nostro ordinamento giuridico tutela in modo rigoroso l’ambiente marino, imponendo un principio cardine da non dimenticare mai: tutto ciò che viene prodotto o accumulato a bordo deve essere conservato e smaltito esclusivamente negli appositi impianti portuali di raccolta. Quindi nulla può essere buttato in mare.
L’abbandono o lo sversamento illecito di rifiuti in acqua non è soltanto un inciviltà, ma un vero e proprio illecito, che viene colpito da pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. Nei casi più gravi, scattano responsabilità penali – cioè la condotta costituisce reato – e sorgono anche obblighi risarcitori, che vengono posti a carico dei soggetti a bordo.
Regola base: niente scarichi in mare e obbligo di conferimento in porto
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 disciplina la gestione dei rifiuti delle navi negli impianti portuali di raccolta. La norma prescrive chiaramente che il comandante di qualsiasi imbarcazione che approdi in un porto dello Stato, prima di salpare, deve conferire tutti i rifiuti presenti a bordo agli impianti di terra, in conformità con la Convenzione internazionale MARPOL.
I rifiuti prodotti dalle navi rientrano a pieno titolo nella disciplina generale dei rifiuti di cui al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dunque si applicano le sanzioni che tra poco descriveremo.
Esistono deroghe al conferimento?
In casi eccezionali, il comandante dell’imbarcazione può differire il conferimento al porto successivo solo se sussiste un’accertata ed adeguata capacità di stoccaggio a bordo sufficiente fino allo scalo successivo e previa autorizzazione dell’Autorità marittima.
È essenziale sottolineare che la deroga al conferimento in porto non costituisce mai un’autorizzazione a scaricare o gettare i rifiuti in mare.
Per quanto riguarda i residui del carico, il regime è ancora più stringente e l’esenzione opera solo nei limitatissimi casi previsti dalla MARPOL.
La violazione degli obblighi di comunicazione o di mancato conferimento previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 197/2021 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro per il comandante.
Le condotte vietate e le relative sanzioni
Gettare o abbandonare rifiuti
L’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) vieta in modo assoluto l’abbandono, il deposito incontrollato e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere (es. sacchetti di plastica, lattine, batterie o altri oggetti) nelle acque superficiali e marine.
Recentemente c’è stata un’importante modifica normativa: a seguito della c.d. “Legge Salvamare” del 2022 e delle successive riforme (L. 137/2023), l’abbandono di rifiuti da parte del privato cittadino è passato da semplice illecito amministrativo a contravvenzione penale.
Pertanto, adesso chi getta rifiuti in mare rischia un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Si tratta di una contravvenzione, dunque di un illecito che comporta l’apertura di un procedimento penale.
Inoltre, l’articolo 255-ter del Codice dell’ambiente (introdotto dal D. L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni in Legge 3 ottobre 2025, n. 147) punisce l’abbandono o l’immissione nelle acque di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni. In questo caso siamo nell’ambito di un delitto, non più di una contravvenzione.
La pena sale da un anno e sei mesi a sei anni quando dal fatto deriva un pericolo per le persone, per le acque, per un ecosistema, per la biodiversità, per la flora o per la fauna.
Si tratta, evidentemente, di ipotesi diverse dal semplice lancio occasionale di una bottiglia, ma possono venire in considerazione, ad esempio, per l’abbandono di quantitativi rilevanti di rifiuti, reti, attrezzature, materiali o sostanze capaci di mettere seriamente in pericolo l’ambiente marino.
Quanto appena detto riguarda i soggetti privati, quindi i portatori di imbarcazioni da diporto e i passeggeri; ma se la condotta illecita viene commessa da titolari di imprese o responsabili di enti (es. società di chartering o trasporto passeggeri) la pena diventa ancor più severa: per le contravvenzioni si applica l’arresto da 6 mesi a 2 anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, mentre per i delitti la pena va da nove mesi a cinque anni e sei mesi (non da sei mesi a cinque anni) e, nelle ipotesi aggravate, si può arrivare a sei anni e sei mesi di reclusione.
