La più celebre a livello nazionale fu quella tra Bettino Craxi e Ciriaco De Mita: siccome tardò si sfiorò la crisi di Governo ed il ritorno alle urne. Altrettanto celebre, a livello locale, fu quella tra Valentino D’Amata e Massimo Struffi alla guida della Provincia di Frosinone. Nella politica locale italiana, la staffetta è una pratica antica e diffusa: a metà mandato si cambia, si dà spazio a chi aspettava, si rispettano gli accordi pre elettorali.
Funziona. O almeno ha sempre funzionato, finché sono tutti d’accordo e si passano il testimone. Sono dolori se qualcuno decide di portarla in tribunale. A Ferentino qualcuno ha deciso di farlo.
Questa mattina è stato notificato al Comune di Ferentino il ricorso al TAR del Lazio contro il decreto del sindaco Piergianni Fiorletta n. 3 del 27 maggio 2026: è l’atto con con cui era stata disposta la revoca dell’assessore Piera Dominici e la sua sostituzione con Michela Guida. A presentare il ricorso è la stessa Dominici, assistita dall’avvocato Fabiano Cedrone. (Leggi qui: Il vaso di Pandora si scoperchia in Aula: la maggioranza si processa da sola).
La tesi: la staffetta non è una motivazione
Il punto centrale del ricorso ruota attorno a un principio che i giudici amministrativi hanno già affermato con chiarezza in precedenti casi analoghi. La revoca di un assessore non è un atto politico insindacabile: è un atto di alta amministrazione, soggetto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990. Il sindaco può revocare un assessore (questo potere discrezionale è fuori discussione) ma deve spiegare perché, con ragioni «oggettive e trasparenti legate a ragioni di buon andamento e imparzialità dell’ente».
L’accordo politico di alternanza, la «staffetta», non soddisfa questo requisito. Lo dice con la precisione del giurista l’avvocato Cedrone: «La revoca di un assessore motivata esclusivamente dal rispetto di un accordo di alternanza o rotazione è del tutto illegittima». Perché un patto politico interno alla maggioranza non costituisce il «presupposto giuridico valido per il venir meno del rapporto fiduciario che lega il Sindaco all’assessore».
In altri termini: il sindaco può togliere la fiducia a un assessore, ma deve avere ragioni amministrative per farlo, non politiche. E «dobbiamo rispettare l’accordo preso prima delle elezioni» non è una ragione amministrativa.
Il rischio per le casse comunali
Il ricorso porta con sé conseguenze potenzialmente significative per il Comune di Ferentino. La prima è l’annullamento del decreto di revoca con la «caducazione dei suoi effetti»: il che significherebbe, in ipotesi, il reintegro della Dominici nell’incarico assessorile. La seconda è economica: la Dominici ha già formulato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione dell’indennità per il periodo restante del mandato, nonché per il danno di immagine. Sull’unghia fanno circa 150mila euro.
Se il TAR dovesse accertare l’illegittimità della revoca, il Comune si troverebbe a pagare, con soldi pubblici, le conseguenze di una decisione che nasceva da un accordo interno alla maggioranza.
La voce di Galassi
Il consigliere Ugo Galassi è la figura che fin dall’inizio ha sostenuto la Dominici e che per questo aveva presentato istanza di autotutela al sindaco, poi annunciato il ricorso al TAR come conseguenza del mancato accoglimento. Oggi commenta con il piglio di chi conosce la materia anche dal lato tecnico: «Quando l’assessore Dominici mi ha fatto leggere le motivazioni della revoca, ho avuto subito sentore che qualcosa non andasse a livello giuridico. Oltre ad essere dottore commercialista sono anche revisore dei conti negli enti locali e la famosa staffetta o alternanza assessorile l’ho sempre sentita nei Comuni, ma sempre propedeutica alle dimissioni e non alla revoca». Tradotto: per essere sicuri che non ci siano discussioni, i sindaci fanno dimettere l’assessore uscente ed al suo posto nominano il subentrante.
È una distinzione che nella pratica amministrativa ha un peso preciso: le dimissioni sono un atto volontario dell’assessore, che può sceglierle per rispettare un accordo senza che il sindaco debba emettere un atto formale di revoca. La revoca, invece, è un provvedimento unilaterale del primo cittadino che — proprio perché unilaterale — porta con sé l’obbligo di motivazione e il rischio di impugnazione. Chi costruisce un accordo di staffetta deve prevedere le dimissioni, non la revoca: altrimenti espone il Comune a un contenzioso che può rivelarsi costoso.
Il precedente di Villa Santa Lucia
Non è la prima volta che nella provincia di Frosinone una vicenda di questo tipo finisce davanti ai giudici amministrativi. Il caso del vicesindaco di Villa Santa Lucia, Maurizio Di Folco, è un precedente che illumina la questione con una chiarezza quasi didattica. (Leggi qui: Tre revoche e una sentenza: il vicesindaco che diceva “no”).
Di Folco fu revocato dal sindaco Orazio Capraro tre volte nel giro di meno di due anni. Tre volte il TAR annullò la revoca. La prima volta perché la motivazione era troppo generica. La seconda perché era al contrario eccessiva e sproporzionata — «quasi teatrale», scrissero i giudici. La terza perché configurava un eccesso di potere: il vicesindaco era stato rimosso perché si era rifiutato di votare una delibera, e usare la revoca per punire chi non si allinea è qualcosa di diverso dal revocare per ragioni di buon andamento dell’ente. A ogni ricorso il Comune pagò le spese. Alla terza sentenza, la Corte dei Conti aprì un fascicolo.
Il paradosso è che a cristallizzare sul piano giuridico quel principio è stato un professore di Diritto che da giovane è stato due volte sindaco di Ferentino: Francesco Scalia. È lui che ha costruito la giurisprudenza sulla revoca degli assessori che l’avvocato Cedrone ora cita a sostegno del ricorso di Dominici. Il filo che lega Villa Santa Lucia a Ferentino non è solo geografico: è la stessa teoria giuridica, applicata a uno schema di fatto analogo.
Cosa succede adesso
Il ricorso è notificato. Il TAR dovrà pronunciarsi. Nel frattempo il sindaco Fiorletta si trova in una posizione che già conosceva: aveva avuto mesi per prepararsi, dopo che Galassi aveva annunciato questa mossa con largo anticipo. Ma che adesso è formale e non più solo minacciata.
Le opzioni sul tavolo sono essenzialmente due. La prima è resistere nel giudizio, nella convinzione che le motivazioni del decreto reggano all’esame dei giudici amministrativi. La seconda è trovare una soluzione che renda il ricorso privo di oggetto: il che, in concreto, significherebbe reintegrare la Dominici e poi revocarla di nuovo ma stavolta con una motivazione amministrativa.
Quel che è certo è che la staffetta ferentinate (pratica diffusa, tacita, mai messa per iscritto) è entrata nell’aula di un tribunale. E i tribunali tendono a prendere sul serio le questioni di motivazione degli atti amministrativi, indipendentemente da quanto fossero consolidate le consuetudini politiche che quegli atti intendevano rispettare. Ma c’è soprattutto un altro punto: Galassi, che sostiene la maggioranza, fa causa alla stessa maggioranza che lui sostiene. E l’ex assessore Dominici chiede il risarcimento all’amministrazione nella quale chiede di rientrare. Oltre c’è l’infinito.
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