chi incassa i soldi dell’assicurazione?


Chi rinuncia all’eredità perde la polizza vita? Scopri a chi spetta l’indennizzo, come funziona per gli eredi legittimi e quando opera la rappresentazione.

Cosa accade ai proventi di una assicurazione sulla vita se chi dovrebbe incassarli decide, per vari motivi, di rinunciare all’eredità del defunto? Per rispondere correttamente a questa complessa domanda, e arrivare così a capire chi incassa i soldi dell’assicurazione, è fondamentale individuare i rapporti tra polizza vita e rinuncia all’eredità, e per farlo occorre conoscere tre piani giuridici che nel nostro caso vengono in rilievo e si sovrappongono: innanzitutto le regole della successione ereditaria, poi come funziona la designazione del beneficiario della polizza, e infine  il meccanismo della cosiddetta “rappresentazione”.

Ti diciamo subito, per fare chiarezza sin dall’inizio, che le somme della polizza vita non entrano nell’eredità del defunto, ma spettano ai beneficiari indicati nel contratto. Chi rinuncia all’eredità può comunque avere diritto all’indennizzo assicurativo, alle condizioni che tra poco ti illustreremo. Tuttavia, quando i beneficiari sono indicati genericamente come “eredi legittimi”, occorre capire chi rientra in questa categoria e se può operare la rappresentazione ereditaria. Proprio qui sorgono i casi più problematici, ma anch’essi sono risolvibili alla stregua delle norme del Codice civile e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.

Polizza vita e successione: perché non sono la stessa cosa

Quando una persona muore, i suoi beni entrano normalmente nella successione ereditaria: immobili, conti correnti, crediti, quote societarie, debiti e altri rapporti patrimoniali passano agli eredi secondo le regole della legge o del testamento.

Per la polizza vita, però, il discorso è diverso. L’assicurazione sulla vita stipulata a favore di un terzo è disciplinata dall’art. 1920 del Codice civile. La norma stabilisce che, quando il contraente designa un beneficiario, quest’ultimo acquista un diritto proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.

Questo significa che il beneficiario non riceve le somme perché è erede del defunto. Le riceve perché è stato indicato nel contratto di assicurazione. La giurisprudenza esprime questo concetto dicendo che il beneficiario acquista l’indennizzo iure proprio e non iure successionis. In parole semplici: il diritto a incassare i soldi non nasce dalla successione ereditaria, ma direttamente dalla polizza.

La morte del contraente non trasferisce la somma agli eredi. Serve piuttosto a rendere esigibile la prestazione dell’assicuratore. Il contratto è stipulato in vita dal contraente, ma produce i suoi effetti economici principali dopo la sua morte. Per questo si parla spesso di negozio inter vivos (tra vivi) con effetti post mortem (dopo la morte).

Da tale principio deriva una conseguenza pratica molto importante: l’indennizzo della polizza vita non fa parte dell’asse ereditario del contraente defunto e, di regola, non si divide secondo le quote ereditarie.

Chi rinuncia all’eredità può incassare la polizza vita?

Sì. Chi rinuncia all’eredità può comunque incassare la polizza vita, se è stato indicato come beneficiario.

La rinuncia all’eredità è regolata dall’art. 521 del Codice civile. Chi rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

L’effetto della rinuncia riguarda, quindi, la successione ereditaria: il rinunciante non acquista i beni ereditari e non risponde dei debiti del defunto. Ma la polizza vita segue un percorso diverso. Poiché il diritto all’indennizzo nasce dal contratto di assicurazione, la rinuncia all’eredità non elimina automaticamente il diritto alla somma assicurata.

Facciamo un esempio.

Un uomo stipula una polizza vita e indica come beneficiario il fratello. Alla morte del contraente, il fratello scopre che l’eredità è gravata da debiti e decide di rinunciare. Questa rinuncia gli impedisce di diventare erede, ma non gli impedisce di incassare la polizza vita, perché quel denaro non proviene dall’eredità.

Lo stesso principio vale se il beneficiario è un figlio, un nipote, il coniuge, un convivente, un amico o qualsiasi altra persona indicata nel contratto.

Naturalmente, bisogna sempre leggere la clausola beneficiaria. Il modo in cui il contraente ha indicato i beneficiari è decisivo per capire chi ha diritto alla prestazione, e di questo adesso dobbiamo occuparci.