Sversamento di idrocarburi, sentina e sostanze nocive
La Legge n. 979/1982 sulla difesa del mare e il D.Lgs. n. 202/2007 (attuazione della direttiva UE sull’inquinamento provocato dalle navi) vietano espressamente il versamento in mare di idrocarburi, acque di sentina, miscele oleose o sostanze liquide nocive. Per le navi battenti bandiera italiana, il divieto vale anche fuori dalle acque territoriali.
Chi viola consapevolmente questa norma è responsabile del reato di inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007): pertanto, chi sversa volontariamente in mare tali sostanze è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Se, invece, lo sversamento illecito avviene per negligenza o imperizia (ad esempio per una manovra errata o una cattiva gestione degli impianti di scarico dell’imbarcazione), la condotta rientra nel reato di inquinamento colposo, per il quale (ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 202/2007) si applica l’ammenda da 10.000 a 30.000 euro (non l’arresto).
Se lo scarico provoca danni permanenti o particolarmente gravi alle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di esse, la pena sale all’arresto da uno a tre anni e all’ammenda da 10.000 a 80.000 euro.
La Corte di Cassazione (Sez. III Penale, Sent. n. 43233/2023) ha precisato che per contestare tali reati occorre accertare specificamente che i liquidi versati contengano le sostanze inquinanti previste dagli allegati tecnici della Convenzione MARPOL. Non basta, quindi, una descrizione generica (es. sversamento di idrocarburi, non meglio specificati). La prova deve essere fornita dagli agenti operanti.
Scarichi assoluti e immersioni non autorizzate
L’elenco delle condotte vietate prosegue con gli scarichi di sostanze ad alto rischio: l’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 punisce con l’arresto da 2 mesi a 2 anni lo scarico in mare di materiali o sostanze per i quali vige un divieto assoluto di sversamento in base alle convenzioni internazionali.
C’è poi la fattispecie di immersioni non autorizzate in mare di materiali di escavo di cui all’art. 109 D.Lgs. 152/2006. Farlo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro, fermo restando il regime autorizzatorio inderogabile stabilito anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 84/2015).
Tre esempi pratici di condotte vietate
Un passeggero getta in mare una lattina o una bottiglia di plastica. Risponde direttamente dell’abbandono di rifiuti non pericolosi, punito con l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Il comandante non risponde automaticamente, ma può essere coinvolto se ha ordinato, autorizzato o consapevolmente tollerato la condotta quando poteva impedirla.
Il comandante svuota in mare una tanica di olio esausto. Trattandosi di un rifiuto pericoloso, trova applicazione l’articolo 255-ter del Codice ambiente, con reclusione da uno a cinque anni, oltre alle eventuali fattispecie relative allo scarico di sostanze inquinanti e al risarcimento del danno ambientale.
Una barca scarica acque di sentina contaminate da carburante. Occorre analizzare la composizione del liquido, il quantitativo, le modalità dello scarico e l’elemento psicologico. Se sono presenti le sostanze inquinanti individuate dalla normativa MARPOL, si applicano le pene previste dal decreto legislativo n. 202 del 2007, anche quando il fatto sia stato causato per negligenza.
I reati ambientali più gravi: inquinamento e disastro ambientale
Quando lo sversamento causa danni rilevanti all’ecosistema marino, non si rientra più nell’ambito delle contravvenzioni previste dal Codice dell’Ambiente, ma scattano i delitti del Codice Penale. Precisamente, potrà trattarsi di:
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) se la condotta causa una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, della flora o della fauna marina. La pena è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): se si produce un’alterazione irreversibile dell’ecosistema marino o un’offesa alla pubblica incolumità, la pena sale alla reclusione da 5 a 15 anni.
Chi è responsabile dell’illecito?
