Qual è la procedura per intimare correttamente a una persona che si trova in prigione o agli arresti domiciliari di recarsi in udienza per testimoniare?
Il testimone è la persona che può riferire fatti rilevanti ai fini della decisione di una controversia giudiziaria. La sua deposizione deve essere frutto di una conoscenza diretta, per cui è necessario che egli abbia assistito agli eventi di cui si discute davanti al magistrato. La convocazione del teste è un onere che grava sulla parte processuale (attore, convenuto, pubblico ministero, parte civile, imputato, ecc.) che ha interesse alla sua narrazione. In questo contesto si pone il seguente quesito: come citare un testimone che è in carcere o ai domiciliari?
Praticamente, si tratta di comprendere quali siano gli adempimenti da eseguire affinché un testimone che si trovi sottoposto a una misura cautelare restrittiva della libertà personale o stia scontando la pena definitiva in prigione possa essere condotta in udienza per deporre. Insomma: come citare il testimone che si trova in carcere o agli arresti domiciliari? Approfondiamo l’argomento.
Cos’è e come funziona la testimonianza?
La testimonianza è il mezzo di prova consistente nel racconto di circostanze rilevanti che possono essere valutate dal giudice ai fini della decisione della controversia che gli è sottoposta.
Il testimone è colui che rende la testimonianza, riferendo i fatti a cui ha assistito personalmente: non è ammessa una testimonianza indiretta, riguardante circostanze apprese attraverso altri soggetti.
Cosa deve fare il testimone?
Il testimone deve presentarsi all’udienza alla quale è stato convocato; se non lo facesse, verrebbe dapprima multato e successivamente scortato in tribunale dalla polizia (accompagnamento coattivo).
Prima di deporre, il testimone deve leggere la formula di impegno mediante la quale assume la responsabilità, morale e giuridica, della sua deposizione.
Il codice penale (art. 372) punisce con la reclusione da due a sei anni il testimone che nega il vero, afferma il falso oppure tace su circostanze che gli sono note.
Insomma: il testimone non solo deve comparire in udienza ma deve anche rispondere secondo verità, non nascondendo nulla di quanto a sua conoscenza.
Chi deve citare i testimoni?
I testimoni sono citati in udienza dalla parte processuale che ne ha interesse; nel processo civile, dunque, la citazione avviene ad opera dell’attore o del convenuto, mentre nel processo penale è curata dal pubblico ministero, dalla parte civile, dal responsabile civile o dall’imputato, a seconda di chi voglia sentire la deposizione perché a sé favorevole.
Insomma: la citazione dei testimoni è un onere che incombe su chi è interessato al mezzo di prova; l’omesso adempimento può comportare la decadenza dal diritto al mezzo di prova.
Come citare il testimone agli arresti domiciliari?
È possibile che il testimone che deve deporre in udienza sia sottoposto a una misura cautelare restrittiva, come ad esempio agli arresti domiciliari, in virtù di un provvedimento emesso nel processo penale in cui egli è imputato.
In ipotesi del genere si pone il problema di come il testimone possa raggiungere l’aula d’udienza, visto che c’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che gli impedisce di muoversi liberamente.
In ipotesi del genere, la parte interessata alla testimonianza deve ugualmente citare il teste, notificandogli l’atto di intimazione (contenente ogni indicazione utile: ufficio giudiziario, giorno e orario dell’udienza, ecc.) presso la residenza o il domicilio ove sta scontando la misura cautelare.
Perché possa recarsi fisicamente in udienza per rendere testimonianza senza violare la misura cautelare il teste deve ottenere l’autorizzazione del giudice che ha disposto la restrizione nei suoi riguardi: solo in questo modo può evitare di commettere un illecito che potrebbe comportare l’inasprimento della misura restrittiva.
Ricapitolando, chi deve citare un testimone affinché deponga nell’udienza di cui è parte processuale deve notificargli – tramite raccomandata a/r, pec o ufficiale giudiziario – l’atto di intimazione anche se si trova agli arresti domiciliari; dovrà essere poi il teste, in qualità di soggetto convocato in udienza, a chiedere al giudice – eventualmente tramite il proprio avvocato – l’autorizzazione ad allontanarsi per raggiungere l’aula d’udienza, magari scortato dalla polizia affinché non tenti la fuga.
L’istanza non può invece provenire da parte del soggetto che, interessato alla testimonianza, ha curato la citazione: questi, infatti, non è legittimato a rivolgersi al giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare a carico del teste.
Facciamo un esempio per chiarire i concetti sinora espressi.
Tizio, imputato in un processo penale, cita Caio come testimone. Questi, per ottenere il permesso a lasciare la propria abitazione nonostante sia sottoposto agli arresti domiciliari, deve fare – personalmente o tramite il proprio avvocato – una richiesta di autorizzazione al giudice che sta seguendo il suo procedimento penale.
Come citare il testimone in carcere?
Quanto detto per la citazione del testimone sottoposto agli arresti domiciliari – o ad altra misura cautelare che gli impedisce di raggiungere l’aula d’udienza – vale anche per quello che si trova in carcere, con le seguenti differenze:
- l’intimazione dovrà essere diretta al penitenziario, specificando il nome del destinatario detenuto;
- la richiesta di autorizzazione a uscire dal carcere per recarsi a rendere testimonianza deve essere fatta dal detenuto: 1. al giudice che ha disposto la misura cautelare, se si trova ristretto in attesa di giudizio; 2. al magistrato di sorveglianza, se sta scontando una pena definitiva.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Mariano Acquaviva
Source link



