cosa dicono le ultime sentenze?


Cinque tribunali diversi, cinque questioni pratiche su mediazione e negoziazione assistita, con risposte che cambiano le carte in tavola per chi affronta una causa civile.

Chi si trova coinvolto in una controversia civile e deve fare i conti con mediazione obbligatoria o negoziazione assistita si scontra spesso con dettagli procedurali apparentemente minori, che però possono decidere le sorti dell’intera causa. Una relazione tecnica redatta durante la mediazione può finire nel fascicolo del giudizio? Una procura può essere autenticata dallo stesso avvocato che rappresenterà la parte? Bisogna raccontare i fatti in modo identico sia in mediazione sia in tribunale? Una selezione di sentenze recenti, pubblicata da Federico Ciaccafava, offre risposte precise a queste domande, toccando mediazione e negoziazione assistita: cosa dicono le ultime sentenze? proprio su questi cinque nodi pratici.

La relazione dell’esperto nominato in mediazione entra sempre nel processo?

Chi partecipa a una mediazione e ottiene, con la controparte, la nomina di un esperto tecnico spesso si chiede se quella relazione potrà essere utilizzata anche nel successivo giudizio, qualora la mediazione fallisca. Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 296 del 18 maggio 2026, chiarisce che l’accordo con cui le parti convengono la producibilità in giudizio di questa relazione non richiede alcuna forma particolare, né formule sacramentali o modalità documentali predefinite. Basta che dal comportamento delle parti emerga chiaramente la volontà condivisa di rendere la relazione utilizzabile nel processo successivo. Questo principio discende dall’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 28/2010, e comporta una conseguenza pratica rilevante: una volta raggiunto questo accordo, anche informale, la relazione diventa un elemento istruttorio valutabile dal giudice ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. civ., rimesso al suo apprezzamento in termini di attendibilità e rilevanza. Nel caso specifico, relativo a un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, il giudice ha ritenuto pienamente utilizzabile la relazione tecnica, avendo accertato che le parti avevano concordato in sede di mediazione questa possibilità.

Chiedere di accertare che un credito non esiste richiede la negoziazione assistita?

Un’azienda che voglia far dichiarare inesistente un credito vantato nei suoi confronti da un’amministrazione pubblica si domanda spesso se debba prima tentare la negoziazione assistita, come accade per le domande di pagamento sotto una certa soglia. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 11239 del 6 luglio 2026, risponde negativamente. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 132/2014 assoggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita la domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, ma si tratta di una norma di stretta interpretazione, che introduce un limite all’accesso immediato alla tutela giurisdizionale e non può quindi essere estesa oltre il caso testualmente previsto. Per domanda di pagamento si intende evidentemente una richiesta giudiziale di condanna pecuniaria a carico della controparte, mentre un’azione di accertamento negativo persegue uno scopo diverso: rimuovere l’incertezza sull’esistenza di un credito e sulla validità del titolo invocato. Nel caso specifico, relativo a un credito derivante da un atto d’obbligo collegato a una procedura di affidamento pubblico, il giudice ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente, precisando che il solo valore economico della controversia non basta a equiparare questa azione a una domanda di pagamento.

L’avvocato può autenticare da sé la procura per farsi sostituire il cliente in mediazione?

Quando una parte decide di non presenziare personalmente alla mediazione obbligatoria, preferendo farsi rappresentare dal proprio difensore, sorge un dubbio tutt’altro che teorico: può essere lo stesso avvocato ad autenticare la propria procura speciale per questo scopo? Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10673 dell’8 luglio 2026, risponde di no. Il conferimento del potere di partecipare in sostituzione della parte alla fase di mediazione non rientra tra i possibili contenuti della procura alle liti che l’avvocato può autenticare direttamente. In altre parole, chi non partecipa personalmente alla mediazione può farsi sostituire dal proprio legale, ma deve rilasciargli una procura sostanziale che esula dai poteri di autentica riconosciuti all’avvocato stesso. Nel caso specifico, relativo all’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, avendo accertato che la sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla condomina attrice non risultava validamente autenticata, richiamando i precedenti di Cassazione n. 14676/2025 e n. 8473/2019.

Serve raccontare gli stessi fatti identici in mediazione e in tribunale?

Chi avvia una mediazione obbligatoria prima di una causa condominiale, e poi si ritrova a citare in giudizio la controparte, potrebbe temere che qualsiasi differenza tra i due atti comprometta la procedibilità della domanda. Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 147 del 13 luglio 2026, ridimensiona questa preoccupazione. Non occorre una perfetta e assoluta simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: è sufficiente che i fatti posti a fondamento di quest’ultima risultino sostanzialmente gli stessi già enucleati nella fase conciliativa. Nel caso esaminato, relativo all’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal condominio convenuto, avendo verificato che la domanda di mediazione risultava corrispondente, quanto meno nei fatti principali, al successivo atto di citazione, con questioni e doglianze sostanzialmente speculari in entrambe le fasi, richiamando il precedente di Cassazione n. 29333/2019.

Le spese sostenute per la mediazione fallita si possono recuperare come le spese di causa?

Chi tenta una mediazione senza successo, sostenendo comunque i relativi costi, si chiede spesso se quelle spese possano essere recuperate insieme a quelle del processo vero e proprio, qualora poi vinca la causa. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11014 del 15 luglio 2026, risponde affermativamente. Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, a cui sono equiparabili quelle sostenute nella procedura di mediazione, ha natura di danno emergente, rappresentando un’utilità concreta per tentare di evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida, e si traduce nel costo sopportato per l’attività svolta da un legale in questa fase precontenziosa. Poiché la mediazione obbligatoria costituisce una condizione di procedibilità stabilita dalla legge, le relative spese sono assimilabili a quelle del processo, rientrando tra gli esborsi liquidabili ai sensi dell’articolo 91 cod. proc. civ. Nel caso specifico, riguardante la cancellazione di un volo aereo, il giudice d’appello ha accolto la domanda di risarcimento anche per le spese sostenute nella mediazione avviata infruttuosamente dagli appellanti, richiamando i precedenti di Cassazione, ordinanza n. 22241/2025, ordinanza n. 32306/2023 e sentenza n. 997/2010.




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 Paolo Florio

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