La legge individua chiaramente chi deve pagare per i danni o rispondere in sede penale. La responsabilità dipende dal comportamento concretamente tenuto da ciascun soggetto e dalla posizione ricoperta. Ecco i soggetti coinvolti:
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il comandante della nave: è il responsabile primario della condotta di navigazione e della gestione della sicurezza e dei rifiuti a bordo. Risponde direttamente e penalmente delle violazioni relative al mancato conferimento in porto o agli sversamenti illeciti (trattandosi spesso di “reato proprio”, che cioè può essere commesso solo da soggetti qualificati, non da chiunque);
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l’armatore e il proprietario dell’imbarcazione:
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in sede penale rispondono se hanno concorso o cooperato nell’illecito (es. non fornendo le risorse per la manutenzione o ordinando al personale di bordo di compiere le condotte illecite);
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in sede civile e amministrativa rispondono in solido con il comandante (cioè insieme a lui) per il risarcimento dei danni arrecati alle risorse marine e per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per la pulizia delle acque e degli arenili (art. 21 L. 979/1982). Come confermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Livorno, sent. n. 613/2025), la responsabilità dell’armatore per il rimborso dei costi di recupero, bonifica e messa in sicurezza ha natura legale oggettiva: prescinde dall’accertamento effettivo della colpa, essendo sufficiente il legame con la fonte inquinante e la dimostrazione delle spese sostenute dalla PA.
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Controlli in mare e misure d’urgenza
L’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera) ha facoltà di compiere in ogni momento ispezioni a bordo di qualsiasi imbarcazione qualora vi sia il sospetto di scarichi inquinanti o irregolarità.
In presenza di inquinamento o pericolo imminente per l’ambiente marino, la Capitaneria dispone misure immediate d’intervento per contenere i danni, anche agendo in via sostitutiva rispetto al responsabile inerte e addebitando interamente i costi d’intervento a proprietari ed armatori.
Domande frequenti per i diportisti
Si possono buttare rifiuti organici in mare dalla barca?
Non esiste una libertà generale di gettare avanzi alimentari in acqua. Le eventuali deroghe previste dalla normativa internazionale dipendono dal tipo di rifiuto, dalla distanza dalla costa, dalla zona di navigazione e da precise condizioni tecniche. Nel Mediterraneo le regole sono particolarmente rigorose, quindi la risposta è: quasi sempre no.
Cosa si rischia per una bottiglia gettata in mare?
Anche una singola bottiglia (di vetro o plastica) è considerata un rifiuto abbandonato nelle acque. Per i rifiuti non pericolosi è prevista, nella fattispecie ordinaria, un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, quindi gettare una bottiglia in mare costa molto caro.
Chi risponde se un passeggero getta un rifiuto?
Risponde anzitutto la persona che ha materialmente compiuto il gesto (se minorenne, i suoi genitori). Il comandante non è automaticamente responsabile, ma può esserlo se ha ordinato, autorizzato o consapevolmente agevolato la condotta oppure non ha impedito un fatto che aveva il dovere e la possibilità di evitare.
Si possono scaricare in mare le acque di sentina?
Non devono essere scaricate quando contengono oli, carburanti o altre sostanze inquinanti in violazione delle regole MARPOL. Lo sversamento doloso o colposo può comportare ammende, arresto e obbligo di sostenere i costi di bonifica.
Dove vanno portati i rifiuti prodotti a bordo?
Devono essere conservati a bordo e conferiti agli impianti portuali di raccolta. L’eventuale autorizzazione a proseguire verso un altro porto consente di mantenere i rifiuti a bordo, non di scaricarli in mare.
Il proprietario della barca risponde sempre?
No, la responsabilità penale non deriva automaticamente dalla proprietà dell’imbarcazione. Il proprietario può però rispondere se ha concorso nella condotta e può essere obbligato, insieme al comandante o all’armatore, a sostenere le spese di pulizia, recupero e risarcimento del danno ambientale.
Quando si configura l’inquinamento ambientale?
Quando lo sversamento provoca una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, salvo aggravanti.
Conclusione
In sintesi: che si tratti del piccolo sacchetto dell’immondizia o del residuo dell’olio motore, niente deve finire in acqua. La protezione del mare è presidiata da un sistema sanzionatorio stringente che unisce sanzioni penali, sanzioni pecuniarie e il totale addebito delle spese di risanamento ambientale.
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Paolo Remer
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