La prescrizione decorre non dalla diagnosi, ma da quando il lavoratore o i suoi eredi acquisiscono consapevolezza del nesso tra patologia e lavoro. La Cassazione 14269/2026 ribalta due sentenze di merito.
Un bracciante agricolo lavora nei campi tra il 2000 e il 2010 esposto a sostanze nocive. Nel 2009 gli viene diagnosticato un microcitoma polmonare metastatico. Muore nel 2011. La famiglia lo ritiene un tumore da fumo, non da lavoro. Nel 2022 l’INAIL riconosce la malattia come professionale e liquida la rendita ai familiari. Solo allora gli eredi si rivolgono alla società agricola per chiedere il risarcimento. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma rigettano la domanda: il diritto è prescritto, il termine decennale era partito dalla diagnosi nel 2009.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14269/2026, ribalta questa impostazione. La prescrizione per le malattie professionali non decorre automaticamente dalla diagnosi, ma dal momento in cui il lavoratore — o i suoi eredi — acquisiscono una ragionevole consapevolezza dell’origine professionale della patologia.
La domanda su da quando decorra la prescrizione per il risarcimento di una malattia professionale richiede di conoscere le regole generali sulla decorrenza della prescrizione in caso di illeciti che producono danni progressivi o nascosti, e come si applica il principio della “ragionevole consapevolezza” in questo contesto.
La prescrizione e l’illecito: il principio generale
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine stabilito dalla legge — dieci anni per la responsabilità contrattuale, cinque per quella extracontrattuale. Il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta in modo percepibile e ricollegabile alla condotta illecita del responsabile.
Nei casi di danni immediati e visibili, l’individuazione del dies a quo è semplice. Ma nelle malattie professionali — così come in altri danni alla salute che si sviluppano lentamente o con cause non immediatamente evidenti — il problema è più complesso. La patologia può manifestarsi anni dopo l’esposizione, e il collegamento tra la malattia e la causa lavorativa può non essere immediatamente riconoscibile.
La regola specifica per le malattie professionali: la consapevolezza del nesso causale
La Cassazione afferma con chiarezza che nelle malattie professionali la prescrizione non decorre dalla data della diagnosi della patologia. Decorre dal momento in cui il lavoratore — o i suoi eredi, in caso di decesso — acquisiscono una ragionevole consapevolezza dell’origine professionale della malattia.
Questo principio è fondamentale e si distingue nettamente dall’approccio adottato dai giudici di merito nel caso in esame. Conoscere di avere un tumore non equivale a conoscere che quel tumore è stato causato dall’attività lavorativa. Sono due consapevolezze distinte: la prima riguarda la patologia in sé, la seconda riguarda il nesso causale tra la patologia e l’esposizione professionale.
Finché il lavoratore o i suoi eredi non hanno — né avrebbero potuto avere con la normale diligenza — ragionevole consapevolezza di quel nesso, la prescrizione non inizia a decorrere. Diversamente, si costringerebbe il danneggiato ad agire in giudizio prima ancora di sapere contro chi e per cosa agire.
Il caso concreto: il riconoscimento INAIL come momento rilevante
Nel caso del bracciante agricolo, la famiglia aveva sempre attribuito il tumore al fumo di sigarette — una causa plausibile e concorrente. Non aveva elementi per collegare la malattia all’esposizione a sostanze nocive durante l’attività nei campi.
Solo nel 2022, con il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia come tecnopatia e la conseguente liquidazione della rendita ai familiari superstiti, gli eredi hanno acquisito la consapevolezza del collegamento tra l’attività lavorativa e il tumore. È stato l’accertamento istituzionale dell’istituto previdenziale a fornire la base conoscitiva necessaria per comprendere la vera causa della malattia.
Da quel momento — e non dal 2009, data della diagnosi — avrebbe dovuto decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
L’errore dei giudici di merito: fermarsi alla diagnosi
La Corte d’Appello di Roma aveva fissato il dies a quo della prescrizione alla data della diagnosi — 18 gennaio 2009 — e aveva considerato tardiva la prima richiesta stragiudiziale del giugno 2020, presentata oltre dieci anni dopo.
La Cassazione censura questo ragionamento: la Corte d’Appello non ha adeguatamente verificato il momento in cui il lavoratore — e poi i suoi eredi — avessero realmente acquisito consapevolezza del nesso causale tra l’esposizione lavorativa e la malattia. Limitarsi alla data della diagnosi significa confondere la conoscenza della patologia con la conoscenza della sua origine professionale, che sono cose diverse.
La sentenza è stata cassata con rinvio: sarà una diversa composizione della Corte d’Appello di Roma a riesaminare il caso, applicando il principio indicato dalla Cassazione.
Le conseguenze pratiche per lavoratori e eredi
Il principio affermato dalla Cassazione ha implicazioni pratiche rilevanti per chi si trova in situazioni analoghe.
Il lavoratore che riceve una diagnosi di malattia — o i suoi eredi — non devono presumere automaticamente che la prescrizione stia decorrendo dal giorno della diagnosi. Se in quel momento non hanno elementi concreti per collegare la patologia all’attività lavorativa, la prescrizione non è ancora partita.
Il momento rilevante è quello in cui acquisiscono — o avrebbero potuto acquisire con la normale diligenza — una ragionevole consapevolezza del nesso professionale. Questo momento può coincidere con: il riconoscimento della malattia come tecnopatia da parte dell’INAIL; una perizia medica che accerti il collegamento causale; una sentenza o un accertamento che riconosca la natura professionale della patologia; o qualsiasi altro elemento conoscitivo che renda ragionevolmente riconoscibile quel nesso.
Chi riceve il riconoscimento INAIL di una malattia professionale — anche anni dopo la diagnosi e anche dopo il decesso del lavoratore — deve attivarsi tempestivamente per valutare l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro o del responsabile dell’esposizione.
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Angelo Greco
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