L’amministratore può farsi rimborsare le spese anticipate dal condominio?


La Cassazione nega il rimborso all’amministratore che non usa il conto condominiale. Gli assegni personali non provano le anticipazioni e il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea.

Un ex amministratore di condominio chiede al condominio il rimborso di anticipazioni di spesa che sostiene di aver effettuato di tasca propria. Come prova, produce assegni emessi dal suo conto corrente personale. Il Tribunale rigetta tutto. La Corte d’appello di Milano gli riconosce qualche centinaio di euro. Il condominio ricorre in Cassazione perché non accetta nemmeno quella cifra e, soprattutto, contesta la compensazione delle spese giudiziali nonostante l’amministratore fosse risultato soccombente per nove decimi della controversia.

Con la sentenza n. 4904 del 4 marzo 2026, la seconda sezione civile della Cassazione chiude la questione in modo netto: l’amministratore che si chiede se può farsi rimborsare le spese anticipate dal condominio deve sapere che senza una contabilità regolare approvata dall’assemblea e senza il transito delle somme attraverso il conto corrente condominiale, il rimborso non spetta. Gli assegni personali non costituiscono prova e l’assemblea — non l’amministratore — ha il potere di valutare l’opportunità delle spese sostenute.

Il caso: compensi extra, anticipazioni e assegni personali

L’ex amministratore aveva avanzato due distinte pretese nei confronti del condominio. La prima riguardava compensi extra non corrisposti. La seconda riguardava il rimborso di anticipazioni di spesa che il professionista affermava di aver sostenuto di tasca propria, pagando direttamente i fornitori con assegni tratti dal suo conto personale.

La domanda sui compensi extra è stata rigettata per una ragione distinta: l’ex amministratore aveva violato i propri obblighi contrattuali, omettendo di redigere i quattro registri condominiali obbligatori e di aprire il conto corrente intestato al condominio. L’art. 1460 cod. civ. — la cosiddetta eccezione di inadempimento — preclude a chi non adempia alle proprie obbligazioni di esigere la controprestazione dalla parte che invece ha rispettato i propri doveri. Chi non ha fatto il suo non può pretendere di essere pagato.

La domanda sulle anticipazioni è stata rigettata per ragioni diverse e, per certi versi, ancora più radicali.

L’assemblea valuta l’opportunità delle spese: non è solo un controllo formale

Il principio centrale che la Cassazione ribadisce in questa sentenza, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, è che l’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa.

Salvo i limitati poteri previsti dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. — che riguardano i lavori urgenti e la gestione ordinaria entro i limiti del bilancio approvato — ogni spesa che ecceda queste soglie deve essere previamente autorizzata o successivamente approvata dall’assemblea. E l’assemblea non si limita ad approvare un rendiconto contabile in senso formale: valuta anche l’opportunità delle spese sostenute. Ha il diritto di dire che quella spesa non andava fatta, o che andava fatta diversamente, o che l’importo era eccessivo.

Questa valutazione di opportunità è un elemento essenziale della governance condominiale. Senza di essa, l’amministratore potrebbe spendere liberamente e poi presentare il conto ai condòmini, bypassando completamente il loro diritto di controllo sulla gestione patrimoniale del condominio.

Ne consegue che il credito dell’amministratore per anticipazioni deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata dall’assemblea. Se quella approvazione manca, il credito non è esigibile, indipendentemente dal fatto che la spesa sia stata effettivamente sostenuta.

Gli assegni personali non provano le anticipazioni

La Corte d’appello di Milano aveva riconosciuto alcune centinaia di euro all’ex amministratore sulla base degli assegni personali prodotti. La Cassazione smentisce questa impostazione su due fronti.

Il primo riguarda la natura giuridica dell’assegno. L’assegno è un titolo di credito astratto: per definizione non indica la causale del pagamento. Un assegno emesso dall’amministratore a favore di un fornitore dimostra che l’amministratore ha pagato quel fornitore, ma non dimostra automaticamente che quel pagamento fosse un’anticipazione di spesa condominiale. Poteva essere un pagamento per ragioni del tutto estranee al condominio, o un pagamento dovuto per obbligazioni personali dell’amministratore, o qualsiasi altra cosa. L’assegno, da solo, non consente di stabilire la causale.

Il secondo fronte è ancora più diretto: le somme pagate con assegni personali non sono transitati dal conto corrente condominiale. E il transito attraverso quel conto è obbligatorio per legge.

Il conto corrente condominiale: obbligo di legge, non formalità

L’art. 1129, comma 7, cod. civ. è esplicito: l’amministratore deve far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio, su uno specifico conto corrente intestato al condominio. Non è una buona prassi gestionale: è un obbligo di legge.

La ratio è precisa: separare il patrimonio del condominio da quello personale dell’amministratore, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e proteggere i condòmini da confusioni patrimoniali che potrebbero danneggiarne gli interessi.

La Cassazione ricorda che l’inosservanza di questo obbligo è talmente grave da costituire motivo di revoca giudiziale dell’amministratore. L’art. 1129, comma 12, n. 4, cod. civ. elenca espressamente tra i motivi di revoca “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini”. Pagare i fornitori con assegni personali è esattamente questo tipo di gestione.

Un amministratore che usa il proprio conto invece di quello condominiale non solo viola la legge, ma si preclude la possibilità di dimostrare in giudizio che quei pagamenti erano anticipazioni condominiali. Il mezzo di prova che produce — gli assegni personali — è lo stesso strumento che testimonia la violazione dell’obbligo di legge.

La regola pratica: mai pagare di tasca propria

La Cassazione chiude il ragionamento con un’indicazione operativa che vale come regola generale per tutti gli amministratori di condominio.

L’amministratore non deve mai anticipare denaro di tasca propria per pagare spese condominiali. Qualsiasi provvista deve passare attraverso il conto corrente condominiale, e qualsiasi pagamento deve essere eseguito da quel conto. Non ci sono eccezioni a questa regola, salvo i casi di effettiva urgenza previsti dalla legge.

Se l’assemblea non ha ancora deliberato su una spesa necessaria, l’amministratore deve convocarla. Se la spesa è urgente, esistono gli strumenti normativi per procedere, ma anche in quel caso i flussi finanziari devono transitare dal conto condominiale.

Chi ignora questa regola — fidandosi della propria buona fede o della certezza di essere nel giusto — rischia di non poter recuperare nulla, perché in giudizio non avrà né la documentazione contabile approvata dall’assemblea né la prova del transito delle somme attraverso il conto condominiale. Due requisiti che la Cassazione considera indispensabili per l’accoglimento di qualsiasi domanda di rimborso.




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 Angelo Greco

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