L’INPS comunica: ad agosto e settembre trattenuta del 5% per chi non ha comunicato i redditi 2022. Dopo il 15 settembre scattano revoca e recupero.
Ci sono importanti e urgenti novità per le pensioni collegate al reddito: un messaggio INPS chiarisce per chi scatta lo stop e da quando. La scadenza è vicina, quindi ti spieghiamo subito cosa bisogna fare per mettersi in regola ed evitare la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico.
I pensionati che non hanno ancora comunicato all’INPS i redditi percepiti nel 2022 devono farlo al più presto e comunque non oltre il15 settembre 2026: decorso inutilmente questo termine, l’Istituto procederà alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito riferita al 2022 e al recupero delle somme eventualmente erogate senza che ne ricorressero i requisiti.
La misura non riguarda indistintamente tutti i pensionati, ma soltanto quelli residenti in Italia che percepiscono prestazioni o maggiorazioni subordinate al reddito e per i quali a tutt’oggi non risulta ancora acquisita la dichiarazione relativa al 2022.
Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS n. 2394 del 17 luglio 2026, relativo alla campagna RED 2023, conclusasi il 31 marzo 2025.
Chi rischia la sospensione della prestazione
Sono interessati i pensionati che presentano contemporaneamente queste condizioni:
- sono residenti in Italia;
- percepiscono una prestazione pensionistica o un beneficio il cui diritto o importo dipende dal reddito;
- non hanno presentato, nonostante il precedente sollecito, la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022;
- i redditi necessari al controllo non risultano già integralmente acquisiti dall’INPS attraverso l’Agenzia delle Entrate.
Tra le prestazioni collegate al reddito possono rientrare, a seconda dei casi, l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, la quattordicesima, l’assegno sociale, alcuni trattamenti di invalidità e le riduzioni applicate alle pensioni ai superstiti.
L’obbligo di presentare il RED riguarda soprattutto chi percepisce redditi che non confluiscono integralmente nel modello 730 o nel modello Redditi. È il caso, per esempio, di alcuni redditi da lavoro svolto all’estero, interessi bancari o postali, rendimenti di BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché di determinate entrate da collaborazione o lavoro autonomo rilevanti in modo diverso ai fini previdenziali.
Chi non deve presentare una nuova dichiarazione
Non è richiesto un ulteriore adempimento a chi ha già dichiarato all’Agenzia delle Entrate, attraverso il modello 730 o Redditi, tutti i redditi rilevanti per la prestazione percepita.
In questi casi l’INPS acquisisce direttamente le informazioni presenti negli archivi fiscali. L’assenza di una dichiarazione RED separata, quindi, non comporta automaticamente una sanzione o una sospensione: il problema si pone quando i dati reddituali necessari non risultano disponibili né attraverso l’Agenzia delle Entrate né tramite una comunicazione del pensionato.
Gli interessati dovrebbero comunque verificare l’eventuale presenza di una comunicazione nella propria area riservata del sito MyINPS.
Da agosto scatta la trattenuta del 5%
La prima conseguenza della mancata dichiarazione è già visibile sui ratei pensionistici di agosto e settembre 2026.
L’INPS applica una trattenuta calcolata in misura pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026.
La sospensione, quindi, non consiste necessariamente nell’azzeramento dell’intera pensione, ma in una decurtazione temporanea destinata a sollecitare il pensionato a regolarizzare la propria posizione.
Sul cedolino la riduzione viene indicata con la dicitura:
“Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La comunicazione è disponibile anche nell’area riservata MyINPS e viene trasmessa all’indirizzo PEC o e-mail presente negli archivi dell’Istituto.
Nessuna trattenuta sulle pensioni fino a 100 euro
Per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro non viene applicata la trattenuta del 5%.
Questa esclusione riguarda, però, soltanto la riduzione temporanea dei ratei di agosto e settembre. Anche i titolari di questi trattamenti devono presentare la dichiarazione richiesta entro il 15 settembre.
In mancanza, potranno subire la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito e il recupero delle somme risultate non dovute.
Come evitare la revoca entro il 15 settembre
Per conservare il diritto alla prestazione, il pensionato deve presentare entro il 15 settembre 2026 la domanda denominata:
“Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
Nella domanda devono essere indicati i redditi rilevanti percepiti nel 2022.
La procedura può essere effettuata direttamente sul sito dell’INPS, accedendo con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso:
Pensione e Previdenza → Domanda di pensione → Aree tematiche → Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci → Variazione Pensione → Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008.
In alternativa, è possibile rivolgersi a un istituto di patronato per ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda.
Cosa succede dopo il 15 settembre 2026
Il 15 settembre rappresenta l’ultima possibilità per regolarizzare la posizione. Se entro tale data la dichiarazione non viene trasmessa, l’INPS procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite al 2022.
Alla revoca si aggiunge il recupero degli importi eventualmente corrisposti e successivamente risultati non spettanti. La conseguenza potrà riguardare anche chi percepisce trattamenti non superiori a 100 euro mensili, nonostante l’esclusione dalla precedente trattenuta.
È importante precisare che non viene necessariamente revocata l’intera pensione maturata con i contributi. Il provvedimento riguarda la prestazione, l’integrazione o la quota economica subordinata al rispetto dei limiti reddituali.
Le date da ricordare
| Data o periodo | Conseguenza |
|---|---|
| 31 marzo 2025 | Chiusura della campagna RED 2023 relativa ai redditi 2022 |
| Agosto e settembre 2026 | Trattenuta del 5% calcolata sul lordo pensionistico di luglio |
| 15 settembre 2026 | Termine ultimo per presentare la ricostituzione reddituale |
| Dopo il 15 settembre 2026 | Revoca della prestazione collegata al reddito e recupero delle somme non dovute |
Il consiglio, per chi trova la trattenuta sul cedolino o riceve l’avviso dell’INPS, è quindi di non attendere gli ultimi giorni: occorre controllare quali redditi relativi al 2022 risultano mancanti e presentare tempestivamente la domanda di ricostituzione reddituale.
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Paolo Remer
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