Cosa succede se i beneficiari sono indicati con nome e cognome

La prima ipotesi è la più semplice: il contraente indica i beneficiari in modo nominativo.

Ad esempio, nella polizza si legge: “beneficiari: Mario Rossi e Luca Bianchi”, oppure: “i miei fratelli Carlo, Paolo e Anna” (è un’indicazione valida perché queste persone sono chiaramente individuabili grazie al loro inequivocabile rapporto di parentela con il disponente).

In questi casi, la compagnia assicuratrice deve pagare le persone nominate nel contratto. Non rileva che esse siano anche eredi del contraente. Così, se il beneficiario nominato rinuncia all’eredità del contraente, conserva il diritto alla polizza. La rinuncia all’eredità non incide sulla designazione contrattuale.

Diverso è il caso in cui il beneficiario nominato sia già morto prima del contraente. In questa ipotesi viene in rilievo l’art. 1412, comma 2, del Codice civile, norma dettata per il contratto a favore di terzo.

Secondo tale disposizione, se il terzo beneficiario muore prima dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, salvo che il beneficio sia stato revocato o che lo stipulante abbia disposto diversamente.

La Cassazione ha affermato che questa regola si applica anche all’assicurazione sulla vita. In particolare, è stato chiarito che, se il beneficiario di una polizza vita premuore al contraente, la prestazione dell’assicuratore può spettare agli eredi del beneficiario premorto, se il contraente non ha revocato il beneficio e non ha previsto una diversa destinazione (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948).

Attenzione, però: questo non significa che la polizza cada nell’eredità del contraente. Si tratta di un diverso meccanismo, collegato al contratto a favore di terzo e alla sorte del diritto attribuito al beneficiario premorto.

Cosa succede se i beneficiari sono indicati come “eredi legittimi”

Più complessa è l’ipotesi in cui la polizza non indichi nomi e cognomi, ma usi formule generiche come: “ai miei eredi legittimi e/o testamentari”.

In questi casi, la parola “eredi” può creare equivoci. Il lettore potrebbe pensare che la polizza entri nell’eredità e si divida secondo le regole successorie. Non è così.

Secondo la Cassazione, la designazione generica degli “eredi” non trasforma l’indennizzo assicurativo in un bene ereditario. Serve solo a individuare i beneficiari della polizza. In sostanza, il contratto dice: “pagate la prestazione a coloro che, al momento della mia morte, risulteranno miei eredi legittimi o testamentari”.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la designazione degli “eredi legittimi e/o testamentari” comporta l’identificazione dei beneficiari con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in base al titolo di delazione ereditaria indicato dal contraente, indipendentemente dall’accettazione o dalla rinuncia all’eredità (Cass. civ., Sez. Unite, 30 aprile 2021, n. 11421).

Dunque il termine “eredi” serve essenzialmente come criterio di individuazione dei soggetti beneficiari. La compagnia paga un loro credito assicurativo, che resta autonomo rispetto alla successione.

Di conseguenza, anche chi è chiamato all’eredità e poi vi rinuncia può, in linea di principio, mantenere il diritto alla polizza, se rientra nella categoria dei beneficiari individuata dal contratto.

La polizza si divide secondo le quote ereditarie?

Di regola no. Quando la polizza indica genericamente gli “eredi”, la prestazione assicurativa non si divide secondo le quote ereditarie, ma in parti uguali tra i beneficiari, salvo che il contratto disponga diversamente.

Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza. La ragione è semplice: i beneficiari non ricevono la somma come coeredi, ma come creditori della compagnia assicuratrice. Il loro diritto nasce dalla stessa causa contrattuale, cioè dalla polizza.

Facciamo un esempio.

Un uomo muore senza coniuge e senza figli. Lascia tre fratelli. Nella polizza vita ha indicato come beneficiari i suoi “eredi legittimi in parti uguali”. In questo caso, i tre fratelli sono i beneficiari della polizza e ciascuno ha diritto a un terzo dell’indennizzo.

La divisione in parti uguali può operare anche quando le quote ereditarie sarebbero diverse, salvo diversa clausola contrattuale. Questo è uno degli aspetti più importanti che abbiamo chiarito: la polizza non segue automaticamente la tabella delle quote ereditarie.

Quando opera la rappresentazione

A questo punto bisogna introdurre l’istituto della rappresentazione, disciplinata dagli artt. 467 e seguenti del Codice civile. L’art. 467 c.c. stabilisce che la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, quando quest’ultimo non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

In pratica, la rappresentazione consente ai discendenti di prendere il posto del loro ascendente.

