CGA Regione Siciliana, sentenza 8 giugno 2026, n. 408



Presidente: de Francisco – Estensore: La Ganga

FATTO

1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti; ha rigettato il ricorso principale, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti e, infine, ha dichiarato in parte irricevibile e in parte ha respinto il quarto ricorso per motivi aggiunti.

Più esattamente il ricorso introduttivo del giudizio dichiarato è stato promosso per l’annullamento:

– della nota 4 gennaio 2010 n. 76, rilasciata dal Servizio IV del Comune di Brolo avente a oggetto diniego di concessione edilizia in sanatoria;

con il primo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota prot. 9977 del 6 luglio 2010 con la quale veniva accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 16 del 28 luglio 2009, e disposta l’acquisizione delle aree di cui al Foglio di Mappa n. 1, part.lle nn. 696 e 833;

col secondo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota 30 settembre 2010 n. 13761 prot., con la quale il Responsabile del IV Servizio “dispone(va) l’annullamento in autotutela” della predetta nota n. 9977/2010 prot. e, contestualmente, notificava al sig. G. l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi 1° ottobre 2010 n. 5, relativa agli “interventi edilizi in località Malpertuso foglio 1, partt. 696 e 833”;

col terzo ricorso per motivi aggiunti:

– della nota 19 maggio 2011, n. 7334, prot. gen. n. 635/sez. urb., con la quale il Comune intimato accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5/2010 e disponeva l’acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale site in località Malpertuso nel terreno censito in catasto al foglio di mappa 1, con le particelle 696 e 833;

e, infine, con il quarto ricorso per motivi aggiunti:

– dell’ordinanza dirigenziale 1° luglio 2015, n. 151 con la quale veniva disposto lo sgombero e l’acquisizione al patrimonio comunale delle “opere abusive realizzate in località Malpertuso nel terreno censito tn catasto foglio di mappa 1, con le particelle 696, 886 e 837”.

2. Espone l’appellante:

– di essere proprietario di un terreno sito in località “Malpertuso” del Comune di Brolo, in catasto foglio di mappa 1, part.lle nn. 696, 832 (ex 695a) e 833 (ex 695b), ubicato in zona agricola (“E”) del vigente P.R.G., nel quale ha realizzato quattro pergolati di cui tre con struttura lignea (travicelli di abete) e uno con struttura metallica (tubi in ferro), finalizzati, alcuni a creare zone d’ombra, altri a sostenere piante rampicanti in fase di crescita;

– di avere chiesto con istanza prot. n. 16405 del 29 ottobre 2009 l’autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi degli artt. 13 l. n. 47/1985 e 36 d.P.R. n. 380/2001;

– che il Comune con nota prot. n. 76 del 4 gennaio 2010 ha rigettato la predetta istanza che è stata impugnata in primo grado col ricorso principale;

– che con nota prot. 9977 del 6 luglio 2010 è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 16 del 28 luglio 2009, e disposta l’acquisizione delle aree di cui al Foglio di Mappa n. 1, part.lle nn. 696 e 833, questo provvedimento è stato impugnato con un (primo) ricorso per motivi aggiunti;

– con nota prot. n. 13761 del 30 settembre 2010 quest’ultimo provvedimento è stato annullato dal Comune in autotutela e contestualmente è stata notificata l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi 1° ottobre 2010, n. 5, relativa agli “interventi edilizi in località Malpertuso foglio 1, partt. 696 e 833”;

– che anche questo provvedimento è stato impugnato con un (secondo) ricorso per motivi aggiunti;

– con nota 19 maggio 2011, n. 7334, prot. gen. n. 635/sez. urb., il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5/2010, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e ha disposto l’acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale site in località Malpertuso nel terreno censito in catasto al foglio di mappa 1, con le particelle 696 e 833;

– per questo provvedimento è stato proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti;

– con ordinanza dirigenziale del 1° luglio 2015, n. 151 è stato disposto lo sgombero e l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive;

– anche questo provvedimento è stato impugnato con un quarto ricorso per motivi aggiunti.

3. La sentenza appellata non ha accolto nessuno dei ricorsi proposti ritenendo legittimo l’operato del Comune, atteso che il ricorrente non si è limitato alla realizzazione di un unico pergolato ma ne ha realizzati ben quattro, per un ingombro totale pari a 120 mq, e oltretutto in una zona particolarmente “sensibile”, perché ricompresa entro la fascia dei 150 m. dal bagnasciuga, ove ogni intervento edilizio è precluso dalla lettera a) dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, a eccezione delle opere funzionali alla diretta fruizione del mare, che all’evidenza non sussistono nel caso di specie.

