Si può fare la mediazione quando è obbligatoria la negoziazione assistita?


La mediazione, strutturalmente più articolata della negoziazione assistita, soddisfa comunque la condizione di procedibilità. Trib. Novara 151/2026.

Un agente immobiliare chiede in giudizio il pagamento della provvigione per l’attività di intermediazione svolta in una compravendita. Prima di avviare la causa, esperisce la mediazione — la procedura conciliativa davanti a un organismo terzo. I convenuti non aderiscono. La mediazione si chiude con esito negativo. L’agente fa causa.

I convenuti eccepiscono l’improcedibilità della domanda: la controversia era soggetta a negoziazione assistita, non a mediazione obbligatoria. Le due procedure sono diverse. Quella esperita non era quella prescritta. La causa non può proseguire.

Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 151 del 22 aprile 2026, rigetta l’eccezione. Chi ha esperito la mediazione — procedura strutturalmente più articolata e garantista della negoziazione assistita — ha soddisfatto la condizione di procedibilità anche se la legge richiedeva la seconda.

La domanda su se la mediazione soddisfi la condizione di procedibilità anche quando era obbligatoria la negoziazione assistita richiede di conoscere le differenze tra le due procedure e la logica sottostante alle condizioni di procedibilità nel processo civile.

Le due procedure: mediazione e negoziazione assistita

La mediazione civile — disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010 — è una procedura in cui le parti, assistite dai propri avvocati, tentano di raggiungere un accordo con l’ausilio di un mediatore: un soggetto terzo e imparziale, iscritto in appositi registri, che facilita la comunicazione tra le parti e propone soluzioni. La presenza del terzo imparziale è l’elemento caratterizzante.

La negoziazione assistita — disciplinata dal D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 — è una procedura in cui le parti tentano di raggiungere un accordo attraverso la sola interazione tra loro e i rispettivi avvocati, senza alcun terzo imparziale. Non c’è un mediatore: ci sono solo le parti e i loro difensori che negoziano direttamente.

Entrambe le procedure sono obbligatorie — come condizione di procedibilità della domanda giudiziale — per determinate categorie di controversie, ma il legislatore le ha previste per ambiti diversi. Per alcune materie è obbligatoria la mediazione; per altre la negoziazione assistita. Per le controversie in materia di intermediazione immobiliare è prevista la negoziazione assistita.

La logica delle condizioni di procedibilità

Le condizioni di procedibilità hanno una funzione deflattiva del contenzioso: prima di adire il giudice, le parti devono tentare una soluzione stragiudiziale. Se il tentativo fallisce, possono accedere al giudice. Se lo saltano, la domanda è improcedibile.

La ratio di queste condizioni non è formale — non si tratta di rispettare un rito per il rito — ma sostanziale: garantire che le parti abbiano effettivamente tentato di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice.

Questa logica sostanziale è la chiave per risolvere il problema sollevato dal caso in esame: cosa succede quando la parte ha esperito una procedura diversa da quella prescritta, ma comunque ha genuinamente tentato la composizione stragiudiziale?

Il ragionamento del Tribunale di Novara: la mediazione è più, non meno

Il Tribunale di Novara risolve la questione con un ragionamento basato sul confronto tra le due procedure. La mediazione è strutturalmente più articolata della negoziazione assistita: prevede la presenza di un terzo imparziale — il mediatore — che favorisce la composizione della lite con strumenti specifici, può formulare proposte di accordo, gestisce le sessioni separate con le parti e garantisce riservatezza.

La negoziazione assistita, invece, si basa esclusivamente sull’interazione tra le parti e i loro difensori. Non c’è un terzo imparziale. Non ci sono strumenti di facilitazione specifici. È una procedura meno garantita sotto il profilo della terzietà e della neutralità.

Se la parte ha esperito la procedura più articolata e garantista — la mediazione — e il tentativo è fallito perché la controparte non ha aderito, sostenere che la condizione di procedibilità non sia soddisfatta perché avrebbe dovuto esperire la procedura meno garantita sarebbe privo di logica. Chi ha fatto di più non può essere sanzionato come se non avesse fatto nulla.

Il rifiuto della controparte e l’esito negativo

Nel caso esaminato, la procedura era comunque fallita per una ragione precisa: i convenuti avevano deciso di non aderirealla mediazione. Non si trattava quindi di un tentativo non genuino o di una mediazione simulata: la parte attrice aveva attivato correttamente la procedura, l’organismo di mediazione aveva convocato le parti, i convenuti si erano rifiutati di partecipare.

Questo elemento rafforza ulteriormente il ragionamento del Tribunale: i convenuti che si erano rifiutati di aderire alla mediazione non potevano poi eccepire l’improcedibilità della domanda per il fatto che era stata esperita la mediazione invece della negoziazione assistita. Sarebbe contraddittorio permettere a chi ha ostacolato il tentativo conciliativo di giovarsi di un’eccezione procedurale formale.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ha implicazioni concrete per gli avvocati che gestiscono controversie soggette a condizioni di procedibilità. Il principio affermato dal Tribunale di Novara suggerisce che, in caso di incertezza sulla procedura applicabile, l’esperimento della mediazione — procedura più garantita — costituisce una scelta sicura che soddisfa la condizione di procedibilità anche quando la legge richiedeva la negoziazione assistita.

Il percorso inverso — esperire la negoziazione assistita quando la legge richiedeva la mediazione — potrebbe invece non soddisfare la condizione di procedibilità, perché la negoziazione assistita è strutturalmente meno garantita e non offre le stesse tutele della mediazione.

In sintesi

L’esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche quando la controversia era soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, perché la mediazione è strutturalmente più articolata e garantista — prevede un terzo imparziale con strumenti specifici di facilitazione — rispetto alla negoziazione assistita, che si basa solo sull’interazione tra le parti e i loro difensori. Chi ha fatto di più non può essere sanzionato come se non avesse fatto nulla. Il rifiuto della controparte di aderire alla mediazione preclude inoltre che quella stessa controparte si avvalga dell’eccezione di improcedibilità.




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 Angelo Greco

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