L’istituto opera soprattutto in due casi:

  • quando il chiamato all’eredità è morto prima del defunto;
  • quando il chiamato all’eredità rinuncia all’eredità.

La rappresentazione opera, però, solo per determinate categorie di soggetti. In particolare, può riguardare i discendenti dei figli del defunto e i discendenti dei fratelli o delle sorelle del defunto (art. 468 c.c.).

Tizio muore lasciando due fratelli, Caio e Sempronio. Caio è premorto e ha lasciato due figli. I figli di Caio possono subentrare per rappresentazione nella posizione che sarebbe spettata al loro padre.

Questo meccanismo può incidere anche sulla polizza vita quando il contratto designa genericamente gli “eredi legittimi” come beneficiari. Se la polizza usa tale espressione, bisogna capire chi sono i soggetti chiamati all’eredità secondo le regole della successione legittima. E, in questo accertamento, può rilevare anche la rappresentazione.

La Cassazione ha affrontato proprio questo tema con l’ordinanza 21 agosto 2023, n. 24951. Il caso riguardava una polizza vita nella quale il contraente aveva designato come beneficiari i suoi “eredi legittimi in parti uguali”. Il contraente era morto senza coniuge e senza figli. Si discuteva se l’indennizzo dovesse essere diviso solo tra alcuni nipoti oppure anche a favore di un ulteriore soggetto chiamato per rappresentazione.

La Cassazione ha affermato che, quando il beneficiario è indicato come “erede legittimo”, devono essere considerati anche coloro che sono chiamati all’eredità per rappresentazione. Quindi, se un figlio o un fratello del de cuius non può o non vuole accettare l’eredità, i suoi discendenti possono subentrare anche ai fini dell’individuazione dei beneficiari della polizza.

Il principio può essere riassunto così: la rappresentazione non opera perché la polizza entra nell’eredità, ma perché serve a stabilire chi rientra nella categoria degli “eredi legittimi” indicata dal contratto.

Nella stessa ordinanza, la Cassazione ha anche affermato che sugli importi dovuti ai beneficiari decorrono gli interessi corrispettivi dal giorno dell’apertura della successione, trattandosi di credito liquido ed esigibile, anche se vi è controversia sull’individuazione dei beneficiari (Cass. civ., ord. 21 agosto 2023, n. 24951).

Quando la rappresentazione non opera

La rappresentazione, però, non opera sempre. Il punto più delicato riguarda la direzione del subentro. La rappresentazione funziona solo “verso il basso”: sono i discendenti che subentrano al posto dell’ascendente. Non può avvenire il contrario.

In altre parole, i figli possono rappresentare il genitore; i nipoti possono rappresentare il padre o la madre; ma il genitore non può rappresentare il figlio.  Questo deriva dalla stessa formulazione dell’art. 467 c.c., secondo cui la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Anche la giurisprudenza sottolinea che l’istituto ha carattere eccezionale e opera nei limiti previsti dalla legge (tra le altre, Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2024, n. 8191).

Facciamo un esempio.

Tizio stipula una polizza vita indicando come beneficiari i suoi nipoti, figli dei fratelli. Alla morte di Tizio, questi nipoti rinunciano all’eredità. I loro genitori, cioè i fratelli di Tizio, possono subentrare nella polizza “per rappresentazione”? La risposta è no. I fratelli del defunto non possono rappresentare i propri figli. Sarebbe una rappresentazione in senso ascendente, che il Codice civile non ammette. Inoltre, se i nipoti erano stati indicati nominativamente come beneficiari della polizza, la loro rinuncia all’eredità non elimina il diritto all’indennizzo. Essi restano beneficiari della polizza, salvo che rinuncino anche al beneficio assicurativo o salvo diversa previsione contrattuale. Quindi, in questo caso, non si crea neppure una quota vacante da attribuire ai loro genitori.

Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il fratello del defunto, chiamato all’eredità, rinunci e abbia figli. In quel caso, i figli del fratello possono subentrare per rappresentazione, perché sono discendenti del chiamato rinunciante.

Esempi pratici

Beneficiario nominato e rinuncia all’eredità

Tizio stipula una polizza vita e indica come beneficiaria la sorella Anna.

Alla morte di Tizio, Anna rinuncia all’eredità perché teme la presenza di debiti. Nonostante la rinuncia, Anna può incassare la polizza vita.