4. Il Comune di Brolo non si è costituito.

5. Questo Collegio con ordinanza istruttoria n. 343 del 23 aprile 2025 ritenuto che «ai fini di una corretta valutazione delle opere per cui è causa è necessario acquisire, a cura della parte più diligente, adeguata documentazione fotografica dei suddetti quattro pergolati, che consenta una visuale più ampia e utile per vedere l’ubicazione dei suddetti rispetto ad altri immobili già esistenti sul medesimo terreno e alla distanza dalla battigia» ha ordinato alla parte più diligente di depositare opportune fotografie delle opere.

Parte appellante, in adempimento alla detta richiesta istruttoria, ha depositato, in data 16 settembre 2025, ventisei fotografie dalle quali si evince che sono state realizzate delle vere e proprie tettoie appoggiate alla parete perimetrale della costruzione preesistente e destinate a un’utilizzazione perdurante e stabile nel tempo. Infatti le stesse rappresentano un ampliamento fisso e duraturo dello spazio esterno, e per le loro effettive dimensioni non sono facilmente amovibili nella pratica quotidiana.

6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è affidato ai seguenti motivi:

I) Col primo motivo si ritiene che il T.A.R. sia stato sbrigativo e non si sia reso conto della superficialità con la quale il Comune abbia istruito il procedimento senza considerare le caratteristiche precarie delle strutture realizzate (di cui una con tubolari in ferro del diametro di cm. 5, e le altre con travicelli in legno di abete del diametro di cm. 12 circa), sulla cui parte superiore sono state “legate” alcune foglie di palma appassite con funzione frangisole in attesa che crescano le piante rampicanti.

Ritiene l’appellante che queste reali caratteristiche delle opere facciano sì che le stesse non possano essere considerate urbanisticamente rilevanti e che, in ogni caso, il diniego della chiesta autorizzazione in sanatoria avrebbe dovuto essere motivato incidendo i provvedimenti gravati in modo evidente nella sfera giuridica del privato.

II) Col secondo motivo di appello si contesta la parte della sentenza in cui il T.A.R. nel rigettare il terzo motivo di ricorso ha osservato che «è chiarissimo di cosa consti la contestata violazione dell’art. 15, lettera a), della L.R. n. 76/1978: trattandosi di “opere, realizzate nella fascia sottoposta al vincolo d’inedificabilità di cui all’art. l5 lett. a) della l.r. Sicilia n. 78/76”, (che) al momento dell’accertamento, erano poste “ad una distanza di m. 25,00 circa dalla battigia”, e che, considerate non atomisticamente, ma in base ad una – necessaria, come da giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisa – complessiva valutazione d’insieme, sono da ritenere “comportanti (una) trasformazione edilizia ed urbanistica” del territorio».

Si contesta altresì la sentenza laddove ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato la finalizzazione delle opere alla “diretta fruizione del mare”, atteso che questa qualità debba costituire una oggettiva caratteristica dell’opera realizzata e non il risultato di una soggettiva volontà di impiegarla a tale scopo, essendosi lo stesso limitato a rappresentare che egli «vi si reca nel periodo della balneazione e per la pratica della pesca sportiva».

Si ritiene l’erroneità della sentenza, in quanto i pergolati in oggetto non possono essere in alcun modo considerati nuove costruzioni e non necessitano pertanto di alcuna autorizzazione edilizia, ribadendo la necessità per l’amministrazione di esternare la valutazione tecnica svolta e le considerazioni per le quali ha respinto la richiesta di autorizzazione in sanatoria.

III) Col terzo motivo di appello, per le medesime considerazioni svolte nei primi due motivi di appello, si censura il capo della sentenza che ha rigettato il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in quanto il T.A.R. erroneamente avrebbe ritenuto che le censure eccepite, anche quando non espressamente riproposte come vizi di invalidità derivata rispetto a quelle di cui al ricorso principale, non conterrebbero alcun novum rispetto a questi ultimi e conseguentemente ha respinto il ricorso uniformandosi alla motivazione di rigetto del ricorso principale.

IV) Col quarto motivo per le medesime considerazioni svolte nei precedenti motivi si lamenta l’erroneità della sentenza che ha respinto il ricorso per motivi aggiunti avverso l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e l’acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale.

V) Col quinto motivo di appello si rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui, respinto il quarto ricorso per motivi aggiunti (avverso il provvedimento di sgombero e conseguente acquisizione dell’area), il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse travisato palesemente la realtà affermando che «il provvedimento di sgombero e di acquisizione presenta numerosi vizi propri» sostenendo che col detto ricorso per motivi aggiunti il ricorrente non potesse eccepire vizi del provvedimento di acquisizione che, invece, avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente col precedente ricorso proposto avverso l’ordinanza di acquisizione.