Il suo diritto nasce dal contratto di assicurazione, non dalla successione.

Polizza agli “eredi legittimi” e fratello premorto

Tizio muore senza coniuge e senza figli. Aveva due fratelli: Marco e Luca. Marco è ancora vivo; Luca è morto prima di Tizio e ha lasciato due figli.

La polizza indica come beneficiari gli “eredi legittimi in parti uguali”.

In questo caso, Marco è chiamato all’eredità come fratello del defunto. I figli di Luca possono subentrare per rappresentazione al padre premorto. Pertanto, possono rientrare anch’essi tra i beneficiari della polizza, perché la clausola contrattuale richiama gli eredi legittimi.

Polizza agli “eredi legittimi” e fratello rinunciante

Tizio muore senza coniuge e senza figli. Lascia un fratello, Carlo, che rinuncia all’eredità. Carlo ha due figli.

Se la polizza indica come beneficiari gli “eredi legittimi”, i figli di Carlo possono essere considerati beneficiari per rappresentazione, perché subentrano al padre che non ha voluto accettare l’eredità.

È il caso richiamato dalla Cassazione quando afferma che, se l’erede legittimo è un figlio o un fratello del de cuius che non accetta l’eredità, i suoi discendenti subentrano nella quota di beneficio assicurativo che sarebbe spettata al loro ascendente (Cass. civ., ord. 21 agosto 2023, n. 24951).

Figli dei fratelli beneficiari e genitori che vogliono subentrare

Tizio indica nominativamente come beneficiari della polizza i nipoti, figli dei suoi fratelli.

I nipoti rinunciano all’eredità di Tizio. I loro genitori, cioè i fratelli del defunto, chiedono di incassare la polizza al posto dei figli.

La richiesta non può essere fondata sulla rappresentazione. I genitori non possono rappresentare i figli. La rappresentazione opera solo a favore dei discendenti, non degli ascendenti.

In più, la rinuncia all’eredità dei nipoti non elimina il loro diritto alla polizza, se essi sono beneficiari nominativi.

Quadro di sintesi

Per raggiungere la massima chiarezza, ecco uno schema riassuntivo che ti fa capire al volo a chi spettano i soldi della polizza vita in caso di rinuncia all’eredità.

Clausola della polizza Chi incassa La rinuncia all’eredità incide? Opera la rappresentazione?
Beneficiario indicato con nome e cognome La persona esplicitamente indicata No, perché il diritto si acquista in forza del contratto, non della successione No, se il beneficiario è premorto subentrano i suoi eredi ex art. 1412 c.c.
Beneficiari indicati come “eredi legittimi” I soggetti chiamati all’eredità secondo le regole della successione legittima al momento del decesso Di regola no, rileva la qualifica astratta di erede e il diritto resta contrattuale , per includere i discendenti che subentrano al figlio o al fratello del defunto premorto o rinunciante
Figli dei fratelli (nipoti) beneficiari diretti che rinunciano all’eredità I nipoti stessi, se indicati in polizza No, restano creditori della compagnia assicurativa No, i loro genitori non possono subentrare per rappresentazione “all’indietro”
Fratello del de cuius rinuncia all’eredità Possono subentrare i figli del fratello (nipoti) La rinuncia del fratello fa scattare il subentro dei suoi discendenti , a favore dei discendenti (direzione verso il basso)

La regola finale

Per capire chi incassa una polizza vita dopo la morte del contraente, bisogna partire dalla clausola beneficiaria.

Se il beneficiario è indicato per nome e cognome, l’indennizzo spetta a lui, anche se rinuncia all’eredità.

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede legittimo”, occorre individuare chi rientra in quella categoria al momento della morte del contraente. In questo caso può rilevare anche la rappresentazione, perché i discendenti di un figlio o di un fratello premorto o rinunciante possono subentrare nella posizione dell’ascendente.

Ma la rappresentazione ha un limite essenziale: opera solo a favore dei discendenti. Non funziona al contrario. I genitori non possono rappresentare i figli e i fratelli del defunto non possono subentrare per rappresentazione ai propri figli rinuncianti.

In sintesi: la polizza vita resta fuori dall’eredità, ma la parola “eredi” usata nel contratto può richiamare le regole successorie solo per individuare i beneficiari. È questa distinzione che consente di risolvere i casi più difficili.




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 Paolo Remer

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