L’appellante ritiene infondato tale assunto in quanto avendo impugnato nei termini il provvedimento di acquisizione e il provvedimento di sgombero che disponeva anche l’acquisizione, sostiene di aver eccepito con detti motivi aggiunti vizi propri dell’atto, primo fra tutti, l’acquisizione in forza di un’ingiunzione di demolizione risalente nel tempo senza rinotificare una nuova ordinanza di demolizione.

VI) Con l’ultimo motivo di appello, infine, si ci duole della condanna alle spese.

6. Questo Collegio con ordinanza istruttoria n. 343 del 23 aprile 2025 ritenuto che «ai fini di una corretta valutazione delle opere per cui è causa è necessario acquisire, a cura della parte più diligente, adeguata documentazione fotografica dei suddetti quattro pergolati, che consenta una visuale più ampia e utile per vedere l’ubicazione dei suddetti rispetto ad altri immobili già esistenti sul medesimo terreno e alla distanza dalla battigia» ha ordinato alla parte più diligente di depositare opportune fotografie delle opere.

Parte appellante, in adempimento alla detta richiesta istruttoria, ha depositato, in data 16 settembre 2025, ventisei fotografie.

7. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.

La problematica è incentrata sulla realizzabilità di strutture del tipo pergolati in zona di inedificabilità assoluta perché ricompresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia, dove ogni intervento edilizio è precluso ai sensi dell’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976.

Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 306/2017), «il “pergolato” è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, risulta, invece, assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle “tettoie”».

Pertanto, il pergolato è un manufatto caratterizzato dal regime di c.d. edilizia libera e non dovrebbe essere considerato un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”.

Nel caso che ci occupa l’appellante, come si evince chiaramente anche dalla documentazione fotografica depositata, ha realizzato tre tettoie con struttura in legno ricoperte con cannicci, appoggiate alla parete perimetrale della costruzione preesistente e un pergolato con struttura in ferro che sostiene alcune piante rampicanti finalizzata a realizzare una zona d’ombra ricoperta (in attesa della crescita dei rampicanti) da foglie di palma appassite con funzione frangisole, per un ingombro totale pari a 120 mq. in una zona particolarmente “sensibile” ricompresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia (25 metri).

Dette opere a giudizio del Collegio, per come appaiono raffigurate nelle foto prodotte dall’appellante, sono semplici pergolati, non comportanti aumento di volumetria o superficie utile, realizzati tre con struttura in legno e una in ferro senza fondamenta al fine di creare una ombreggiatura mediante strutture precarie (cannicci e foglie di palme appassite) facilmente rimovibili per cui possono qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno e non come tettoie e, conseguentemente, non richiedono alcun titolo edilizio.

Il Collegio rileva che la disciplina da applicare alle tettoie non appare regolamentata in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza per cui non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

In proposito, quindi, la P.A. ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera (C.d.S., Sez. II, 31 marzo 2020, n. 2179; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 giugno 2019, n. 546).

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo puntuale le ragioni per le quali ha ritenuto che le dette tettoie non possano essere considerate opere di edilizia libera.

Il Collegio qualifica piuttosto i manufatti in oggetto come pergolati di mero arredo dell’area, non rilevanti ai fini edilizi.

Tale qualificazione non muta per il semplice fatto che nella stessa area sono stati realizzati quattro pergolati, atteso che ciascun manufatto mantiene autonoma funzione e carattere di precarietà.

Ne consegue che la loro valutazione non debba essere condotta in termini complessivi o sistemici, ma debba avvenire con riferimento a ciascuna opera singolarmente considerata.

Pertanto, non è condivisibile la decisione del T.A.R. che ha ritenuto che le tettoie realizzate dall’appellante costituiscano una nuova opera, modificativa della sagoma e del prospetto del fabbricato e che il giudizio sulla legittimità degli stessi non possa fondarsi su una visione parcellizzata e atomistica, ma debba avere carattere unitario e sistemico.

8. L’appello va pertanto accolto nei limiti suddetti, rimanendo assorbiti i motivi non espressamente trattati anche se vagliati dal Collego, e per l’effetto va annullato l’atto di diniego di sanatoria impugnato col ricorso introduttivo, sì come gli atti successivi impugnati con i motivi aggiunti perché affetti da illegittimità derivata.

9. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate anche in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in primo grado.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 

Source link

Di